La sentenza in esame ha ad oggetto l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 20 giugno 2025 ai sensi degli articoli 67 e seguenti del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019). Per approfondire sul tema, abbiamo pubblicato il volume Strumenti per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento – Procedure e strategie per la tutela di imprese, consumatori ed enti, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Premessa e quadro normativo
- 2. La struttura della decisione e il contenuto del piano
- 3. Il profilo della legittimazione attiva del creditore opponente
- 4. Il tema del merito creditizio nel piano del consumatore anche in relazione all’art. 124 bis TUB
- 5. La valutazione della colpa grave nella causazione dello stato di sovraindebitamento
- 6. La valutazione della malafede e della frode
- 7. La valutazione di convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria
- Ti interessano questi contenuti?
- Note
1. Premessa e quadro normativo
La sentenza in esame ha ad oggetto l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 20 giugno 2025 ai sensi degli articoli 67 e seguenti del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019).
Con la sentenza in commento il giudice ha disposto l’omologazione del piano, respingendo le osservazioni formulate dall’unico creditore che ne aveva chiesto il rigetto. Proprio l’analisi dei rilievi mossi dal giudice campano circa le osservazioni presentate dal creditore opponente consente di delineare i tratti caratterizzanti lo strumento di risoluzione della crisi di cui agli artt. 67 e seguenti CCII, ossia definizione, funzione e ratio dell’istituto in questione (PRDC).
Per altro verso, la decisione si iscrive nel filone di una giurisprudenza di merito che, a distanza di anni dall’entrata in vigore del CCII (luglio ‘22), va progressivamente consolidando i criteri di valutazione propri della procedura del piano del consumatore, con esiti che non sempre risultano uniformi tra i diversi fori.
In particolare, il presente commento si concentra sull’analisi di due profili di precipuo interesse: il tema del merito creditizio e la sua interazione con la valutazione di ammissibilità di cui all’art. 69 CCII, in relazione al requisito dell’assenza di colpa grave, malafede e frode quale condizione soggettiva ostativa per l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (PRDC). Per approfondire sul tema, abbiamo pubblicato il volume Strumenti per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento – Procedure e strategie per la tutela di imprese, consumatori ed enti, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Strumenti per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento
Soluzioni per la gestione del debito è una collana che offre soluzioni operative ai quesiti che gli operatori del diritto bancario, della gestione della crisi di impresa e procedure di sovraindebitamento incontrano nella pratica quotidiana attraverso l’analisi delle norme, itinerari dottrinali e giurisprudenziali e consigli utili sul piano processuale. In cosa consiste la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore? Cosa prevede la procedura di liquidazione controllata e come depositare l’istanza? Come si interpreta il requisito dell’incapienza nella procedura di esdebitazione alla luce del Correttivo ter? Questo pratico fascicolo vuole offrire una guida accessibile a chiunque desideri affrontare una disciplina “giovane” come quella del sovraindebitamento analizzando i quattro strumenti offerti dal legislatore: la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata del sovraindebitato e l’esdebitazione dell’incapiente. Per ogni procedura è individuata la giurisprudenza più recente e forniti i suggerimenti utili per una corretta individuazione dello strumento, la formulazione della proposta più efficace e il relativo formulario illustrativo. Claudio LiguoriAvvocato, esperto in procedure di sovraindebitamento, crisi d’impresa e diritto bancario. Presidente del comitato scientifico di Assoadvisor. Componente del Consiglio dei probiviri della Camera Civile di Nola. Svolge incarichi di docenza ed è relatore in numerosi corsi di formazione sulla crisi da sovraindebitamento.
Claudio Liguori | Maggioli Editore 2025
19.95 €
2. La struttura della decisione e il contenuto del piano
Il piano proposto dalla ricorrente prevedeva il pagamento integrale (100%) dei crediti prededucibili e dei creditori privilegiati, nonché il pagamento del 33,72% dei crediti chirografari, mediante n. 114 rate mensili da € 350,00, secondo un piano di ammortizzazione elaborato dal gestore della crisi (OCC). L’esposizione debitoria complessiva ammontava a € 96.895,72 (al lordo delle spese di procedura da collocarsi in prededuzione/privilegio), a fronte di un reddito netto mensile della ricorrente quantificato in circa € 1.650/1.700,00 e di spese di mantenimento familiari gravanti pro quota sulla ricorrente per € 1.350,00 mensili.
La ricorrente non risultava titolare di beni immobili, ma solo di un’autovettura e di conti correnti con giacenze minime, pertanto, l’unico elemento sul quale incentrare la proposta è risultato essere l’unica entrata fissa rappresentata dalla busta paga dell’istante.
