Ritardo del volo per scelta operativa: quando la compagnia deve compensare

La Corte UE chiarisce quando i ritardi dovuti ai controlli di sicurezza non esonerano la compagnia aerea dal pagamento della compensazione.

Redazione 05/03/26
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Una recente decisione del Tribunale dell’Unione europea del 4 marzo 2026 chiarisce un aspetto rilevante della tutela dei passeggeri aerei prevista dal regolamento (CE) n. 261/2004. La sentenza affronta il tema dei ritardi prolungati causati da problemi ai controlli di sicurezza aeroportuali e stabilisce in quali circostanze le compagnie aeree possano essere esonerate dal pagamento della compensazione pecuniaria.
Il caso nasce da un rinvio pregiudiziale del tribunale di Düsseldorf e riguarda la responsabilità della compagnia aerea quando il ritardo di un volo deriva da una scelta operativa della stessa compagnia, successiva a un evento considerato “circostanza eccezionale”.
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Pronuncia di sentenza – T-656/24- European Air Charter

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Indice

1. Il quadro normativo sulla compensazione dei passeggeri


Il regolamento (CE) n. 261/2004 stabilisce regole comuni in materia di assistenza e compensazione ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato dei voli.
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, i passeggeri che arrivano a destinazione con almeno tre ore di ritardo rispetto all’orario previsto hanno diritto alla stessa compensazione prevista per la cancellazione del volo.
L’importo varia in base alla distanza della tratta: per voli compresi tra 1.500 e 3.500 chilometri la compensazione è pari a 400 euro per passeggero.
Tuttavia, l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento esonera il vettore dall’obbligo di compensazione se dimostra che il ritardo o la cancellazione sono dovuti a circostanze eccezionali inevitabili, anche adottando tutte le misure ragionevoli. Come approfondimento, consigliamo il volume Il danno da vacanza rovinata -La guida al risarcimento, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Il caso: ritardo causato dai controlli di sicurezza


La controversia riguarda due passeggeri che avevano prenotato un volo da Düsseldorf a Varna, operato dalla compagnia European Air Charter nel luglio 2022. Il volo è arrivato a destinazione con oltre tre ore di ritardo.
Il ritardo era legato a una rotazione dell’aeromobile: il primo volo della giornata, in partenza da Colonia-Bonn, aveva subito un ritardo di oltre cinque ore a causa di lunghe attese ai controlli di sicurezza aeroportuali, provocate da una grave carenza di personale.
La compagnia aerea aveva deciso di attendere i passeggeri ancora in coda ai controlli di sicurezza prima di far partire il primo volo della rotazione. Per limitare i disagi successivi, il vettore aveva poi riorganizzato i voli successivi utilizzando un altro aeromobile.
Nonostante tali misure, il volo dei due passeggeri è partito in ritardo e ha raggiunto la destinazione finale oltre tre ore dopo l’orario previsto. I passeggeri hanno quindi richiesto la compensazione di 400 euro ciascuno.

3. Il nodo giuridico: il nesso causale


Il giudice tedesco ha chiesto alla Corte di giustizia se il ritardo fosse imputabile direttamente alla circostanza eccezionale – la carenza di personale ai controlli di sicurezza – oppure alla decisione della compagnia di attendere i passeggeri.
Secondo il Tribunale UE, affinché il vettore possa invocare una circostanza eccezionale è necessario che esista un nesso causale diretto tra tale evento e il ritardo del volo.
Non basta quindi dimostrare che l’evento straordinario abbia influenzato un volo precedente della stessa rotazione: occorre verificare se esso sia stato la causa determinante del ritardo finale.

4. La decisione del Tribunale dell’Unione europea


Nella sentenza del 4 marzo 2026, il Tribunale ha affermato che la decisione autonoma della compagnia aerea di attendere i passeggeri ancora ai controlli di sicurezza può interrompere il nesso causale tra la circostanza eccezionale e il ritardo del volo successivo.
In altre parole, se la scelta operativa della compagnia rappresenta la causa principale del ritardo, il vettore non può più invocare l’esonero previsto dal regolamento.
Spetterà quindi al giudice nazionale verificare se tale decisione fosse evitabile e non imposta da obblighi legali. Se così fosse, il ritardo non sarebbe più direttamente imputabile alla circostanza eccezionale.

5. Le implicazioni per compagnie e passeggeri


La sentenza rafforza la tutela dei passeggeri e chiarisce i limiti dell’esenzione per circostanze eccezionali. Le compagnie aeree non possono sottrarsi alla compensazione semplicemente richiamando un evento straordinario verificatosi in precedenza se il ritardo finale deriva da scelte operative interne.
Allo stesso tempo, la decisione evidenzia che la gestione delle rotazioni degli aeromobili e delle operazioni aeroportuali rientra nella sfera di responsabilità organizzativa dei vettori.
Il principio affermato dal Tribunale contribuisce quindi a garantire l’obiettivo centrale del regolamento europeo: un elevato livello di protezione dei passeggeri nel trasporto aereo.

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