Con la sentenza n. 6 del 22 gennaio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 103, comma 10, lettera b), del d.l. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), nella parte in cui prevedeva un automatismo ostativo alla regolarizzazione dei cittadini stranieri segnalati nel Sistema di informazione Schengen (SIS).
La decisione interviene su un tema di forte impatto pratico: l’accesso alle procedure di emersione dei rapporti di lavoro irregolari da parte di stranieri già presenti sul territorio nazionale. Secondo la Corte, la mera segnalazione nel SIS per ingresso o soggiorno irregolare non può precludere automaticamente la regolarizzazione, senza una valutazione concreta della posizione dell’interessato. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.
Indice
1. Il caso e la norma censurata
La questione è stata sollevata dal Consiglio di Stato nell’ambito di un giudizio relativo al diniego di un permesso di soggiorno richiesto ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020.
La disposizione impugnata stabiliva che non sono ammessi alle procedure di emersione i cittadini stranieri che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.
Nel caso concreto, la segnalazione nel SIS risultava fondata esclusivamente su un ingresso irregolare in un altro Stato membro dell’area Schengen, senza ulteriori elementi di pericolosità sociale. Da qui il dubbio di legittimità costituzionale: può la sola esistenza della segnalazione determinare, in modo automatico, l’esclusione dalla procedura di regolarizzazione? Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.
Immigrazione, asilo e cittadinanza
Obiettivo degli autori è quello di cogliere l’articolato e spesso contraddittorio tessuto normativo del diritto dell’immigrazione.Il volume, nel commento della disciplina, dà conto degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi amministrative, segnalando altresì la dottrina “utile”, perché propositiva di soluzioni interpretative utilizzabili dall’operatore (giudici, avvocati, amministratori, operatori nei diversi servizi).Il quadro normativo di riferimento di questa nuova edizione è aggiornato da ultimo alla Legge n. 176/2023, di conversione del decreto immigrazione (D.L. n. 133/2023) e al D.lgs n. 152/2023, che attua la Direttiva UE/2021/1883, gli ultimi atti legislativi (ad ora) di una stagione breve ma normativamente convulsa del diritto dell’immigrazione.Paolo Morozzo della RoccaDirettore del Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali presso l’Università per stranieri di Perugia.
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2. La violazione del principio di ragionevolezza
La Corte ha ritenuto fondate le censure relative all’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza.
La ratio dell’art. 103 è quella di consentire, in specifici settori produttivi, l’emersione del lavoro irregolare e, contestualmente, la regolarizzazione di cittadini stranieri già presenti in Italia ma privi di titolo di soggiorno.
In questo contesto, l’automatismo ostativo si pone in evidente contraddizione con la finalità della norma. Escludere chi sia stato segnalato nel SIS per il solo fatto di aver violato le regole sull’ingresso o soggiorno significa impedire la regolarizzazione proprio a chi si trova in una condizione che la disciplina intende sanare.
Secondo la Corte, si realizza così un “corto circuito” tra presupposto della misura (la presenza irregolare) e fattore impeditivo (una segnalazione connessa alla medesima irregolarità).
3. Disparità di trattamento tra situazioni identiche
La norma è stata giudicata incostituzionale anche per violazione del principio di eguaglianza.
Essa, infatti, determinava un trattamento differenziato tra situazioni sostanzialmente identiche:
- da un lato, lo straniero entrato irregolarmente direttamente in Italia poteva accedere alla regolarizzazione;
- dall’altro, lo straniero entrato irregolarmente in un altro Stato Schengen e poi giunto in Italia ne era escluso, in ragione della segnalazione nel SIS.
La differenza di trattamento non trovava una giustificazione ragionevole, soprattutto quando la segnalazione non fosse collegata a ragioni di ordine pubblico o sicurezza, ma al mero ingresso irregolare.
4. Il rapporto con il diritto dell’Unione europea
Un passaggio centrale della decisione riguarda l’interpretazione della disciplina europea sul Sistema di informazione Schengen, in particolare il regolamento (UE) 2018/1861.
Secondo un orientamento giurisprudenziale diffuso, la segnalazione nel SIS avrebbe carattere vincolante e precluderebbe in modo automatico il rilascio di un titolo di soggiorno da parte di uno Stato diverso da quello segnalante.
La Corte costituzionale ha invece chiarito che il diritto dell’Unione non impone un simile automatismo. Al contrario, la normativa europea prevede una valutazione individuale della posizione del cittadino straniero e un meccanismo di consultazione tra Stati membri.
La decisione finale sul rilascio del titolo di soggiorno spetta comunque allo Stato che esamina la richiesta, il quale deve valutare in concreto se la presenza dell’interessato costituisca una minaccia effettiva per l’ordine o la sicurezza pubblica.
5. Gli effetti della pronuncia
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione i cittadini stranieri segnalati nel SIS per il solo fatto di non aver osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e soggiorno.
Restano ferme, invece, le altre cause ostative previste dalla legge, comprese quelle connesse a motivi di sicurezza o ordine pubblico.
La sentenza segna un importante ridimensionamento dell’automatismo amministrativo in materia di immigrazione e riafferma la centralità della valutazione concreta e individuale. In tal modo, la Corte valorizza i principi di ragionevolezza e proporzionalità, in linea con l’assetto costituzionale e con la disciplina europea, evitando che la segnalazione nel SIS si traduca in un ostacolo insuperabile alla regolarizzazione.
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