Pensioni avvocati: rivalutazione ISTAT e contributi dovuti

La Cassazione chiarisce decorrenza ISTAT e impatto dei contributi versati sulla rivalutazione della pensione forense. Rinvio alla Corte d’appello.

Redazione 18/02/26
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Con l’ordinanza n. 3459/2026, pubblicata il 16 febbraio 2026, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – è tornata a pronunciarsi su un tema di grande rilievo per la previdenza forense: la corretta decorrenza della rivalutazione dei redditi ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia e le conseguenze del mancato o parziale versamento dei contributi dovuti.
La controversia trae origine dalla domanda di un avvocato volta alla riliquidazione della pensione e del relativo supplemento, sostenendo che i redditi professionali dovessero essere rivalutati a partire dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT relativo alla svalutazione tra il 1979 e il 1980 (21,1%), e non dal 1981, come invece operato dalla Cassa.
La Corte d’appello di Milano aveva accolto la domanda del professionista. La Cassa ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
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Corte di Cassazione – Sezione L.- ordinanza n. 3459 pubblicata il 16-02-2026

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Indice

1. Rivalutazione dei redditi: decorrenza dal 1980


Con il primo motivo, la Cassa lamentava la violazione degli articoli 15, 16 e 27 della legge n. 576/1980, sostenendo che la rivalutazione non dovesse decorrere dal 1980.
La Cassazione ha respinto tale censura, richiamando un orientamento già consolidato (tra cui Cass. nn. 22836/2025 e 24639/2025). Secondo la Suprema Corte, per le pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, i redditi da assumere a base del calcolo devono essere rivalutati fin dall’entrata in vigore della legge n. 576/1980, ossia dal 1980.
In particolare, va applicato l’indice medio annuo ISTAT del 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980. Non è pertinente, secondo i giudici, il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 7281/2004, che riguardava la diversa questione della rivalutazione delle pensioni già maturate (art. 16), e non la rivalutazione dei redditi ai fini del calcolo della prestazione (artt. 15 e 27).
La prima tabella dei coefficienti di rivalutazione, infatti, doveva essere redatta entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge (12 ottobre 1980), dunque entro il 12 febbraio 1981, e non poteva che basarsi sull’indice medio ISTAT del 1980.

2. Contributi effettivamente versati e misura della pensione


Diverso esito hanno avuto il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente per la loro connessione.
La Cassazione ha ribadito un principio centrale: ai sensi dell’art. 2 della legge n. 576/1980, la pensione di vecchiaia va calcolata sui redditi coperti da contribuzione “effettivamente versata”. La rivalutazione è parte integrante del reddito e incide direttamente sull’obbligo contributivo.
Ne consegue che, qualora sia stato applicato un coefficiente di rivalutazione inferiore a quello dovuto – con conseguente versamento di contributi in misura minore – la pensione non può essere parametrata al reddito rivalutato secondo il coefficiente corretto, ma solo a quello effettivamente assoggettato a contribuzione.
Secondo la Corte, si è in presenza di una violazione (parziale) dell’obbligazione contributiva. In tali casi, spetta al professionista fornire la prova liberatoria ex art. 1218 c.c., dimostrando che l’inadempimento non gli è imputabile.
Non è sufficiente invocare l’errore derivante dalla richiesta contributiva formulata dalla Cassa in misura inferiore: occorre accertare se tale errore fosse scusabile e non superabile con la diligenza qualificata richiesta al professionista, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c.

3. Prescrizione e assenza di automaticità delle prestazioni


La Corte ha inoltre sottolineato che, nel sistema della previdenza forense, non opera il principio di automaticità delle prestazioni. Pertanto, anche se il credito contributivo della Cassa sia prescritto, ciò non legittima il riconoscimento di una pensione maggiorata in assenza di contribuzione effettivamente versata.
L’assenza di automaticità comporta che la prestazione pensionistica debba sempre essere sorretta da un corrispondente adempimento contributivo. In caso contrario, non sussiste il diritto a una pensione di importo superiore.
Per i periodi non prescritti, resta salva la possibilità per la Cassa di richiedere l’adempimento, ferma la prova liberatoria da parte dell’iscritto.

4. Regolamenti della Cassa e annualità contributive


Infine, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza con cui la Cassa, richiamando proprie disposizioni regolamentari, pretendeva di azzerare l’intera annualità contributiva in caso di versamento parziale.
I regolamenti adottati dalla Cassa, pur approvati con decreto ministeriale, hanno natura negoziale e non normativa in senso proprio. Il sindacato di legittimità è quindi limitato alla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, che nel caso di specie non risultavano specificamente dedotti.
È stato inoltre ribadito il principio secondo cui il pagamento solo parziale della contribuzione non impedisce di computare per intero l’annualità ai fini dell’anzianità contributiva.

5. La decisione finale


La Corte ha quindi respinto il primo motivo di ricorso e accolto, nei sensi indicati in motivazione, il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
L’ordinanza si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, chiarendo definitivamente che la corretta rivalutazione dei redditi incide sull’obbligo contributivo e, di riflesso, sulla misura della pensione, rafforzando il principio di stretta corrispondenza tra contribuzione effettiva e prestazione previdenziale.

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