Rapina impropria: per la Consulta basta la sottrazione, non il possesso

La Corte costituzionale esclude l’illegittimità dell’art. 628 c.p.: per la rapina impropria basta la sottrazione senza impossessamento.

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Corte costituzionale – sentenza n. 45 del 23-02-2026

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Indice

1. Il caso concreto e i dubbi sulla qualificazione del reato


Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, stava procedendo con rito direttissimo nei confronti di un imputato del reato di rapina impropria.
Orbene, in relazione a tale accusa, era stata avanzata richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, nella misura di anni 1 e mesi 8 di reclusione e di euro 500 di multa, condizionata alla sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità.
In particolare, esclusa la sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., il giudice fiorentino si interrogava sulla qualificazione giuridica del fatto di reato, posta alla base della richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., «in particolare in ordine all’intervenuta consumazione del reato di rapina impropria o piuttosto al suo arresto al livello di fattispecie tentata», e riteneva che, «per poter addivenire a questo riguardo ad una corretta decisione […] appar[isse] necessario il pronunciamento della Corte Costituzionale in ordine alla legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 628 co. 2 c.p. nella parte in cui richiede che la condotta sia tenuta “immediatamente dopo la sottrazione” anziché “immediatamente dopo l’impossessamento”».
In effetti, richiamato l’art. 628, secondo comma, cod. pen., che incrimina la condotta di «chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità», e riserva al responsabile il medesimo trattamento sanzionatorio previsto per chi commette il reato di rapina propria (art. 628, primo comma, cod. pen.), si osservava che, ai fini della consumazione del reato di rapina impropria, è sufficiente la sottrazione della cosa altrui, seguita immediatamente dal comportamento violento o minaccioso dell’agente, non essendo richiesto «il conseguimento del possesso […], né quale presupposto della condotta, né quale dato successivo».
Orbene, in linea con il dato testuale, proseguiva questo Tribunale nel suo ragionamento giuridico, la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione afferma che, «[a] differenza della rapina propria ex art. 628, comma 1, cod. pen., per la cui consumazione – come per il furto – è necessaria la verificazione dell’evento dell’impossessamento della cosa mobile altrui, per la consumazione della rapina impropria è invece sufficiente il solo perfezionamento della sottrazione […] poiché il comma secondo dell’art. 628 c.p. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all’impossessamento», con la conseguenza che la fattispecie tentata è configurabile «nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità» (così Corte di Cassazione, Seconda sezione penale, sentenza 12 febbraio-26 aprile 2021, n. 15584; erano richiamate, inoltre, Seconda sezione penale, sentenza 17 dicembre 2024-15 gennaio 2025, n. 1790 e Settima sezione penale, ordinanza 12 novembre-3 dicembre 2024, n. 44207).
Inoltre, quanto alla nozione di sottrazione, si faceva altresì presente che, secondo la giurisprudenza di legittimità, essa deve intendersi «come mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso», sicché non assume rilievo la presenza, nei luoghi in cui si svolge l’azione di sottrazione, di strumenti di videosorveglianza e di personale addetto al controllo, «siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un’autonoma disponibilità della cosa stessa» (così Corte di Cassazione, Seconda sezione penale, sentenza 1°-31 ottobre 2024, n. 40276; nello stesso senso, Cass. n. 15584 del 2021).
Ordunque, alla luce del contesto normativo appena delineato, se, nel caso oggetto del giudizio principale, il delitto di rapina impropria si sarebbe perfezionato e sarebbe, quindi, corretta la qualificazione dei fatti assunta dalle parti nella richiesta di applicazione della pena: l’imputato aveva usato violenza contro il vigilante dopo aver sottratto i generi alimentari, mentre veniva fermato subito dopo l’uscita, questa conclusione, però, secondo il Giudice di Firenze,, non sarebbe più sostenibile ove si intervenisse sulla disposizione censurata nel senso auspicato, sostituendo all’espressione «immediatamente dopo la sottrazione», l’espressione «immediatamente dopo l’impossessamento» atteso che, se l’apprensione dei beni da parte dell’imputato era stata osservata dal personale di vigilanza del supermercato, in grado di intervenire in qualsiasi momento, i beni non erano usciti dalla sfera di controllo dell’avente diritto e l’imputato non ne aveva conseguito la disponibilità, neppure temporanea, al momento della condotta violenta l’imputato aveva posto in essere soltanto atti idonei all’impossessamento, non portati a compimento per l’intervento del vigilante e, quindi, la rapina impropria si sarebbe arrestata al livello del tentativo.
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2. La questione di legittimità costituzionale e il confronto con la rapina propria


Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, il Tribunale summenzionato sollevava, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui richiede che la condotta violenta o minacciosa sia tenuta «immediatamente dopo la sottrazione» anziché «immediatamente dopo l’impossessamento».
In particolare, il rimettente assumeva che la scelta del legislatore, di connettere la condotta di violenza o minaccia alla sottrazione anziché all’impossessamento, violerebbe l’art. 3 Cost., «in particolare in relazione alla diversa disciplina dettata per la rapina impropria rispetto al delitto di rapina propria», nel senso che, se il delitto di rapina propria si consuma soltanto a condizione che l’autore della condotta violenta o minacciosa consegua il dominio esclusivo della cosa altrui, sia pure in via temporanea e, nel caso in cui l’autore non sia riuscito a conseguire tale possesso, si configura soltanto come fattispecie tentata, diversamente, nella analoga situazione a sequenza invertita, in cui l’aggressione patrimoniale precede quella alla persona, come delineata dal secondo comma dell’art. 628 cod. pen., «la rapina impropria è […] già consumata ove la condotta violenta sia tenuta dopo la semplice sottrazione del bene, senza che sia necessario l’impossessamento».
Orbene, per il giudice a quo, tale disallineamento non sarebbe affatto trascurabile se si considera che, a parità di mancata compiuta lesione patrimoniale, la rapina propria è soltanto tentata, mentre la rapina impropria è consumata, con tutte le conseguenze che ne derivano sul trattamento sanzionatorio applicabile, richiamandosi a tal proposito alcune pronunce della Corte costituzionale che hanno esaminato le due fattispecie di rapina a raffronto, il che veniva fatto nel seguente modo: “La sentenza n. 190 del 2020 ha ritenuto costituzionalmente legittima la parificazione del trattamento sanzionatorio avendo identificato «il tratto qualificante» delle previsioni confluite nell’art. 628 cod. pen. nel «ricorso a una condotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto – di tempo e di luogo – di una aggressione patrimoniale», che vale a giustificare la costruzione di un reato complesso, di cui sono elementi costitutivi (o circostanze aggravanti) più fatti che costituirebbero reato per sé stessi. Pur avendo riconosciuto che nelle due fattispecie di rapina non vi è perfetta sovrapposizione tra gli elementi costitutivi del reato, al di là della sequenza diversamente preordinata, la citata pronuncia, continua il rimettente, ha affermato che, in ragione della «fondamentale ratio del delitto di rapina (anche nella forma impropria) quale reato complesso, si comprende come il legislatore non abbia assegnato rilievo, sul piano dei valori edittali di pena, all’elemento differenziale costituito dalla mancata instaurazione di una situazione possessoria in capo all’agente: elemento che nulla sottrae al nucleo comune ed essenziale delle forme di aggressione patrimoniale mediante violenza o minaccia».
(…) In termini analoghi, prosegue il giudice a quo, questa Corte si è espressa nell’ordinanza n. 111 del 2021 e nella sentenza n. 260 del 2022 e, più di recente, nella sentenza n. 86 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevedeva la diminuzione di pena per il fatto di lieve entità. In quest’ultima pronuncia è stata rimarcata l’omogeneità strutturale delle diverse forme di rapina al punto tale da avere esteso, in via consequenziale, la declaratoria di illegittimità costituzionale all’art. 628, primo comma, cod. pen., che non era oggetto di censura”.
Ebbene, per il giudice a quo, la ricostruzione appena richiamata, che valorizza la comune ratio fondamentale e l’omogeneità strutturale tra le due fattispecie di rapina, sarebbe incompatibile con la disciplina dettata in relazione al momento di consumazione del reato, rendendo necessario l’intervento richiesto, escludendo di potersi addivenire all’interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata, tenuto conto del chiaro e univoco tenore letterale della stessa, in aderenza al quale si è formata l’interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità.
L’auspicato intervento, peraltro, sempre ad avviso di questo giudice, non sarebbe ostacolato dal rilievo che, in una delle forme di rapina impropria, l’agente opera al fine specifico di assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta: se si affermasse la necessità dell’impossessamento, anche solo temporaneo, ai fini della consumazione della rapina impropria, il dolo specifico avrebbe a oggetto il consolidamento della situazione di possesso.

