L’11 marzo 2026 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sull’allontanamento dei minori, segnando un passaggio rilevante nella disciplina dei procedimenti familiari. Il provvedimento introduce nuove garanzie istruttorie e rafforza il ruolo delle valutazioni tecniche prima di disporre il distacco del minore dal proprio contesto familiare. L’obiettivo dichiarato è quello di assicurare decisioni più ponderate e fondate su un’analisi approfondita del superiore interesse del minore. Ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore. Per un supporto operativo al professionista, abbiamo preparato il Formulario commentato della famiglia e delle persone, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di procedura Civile – Aggiornato a Legge AI e Conversione del decreto giustizia, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Una perizia obbligatoria prima di decidere
Il cuore della riforma è l’introduzione dell’obbligo di una consulenza tecnica d’ufficio prima di disporre l’allontanamento del minore. Il giudice dovrà basarsi su una valutazione approfondita che analizzi non solo l’eventuale situazione di pregiudizio nell’ambiente familiare, ma anche tutte le possibili alternative all’allontanamento.
Elemento centrale è la valutazione comparativa: non basta accertare un rischio, ma occorre confrontare i benefici dell’allontanamento con i possibili effetti negativi del distacco, soprattutto sul piano psicologico e relazionale. Si tratta di un cambio di prospettiva significativo, che punta a evitare decisioni automatiche e a privilegiare soluzioni realmente proporzionate. Per un supporto operativo al professionista, abbiamo preparato il Formulario commentato della famiglia e delle persone, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di procedura Civile – Aggiornato a Legge AI e Conversione del decreto giustizia, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Un collegio di esperti per decisioni più solide
La consulenza non sarà più affidata a un singolo professionista, ma a un collegio multidisciplinare. La norma prevede il coinvolgimento di figure chiave come il neuropsichiatra infantile e il pediatra, affiancati da altri esperti con competenze specifiche.
Questa scelta mira a garantire una maggiore affidabilità e completezza delle valutazioni, riducendo il rischio di decisioni basate su analisi parziali. La pluralità di competenze consente infatti di considerare in modo integrato gli aspetti sanitari, psicologici e sociali della situazione del minore.
3. Più responsabilità per il giudice
Un altro pilastro della riforma riguarda l’obbligo di motivazione. Il giudice dovrà esplicitare in modo dettagliato le ragioni della decisione, dando conto non solo dell’esito della consulenza tecnica, ma anche delle alternative prese in considerazione.
Questo rafforzamento del percorso motivazionale aumenta la trasparenza e la controllabilità delle decisioni, in un ambito particolarmente delicato. La scelta dell’allontanamento dovrà essere chiaramente giustificata come la soluzione più idonea a tutelare l’interesse del minore.
4. Urgenze e casi eccezionali: cosa resta invariato
La riforma non elimina la possibilità di interventi immediati nei casi più gravi. In presenza di situazioni di urgenza — come abbandono, abusi o violenza domestica — l’allontanamento potrà essere disposto anche senza la consulenza tecnica preventiva.
In questi casi, tuttavia, resta la possibilità di effettuare la perizia successivamente, su richiesta delle parti, introducendo comunque un controllo tecnico sulla decisione adottata in emergenza.
5. Spese a carico dello Stato e applicazione immediata
Per evitare che i costi della consulenza rappresentino un ostacolo, il provvedimento stabilisce che le spese siano anticipate dall’erario, indipendentemente dal patrocinio a spese dello Stato. Una misura che punta a garantire l’effettività della nuova disciplina.
Inoltre, le nuove norme si applicheranno anche ai procedimenti in corso, consentendo di estendere subito le garanzie rafforzate anche alle situazioni già pendenti.
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