Con il Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, il Governo interviene nuovamente sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza con un provvedimento che ha una funzione precisa: mettere in sicurezza il raggiungimento degli obiettivi europei entro il 2026 e consolidare la struttura amministrativa fino al 2029. Non si tratta di una nuova riforma organica, ma di un decreto di consolidamento e accelerazione. Il testo rafforza la governance del PNRR, introduce ulteriori semplificazioni procedurali, amplia la digitalizzazione delle amministrazioni e interviene su settori strategici come giustizia, scuola, disabilità, ambiente e coesione territoriale.
La logica di fondo è duplice: da un lato comprimere i tempi decisionali e rafforzare i meccanismi di controllo; dall’altro garantire continuità organizzativa nella fase finale del Piano e nella successiva chiusura amministrativa.
Indice
1. Rafforzamento della governance e responsabilità degli attuatori
Uno degli assi centrali del decreto riguarda il monitoraggio. I soggetti attuatori sono tenuti ad aggiornare mensilmente, tramite il sistema informatico ReGiS, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento, indicando lo stato di avanzamento e attestando la capacità di conseguire i target assegnati.
Questa attestazione non è meramente formale: l’eventuale evidenza di criticità può determinare l’attivazione dei poteri sostitutivi già previsti dalla normativa PNRR. In questo modo si rafforza la responsabilizzazione delle amministrazioni e si anticipa l’emersione di ritardi.
Parallelamente, il decreto proroga fino al 31 dicembre 2026 gli incarichi dirigenziali collegati alle strutture PNRR e mantiene operative fino al 2029 la Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio, le unità di missione ministeriali e il Nucleo PNRR Stato-Regioni. La fase post-2026, infatti, richiederà attività di rendicontazione e controllo complesse, che non possono essere lasciate senza presidio organizzativo.
2. Accelerazione e semplificazione delle procedure
Un secondo blocco di interventi riguarda la semplificazione amministrativa. Il decreto modifica in modo significativo la disciplina della conferenza di servizi prevista dalla legge 241/1990. I termini vengono ridotti (30 giorni in via ordinaria, 60 per materie ambientali o sensibili) e si rafforza il meccanismo del silenzio-assenso.
In particolare, si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non partecipano o non esprimono una posizione motivata. Le prescrizioni devono essere proporzionate e sostenibili finanziariamente, evitando richieste eccessive che possano compromettere la realizzazione dell’intervento.
Sono previste inoltre deroghe procedurali per consentire l’aggiornamento rapido di provvedimenti già adottati, qualora sia necessario recepire le modifiche introdotte dalle ultime decisioni del Consiglio UE sul PNRR. L’obiettivo è evitare rallentamenti burocratici nella fase di adeguamento agli obiettivi rimodulati.
3. Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati
Viene introdotto un vero e proprio diritto del cittadino alla trasparenza sugli strumenti digitali: attraverso una sezione dedicata dell’ANPR sarà possibile verificare identità digitali attive (SPID, CIE, CNS), deleghe e domicili digitali.
Si rafforza il principio dell’unicità dell’invio (“once only”): le pubbliche amministrazioni non possono più richiedere a cittadini e imprese dati già detenuti da altre amministrazioni. L’interoperabilità deve avvenire tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, con responsabilità dirigenziali in caso di inadempimento.
Tra le novità più rilevanti vi è l’istituzione dell’Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR), destinata a sostituire archivi e registri frammentati con un sistema unico interoperabile.
4. Interventi settoriali: giustizia, scuola, disabilità
Il decreto contiene misure puntuali in ambiti chiave. In materia di giustizia si introducono magistrati ausiliari per smaltire l’arretrato civile e si riorganizza la giustizia tributaria. Nel settore scolastico si rafforza l’attuazione delle riforme sul reclutamento docenti e sugli istituti tecnici e professionali. Sul versante della disabilità si semplificano le commissioni di valutazione e si digitalizza il progetto di vita.
Sono previste anche semplificazioni in materia ambientale, per le bonifiche e per le imprese dotate di autorizzazioni ambientali, nonché misure a favore delle microimprese.
5. Interventi per le imprese
Sul versante imprese, il decreto affianca alle misure generali di accelerazione alcune leve operative: rafforza la filiera di attuazione e controllo di Transizione 4.0 (convenzioni MIMIT–GSE–Agenzia delle Entrate) e introduce maggiore trasparenza con la pubblicazione dei beneficiari dei crediti d’imposta PNRR, assicura continuità a infrastrutture di test e sperimentazione utili alle PMI (TEF come AgriFoodTEF e AI-MATTERS) e sostiene l’operatività dei centri di trasferimento tecnologico; sul piano procedurale incide anche sui progetti d’impresa riducendo i tempi della conferenza di servizi (30/60 giorni) e imponendo prescrizioni proporzionate e sostenibili, mentre in ambito ambientale stabilizza l’efficacia dei titoli acquisiti nelle bonifiche per tutta la durata del progetto; completano il quadro una semplificazione “di compliance” per le microimprese (procedura semplificata per la notifica di data breach) e una misura di continuità operativa con la possibilità di nominare un responsabile tecnico temporaneo con comunicazioni via SUAP/CCIAA.
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