3. La decisione della Corte costituzionale: nessuna irragionevolezza della norma


La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell’ordinanza di rimessione summenzionata, – stimava fondata la questione suesposta ammissibile, ma non fondata.
In particolare, il Giudice delle leggi, dopo avere compiuta una ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, riteneva come l’argomentazione sostenuta dal giudice rimettente in riferimento all’asserito disallineamento delle due fattispecie di rapina rispetto al momento consumativo e, quindi, al tema della configurazione della fattispecie tentata, in luogo di quella consumata, rimanendo esso ancorato all’assunto che, in assenza di impossessamento, l’aggressione patrimoniale sarebbe meno grave, non fosse condivisibile.
Nel dettaglio, ad avviso dei giudici di legittimità costituzionale, una volta ribadito che, per costante orientamento della medesima Consulta, la definizione delle fattispecie astratte di reato è riservata alla discrezionalità del legislatore, le cui scelte sono sindacabili soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio (ex plurimis, sentenze n. 260 del 2022, n. 62 del 2021 e n. 136 del 2020), nel caso in esame non ricorrevano gli estremi dell’intervento richiesto.
In effetti, come evidenziato dalla sentenza n. 190 del 2020, e ribadito nella successiva sentenza n. 260 del 2022, le due forme di rapina sono accomunate dall’elemento essenziale dell’utilizzo della violenza o minaccia in un contesto di aggressione patrimoniale, non dal grado di attuazione dell’aggressione medesima e, quindi, nella logica del reato complesso, la definizione della fattispecie astratta della rapina impropria, che vede l’impossessamento come ultimo e solo eventuale segmento della sequenza, ed è pertanto consumata con la sottrazione, non risulta manifestamente irragionevole, essendo al contrario coerente con la già richiamata ratio dell’incriminazione (comune alla rapina propria).
Pertanto, per la Corte, se l’impossessamento, nella rapina impropria, può non concretizzarsi affatto, sia per scelta dell’agente, che usi violenza o minaccia al solo scopo di garantirsi l’impunità, sia per intervento di terzi, che ne impediscano la realizzazione, e in tutte queste evenienze non è dubitabile che si sia in presenza di ipotesi di rapina impropria consumata, a sua volta, la fattispecie tentata rimane configurabile nei termini indicati dal già richiamato diritto vivente, condiviso dalla stessa Consulta, qualora l’agente, subito dopo avere compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia.
Orbene, per il Giudice delle leggi, in questa prospettiva risulta irrilevante il contesto nel quale avviene la sottrazione, se sottoposto o no a controllo dell’avente diritto, eventualmente a mezzo di videosorveglianza e personale di vigilanza dal momento che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sottrazione, quale mera apprensione materiale della cosa altrui, senza il conseguimento del potere di disporne in autonomia neppure per un tempo minimo, non è impedita dal controllo dell’avente diritto (Cass., n. 40276 del 2024 e n. 15584 del 2021).
Non sussiste, pertanto, ad avviso della Consulta, la denunciata irragionevolezza dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui, diversamente da quanto previsto nel primo comma per la rapina propria, non esige, ai fini della consumazione del reato, l’impossessamento della cosa altrui.

4. Effetti della pronuncia: confermata la consumazione senza impossessamento


Fermo restando che l’art. 628, co. 3, cod. pen., com’è noto, prevede alla “stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità”, con la decisione in esame, la Consulta ha dichiarato non costituzionalmente illegittimo siffatto precetto normativo nella parte in cui, diversamente da quanto previsto nel primo comma per la rapina propria, non esige, ai fini della consumazione del reato ivi contemplato, l’impossessamento della cosa altrui.
Di conseguenza, per effetto di tale decisione, siffatta ipotesi di reato continuerà a non richiedere, per poterla ritenere consumata, che si verifichi siffatto impossessamento.
Questa è dunque in sostanza la novità (o meglio la conferma) che connota il provvedimento qui in commento.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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