Incarichi sanitari: giurisdizione al giudice ordinario

Le Sezioni Unite chiariscono: per gli incarichi di direzione sanitaria complessa la giurisdizione resta al giudice ordinario, non al Tar.

Redazione 23/02/26
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Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, con sentenza n. 3868/2026, depositata il 20 febbraio 2026, sono intervenute su una questione di grande rilievo per il settore sanitario: la giurisdizione sulle controversie relative al conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa .
Il pronunciamento, reso a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tar Liguria, risolve un contrasto giurisprudenziale insorto dopo la riforma del 2022, stabilendo che tali incarichi non sono conferiti tramite pubblico concorso in senso tecnico e che le relative controversie spettano al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
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Corte di cassazione -SS.UU.civ.- sentenza n. 3868 depositata il 20-02-2026

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Indice

1. Il caso e il rinvio pregiudiziale


La vicenda trae origine dall’impugnazione, davanti al Tar Liguria, della delibera con cui era stato conferito un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa presso un Istituto zooprofilattico. Il Tar, ritenendo controversa la questione di giurisdizione, ha sollevato rinvio pregiudiziale alla Cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., chiedendo di chiarire l’interpretazione combinata dell’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 .
In particolare, il dubbio verteva sulla natura della procedura di conferimento dell’incarico dopo la riforma introdotta dalla legge n. 118/2022: si tratta di una procedura concorsuale per l’assunzione – con giurisdizione del giudice amministrativo – oppure di una modalità di gestione del rapporto di lavoro dirigenziale già in essere, rientrante nella giurisdizione ordinaria?

2. Il quadro normativo dopo la riforma del 2022


L’art. 20 della legge n. 118/2022 ha modificato il comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, incidendo in particolare sul potere del direttore generale. La nuova disciplina impone la nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio, eliminando il margine di scelta discrezionale precedentemente riconosciuto.
Questa innovazione aveva indotto parte della giurisprudenza amministrativa a ritenere che la procedura avesse ormai assunto carattere concorsuale, con conseguente applicazione dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 e devoluzione al giudice amministrativo delle relative controversie.
Tuttavia, altre pronunce avevano continuato a qualificare l’incarico come atto di gestione del rapporto dirigenziale, da ricondurre all’alveo del lavoro pubblico contrattualizzato.

3. La distinzione tra accesso alla dirigenza e incarico


Le Sezioni Unite ricostruiscono il sistema, richiamando la distinzione – consolidata nella giurisprudenza – tra:

  • accesso alla qualifica dirigenziale, che avviene mediante concorso pubblico;
  • conferimento dell’incarico dirigenziale, che si innesta su un rapporto di lavoro già costituito.

Nel settore sanitario, la dirigenza è collocata in un unico ruolo e in un unico livello, articolato secondo responsabilità professionali e gestionali. L’incarico di direzione di struttura complessa è temporaneo, rinnovabile e revocabile, e non comporta una progressione verticale tale da determinare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
Ne consegue che non si è in presenza né di un concorso per l’assunzione, né di una procedura di progressione verticale equiparabile a un nuovo accesso.

4. La natura privatistica dell’atto


La Corte valorizza l’art. 5 del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui le determinazioni inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.
Anche dopo la riforma del 2022, la procedura selettiva, pur caratterizzata da criteri oggettivi e da una graduatoria vincolante, resta funzionale al conferimento di un incarico dirigenziale nell’ambito di un rapporto già in essere. La riduzione della discrezionalità del direttore generale non muta la natura dell’atto, ma risponde all’esigenza di rafforzare i principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost. .
In altri termini, la vincolatività della graduatoria non trasforma la procedura in un pubblico concorso in senso tecnico.

5. Il principio di diritto e le ricadute pratiche


Le Sezioni Unite enunciano il seguente principio di diritto: l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso; pertanto, non trova applicazione l’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 e le controversie restano devolute al giudice ordinario.
La decisione consolida la linea della privatizzazione del lavoro pubblico e chiarisce definitivamente il riparto di giurisdizione, evitando frammentazioni tra fase selettiva e conferimento dell’incarico.
Per le aziende sanitarie e per i dirigenti interessati, il messaggio è chiaro: anche dopo la riforma del 2022, la tutela giurisdizionale passa dal giudice del lavoro, che può adottare non solo rimedi risarcitori, ma anche provvedimenti costitutivi o di condanna, in coerenza con l’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

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