Con la sentenza n. 5986/2026, depositata il 13 febbraio 2026, la Sesta sezione penale della Corte di cassazione interviene sulla qualificazione giuridica del danneggiamento del braccialetto elettronico applicato a soggetti sottoposti a misura cautelare. La Suprema Corte chiarisce che il dispositivo di controllo non è semplicemente una “cosa esposta alla pubblica fede”, ma rientra tra le cose destinate a pubblico servizio, con conseguenze rilevanti in termini di procedibilità e trattamento sanzionatorio.
La decisione affronta anche il tema della configurabilità del delitto di minaccia a pubblico ufficiale quando le intimidazioni siano dirette a ottenere la rimozione del dispositivo. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Il fatto e i motivi di ricorso
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Trapani, con sentenza confermata in appello, alla pena di sei mesi di reclusione per danneggiamento e minaccia a pubblico ufficiale. In particolare, gli era stato contestato di aver minacciato gli agenti addetti al controllo di danneggiare il braccialetto elettronico qualora non gli fosse rimosso e di averlo poi effettivamente danneggiato.
Nel ricorso per cassazione la difesa ha sostenuto:
- l’erronea applicazione dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, ritenendo che il braccialetto, affidato alla custodia del soggetto agli arresti domiciliari, non potesse essere considerato bene esposto;
- l’insussistenza del dolo specifico richiesto per il reato di cui all’art. 336 cod. pen., in mancanza della finalità di costringere il pubblico ufficiale a un atto contrario ai doveri d’ufficio.
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2. Braccialetto elettronico e pubblico servizio
La Cassazione respinge il primo motivo di ricorso operando una distinzione netta. Il danneggiamento del dispositivo non è stato ricondotto alla circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, bensì alla diversa ipotesi prevista dall’art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen., in relazione alle cose destinate a pubblico servizio.
La Corte ricorda che, dopo la depenalizzazione del 2019, il danneggiamento è reato solo in presenza di specifiche condizioni, tra cui il collegamento con le ipotesi indicate dall’art. 625, n. 7, cod. pen. Tra queste rientrano non solo le cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede, ma anche quelle destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità.
Il braccialetto elettronico, pur non potendo essere qualificato come bene “esposto” alla pubblica fede, è funzionalmente destinato al controllo della persona sottoposta a misura cautelare, nell’interesse della collettività. Esso costituisce strumento operativo dell’attività di vigilanza svolta dagli organi di polizia, finalizzata a prevenire e reprimere ulteriori reati, in particolare l’evasione.
Ne consegue che la sua destinazione pubblicistica giustifica l’applicazione della fattispecie aggravata e la procedibilità d’ufficio, a differenza di quanto accade per le cose semplicemente esposte alla pubblica fede, oggi perseguibili a querela.
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3. La minaccia a pubblico ufficiale
Anche il secondo motivo è stato dichiarato infondato. Dalla ricostruzione dei fatti, già accertata nei gradi di merito, emergeva che le minacce erano finalizzate a indurre gli agenti a non applicare o a rimuovere il braccialetto elettronico.
La Corte sottolinea che le frasi intimidatorie – comprensive di riferimenti alla possibile aggressione fisica degli operanti – non si limitavano a prospettare un danno al dispositivo, ma miravano a coartare la volontà dei pubblici ufficiali. In tal modo risultava integrato il dolo specifico richiesto dall’art. 336 cod. pen., consistente nella finalità di costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri o a ometterlo.
La minaccia, dunque, non era meramente reattiva o generica, ma strumentale a ottenere un comportamento illegittimo da parte degli agenti.
4. Le ricadute operative della decisione
La sentenza offre un chiarimento sistematico importante. Il braccialetto elettronico viene qualificato come bene inserito stabilmente nell’organizzazione del servizio pubblico di controllo e sicurezza, indipendentemente dalla natura – pubblica o privata – del soggetto proprietario o gestore del dispositivo.
Sul piano pratico, la decisione comporta che il danneggiamento del dispositivo:
- integra un’ipotesi aggravata di danneggiamento;
- è procedibile d’ufficio;
- si inserisce nella tutela rafforzata dei beni funzionali all’esercizio di un pubblico servizio.
Il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali confermano l’orientamento volto a garantire una protezione effettiva agli strumenti tecnologici impiegati nell’esecuzione delle misure cautelari.
La pronuncia si colloca in un contesto di crescente utilizzo dei dispositivi di controllo a distanza e contribuisce a definire con maggiore precisione il perimetro penalistico della loro tutela.
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