Nel corso della procedura il piano è stato oggetto di una modifica (OCC), avvenuta a seguito delle osservazioni depositate da uno dei creditori. Il giudice ha espressamente preso nota di tale modifica, rilevando, d’altra parte, il “miglioramento della proposta”.
3. Il profilo della legittimazione attiva del creditore opponente
Prima di entrare nel merito delle contestazioni del creditore, la sentenza si sofferma su un profilo preliminare di notevole rilievo processuale: la contestazione della legittimazione attiva del creditore che ha depositato le osservazioni.
Il tribunale ha rilevato che il l’opponente – una società S.r.l. – non aveva prodotto la documentazione idonea a dimostrare la titolarità del credito asseritamente vantato, avendo semplicemente dedotto di aver ricevuto il credito in cessione da un istituto di credito nell’ambito di una più ampia operazione di cessione in blocco ex art. 4 della Legge n. 130/1999.
Nel dirimere la questione, il G.D. ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di obblighi del cessionario ai sensi dell’art. 58 TUB, secondo cui, in caso di cessione in blocco, l’onere di dimostrare l’inclusione del credito nell’operazione di cessione grava sulla parte che afferma di essere successore a titolo particolare del creditore originario, e tale onere non si assolve con la mera allegazione della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, se non vengono prodotti anche l’avviso di cessione e il contratto di cessione in modo da operare un concreto raffronto ai fini dell’individuazione del contratto di finanziamento/credito che si assume essere ricompreso nell’operazione[1].
D’altra parte, sempre in tema di onere della prova in capo al cessionario nell’ambito di cessioni in blocco (ex art. 58 TUB), la Suprema Corte ha chiarito che “ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”[2]. In definitiva, secondo la S.C. “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, solo allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass.13289/2024), restando comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell’idoneità asseverativa”[3].
La fondatezza di tale rilievo avrebbe di per sé potuto determinare l’inammissibilità delle osservazioni, ma il tribunale campano ha preferito passare comunque all’esame del merito delle stesse.
Potrebbero interessarti anche:
4. Il tema del merito creditizio nel piano del consumatore anche in relazione all’art. 124 bis TUB
Il profilo del merito creditizio è stato oggetto di contestazione da parte del creditore opponente, che ha eccepito – tra l’altro – che la ricorrente aveva fornito dichiarazioni mendaci in fase di istruttoria del finanziamento, attestando l’esistenza di un reddito concorrente di un altro familiare pari a € 1.600,00 mensili, tacendo altresì l’esistenza di ulteriori esposizioni debitorie in essere. Il creditore ha anche dedotto che, al momento della stipulazione del contratto di finanziamento (da collocare nell’ottobre ‘21), la ricorrente aveva rilasciato una dichiarazione attestante l’assenza di impegni gravanti sulla propria busta paga, qualificando tale condotta come dolosa o comunque gravemente colposa e, come tale, idonea ad integrare il requisito soggettivo ostativo di cui all’art. 69 CCII.
Il tribunale ha respinto tali contestazioni sulla base di plurime argomentazioni.
Preliminarmente, ha rilevato che la ricorrente aveva disconosciuto la sottoscrizione del documento denominato “questionario merito creditizio” allegato dal creditore nella memoria contenente le rispettive osservazioni/contestazioni al piano.
In secondo luogo, passando all’analisi dell’attestazione della sussistenza di un reddito concorrente in capo a un familiare, il G.D. ha rilevato che la stessa non costituiva una dichiarazione mendace, dal momento che tale reddito risultava effettivamente percepito dal genitore della debitrice, pur avendo natura pensionistica piuttosto che lavorativa come indicato nel questionario medesimo. Sulla scorta di tale argomento, il giudice campano ha escluso la connotazione di frode o malafede invocata dal creditore sulla base dell’effettiva sussistenza del reddito indicato, prescindendo dalla diversa qualificazione di esso (reddito da lavoro dipendente piuttosto che derivante da una pensione).
Altro aspetto di rilievo concerne la verifica del merito creditizio sotto il profilo della responsabilità del creditore che ha concesso il finanziamento, come disciplinata dall’art. 124 bis del Testo Unico delle leggi bancarie (TUB). La norma citata, ritenuta applicabile ai contratti di credito ai consumatori, impone al soggetto che eroga il credito di valutare la capacità di rimborso del mutuatario prima della concessione del finanziamento.
Nelle proprie osservazioni il creditore opponente ha evidenziato come l’istituto bancario (cedente) avesse “correttamente assolto all’obbligo di verifica del merito creditizio del cliente”, basandosi sulla dichiarazione rilasciata dalla ricorrente in fase di istruttoria. Il creditore ha altresì precisato che il contratto era stato stipulato prima dell’entrata in vigore del nuovo CCII, deducendo, pertanto, la non applicabilità delle disposizioni del nuovo Codice della crisi circa la mancata corretta valutazione del merito creditizio.
