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Indice
- 1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 273 e 546 cod. proc. pen. e all’art. 416-bis cod. pen.
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: misure cautelari: i gravi indizi di colpevolezza possono basarsi su dichiarazioni di collaboratori se precise, coerenti e riscontrate anche logicamente
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1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 273 e 546 cod. proc. pen. e all’art. 416-bis cod. pen.
Il Tribunale del riesame di Palermo rigettava una richiesta di riesame avverso un provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città che, dal canto suo, aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo l’indagato gravemente indiziato del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen..
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 273 e 546 cod. proc. pen. e all’art. 416-bis cod. pen.. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l’applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all’indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione di un collaborante, se precisa, coerente e circostanziata, che abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, tali da rendere verosimile il contenuto della dichiarazione (Sez. 2, n. 16183 del 01/02/2017; Sez. 1, n. 16792 del 09/04/2010).
3. Conclusioni: misure cautelari: i gravi indizi di colpevolezza possono basarsi su dichiarazioni di collaboratori se precise, coerenti e riscontrate anche logicamente
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l’applicazione di una misura cautelare possano fondarsi sulla dichiarazione di un collaborante.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza per l’applicazione di una misura cautelare possono basarsi sulle dichiarazioni di un collaboratore, purché esse siano precise, coerenti e circostanziate, e trovino riscontro in elementi esterni anche solo logici che ne rendano verosimile il contenuto.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se siffatti gravi indizi possano farsi risalire alle dichiarazioni rese da codesto soggetto.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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