Sulla base di tali osservazioni si è svolto l’esame concernente la condotta del debitore rapportata alle condizioni soggettive ostative delineate all’art. 69 CCII (colpa grave, malafede o frode ai creditori).
Il giudice campano ha rilevato che nell’ambito della procedura del piano del consumatore (PRDC ex artt. 67 e seguenti CCII), la correttezza della valutazione del merito creditizio operata dal creditore rileva su almeno due livelli distinti:
- come elemento che può incidere sulla ricostruzione del nesso di causalità tra la condotta del debitore e la situazione di sovraindebitamento (essendo potenzialmente rilevante, ai fini dell’art. 69 CCII, la circostanza per cui il creditore abbia erogato il finanziamento nonostante la sussistenza di indicatori di rischio);
- come profilo attinente alla eventuale sussistenza di un rapporto di responsabilità del creditore nei confronti del consumatore, che potrebbe incidere sulla quantificazione del credito ammesso nella procedura.
La giurisprudenza di merito ha progressivamente elaborato il principio per cui una scorretta valutazione del merito creditizio da parte del creditore, rilevabile alla luce degli elementi disponibili al momento della concessione del finanziamento, può escludere o ridimensionare la responsabilità del consumatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento. Il tribunale di Nola sembra avere implicitamente tenuto conto del suddetto criterio, allorché ha affermato che, “alla luce dei redditi percepiti dal nucleo familiare del debitore”, l’istituto bancario “avrebbe egualmente erogato il finanziamento in favore del debitore”, non essendo pertanto possibile nel caso di specie attribuire efficacia causale alla asserita condotta mendace della ricorrente.
Sulla scorta di tali argomenti, il tribunale ha poi proseguito l’analisi della sussistenza dei requisiti di accesso alla procedura, in particolare articolando l’assenza, nel caso di specie, di colpa grave, malafede o frode, delineando altresì una interessante evoluzione normativa dell’art. 69 CCII.
Tale norma prescrive che il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata agli artt. 67 e seguenti CCII se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la proposizione della domanda, se ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
La riforma operata dal c.d. Decreto Ristori (D.L. 137/2020, convertito in Legge n. 176/2020) ha rappresentato un discrimen decisivo nell’evoluzione del giudizio di meritevolezza. Prima della riforma, tale accertamento era incentrato sull’assenza di colpa (intesa quale negligenza, imprudenza): il giudice era tenuto a escludere che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero avesse colposamente determinato il proprio sovraindebitamento ricorrendo a un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali. Il Decreto Ristori ha ridimensionato tale criterio, circoscrivendo il giudizio alla sola colpa grave, malafede o frode, impostazione poi confermata nel nuovo CCII.
Pertanto, è attualmente possibile parlare di un giudizio di meritevolezza inteso come requisito di ammissibilità della domanda di accesso ad una procedura di risanamento dei debiti del consumatore.
Nel caso oggetto della sentenza in commento, il tribunale campano ha correttamente evidenziato che il giudizio di meritevolezza si iscrive tra i requisiti di ammissibilità della proposta e che la sua formulazione in termini di esclusione della colpa grave, malafede e frode, piuttosto che in termini di assenza di colpa, risponde a una precisa scelta del Legislatore orientata al favor debitoris. Si ha, in tal modo, un criterio che si configura come un requisito negativo: non è necessario che il consumatore abbia contratto il debito senza alcuna imputabilità, essendo sufficiente che la situazione di sovraindebitamento non sia stata determinata da colpa grave, malafede o frode.
A sostegno di tale interpretazione, il G.D. ha richiamato un precedente del Tribunale di Napoli Nord (giudice dott. Rabuano), in cui si è affermato che il Legislatore ha previsto come condizioni ostative, sul piano soggettivo, la malafede o il compimento di atti di frode, e, sul piano oggettivo, l’aver ottenuto entro un certo limite temporale una precedente esdebitazione, individuando nell’equilibrio tra i diritti dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento la finalità propria del giudizio di meritevolezza, che si risolve nel criterio del “minor sacrificio tra i beni contrapposti”.
5. La valutazione della colpa grave nella causazione dello stato di sovraindebitamento
In merito all’assenza di colpa grave in capo alla debitrice, il tribunale ha ricostruito le circostanze che hanno determinato il progressivo indebitamento, individuandole prevalentemente in fattori familiari: l’abbandono del nucleo familiare da parte del padre; le problematiche di salute della madre (molteplici interventi chirurgici, degenerazione artrosica, declino cognitivo); l’assenza di contributi economici da parte del genitore paterno e la necessità di sostenere quest’ultimo fino alla sua morte. Il tribunale ha ritenuto che tali circostanze avessero inciso negativamente sulla situazione finanziaria della ricorrente, determinando la necessità di ricorrere a successive forme di finanziamento.
In secondo luogo, il giudice ha operato una distinzione tra il ricorso al credito per necessità e il ricorso al credito per negligenza o imperizia: il debitore “risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia – le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili – ma per necessità”, al fine di far fronte alle sopravvenienze di matrice affettivo-familiare di cui sopra e relazionate dall’istante.
La conclusione raggiunta dal giudice campano risulta particolarmente significativa, avendo quale effetto quello di escludere la ricorrenza della colpa grave non per via della sussistenza di circostanze eccezionali e imprevedibili (criterio che sarebbe riconducibile al vecchio regime ante riforma), ma per via della assenza di alternative praticabili nella condizione in cui si trovava il debitore, configurando il ricorso al credito come l’unica soluzione disponibile per far fronte a esigenze familiari imprescindibili.
6. La valutazione della malafede e della frode
Il tribunale ha altresì esaminato le contestazioni del creditore relative all’asserita malafede o frode della ricorrente (tra gli “atti in frode ai creditori” si possono considerare la distrazione patrimoniale o l’aggravamento doloso della propria condizione di sovraindebitamento), respingendole in base a due ordini di considerazioni. Da un punto di vista probatorio, il giudice ha rilevato che non vi era prova di pregresse esposizioni debitorie per contratti di finanziamento anteriori a quello di cui era titolare il creditore opponente e, pertanto, la contestazione della ricorrente relativa alla inesistenza di ulteriori debiti non poteva essere qualificata come mendace.
Da un punto di vista dell’efficacia causale, il tribunale ha affermato che spetta al creditore che invoca la sussistenza della malafede o della frode fornire la prova non solo dei fatti idonei a essere in tal modo qualificati, ma altresì della efficacia causale degli stessi in relazione alla formazione dell’indebitamento (art. 2697 c.c.). Il giudice ha ricavato tale principio dal disposto letterale dell’art. 69 CCII, che prevede come condizione ostativa all’omologa la circostanza che il debitore abbia “determinato” la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Nel caso oggetto della pronuncia in commento, il tribunale campano ha concluso che, alla luce dei redditi percepiti dal nucleo familiare, l’istituto bancario avrebbe egualmente erogato il finanziamento, escludendo così efficacia causale all’asserita condotta mendace della ricorrente rispetto all’indebitamento.
7. La valutazione di convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria
Infine, occorre evidenziare le conclusioni raggiunte dal tribunale in ordine all’esame del requisito della convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
Invero, in pura ottica difensiva, le contestazioni del creditore hanno riguardato anche tale aspetto, in quanto, ad avviso dell’opponente, la liquidazione del patrimonio della ricorrente avrebbe comportato un migliore soddisfacimento del ceto creditorio, con riferimento sia ai redditi da lavoro dipendente sia ad una presunta proprietà immobiliare, quest’ultima di fatto insussistente nel caso di specie come evidenziato nella relazione del gestore acquisita al fascicolo della procedura.
Di fatto, in dottrina è riconosciuto che il vaglio giudiziale tra il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (PRDC) e l’alternativa liquidatoria di cui all’art. 268 CCII (LC) risulta imposto solo nel caso di espressa contestazione da parte di un creditore. In astratto, “una proposta non migliorativa rispetto all’alternativa liquidatoria può essere omologata, a condizione che i creditori non la contestino”[4].
Nel caso di specie, il tribunale campano ha respinto le contestazioni del creditore opponente sulla base delle seguenti considerazioni:
- in primo luogo, ha tenuto in considerazione la modifica del piano operata dalla ricorrente nel corso della procedura;
- in secondo luogo, ha valorizzato, da una parte, l’assenza di beni liquidabili, ad eccezione di un’autovettura, di fatto rendendo nulla l’alternativa liquidatoria, e dall’altro lato, la circostanza per cui la ricorrente percepiva unicamente un reddito lavorativo e non disponeva di ulteriori entrate.
In conclusione, il giudice ha ritenuto il piano proposto un “accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza”, in ciò sostanziandosi la funzione propria dell’istituto della ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Ti interessano questi contenuti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Note
[1] Da ultimo si veda Cassazione civile, sez. I, ordinanza 20 ottobre 2025, n. 27915, citata nella sentenza in commento.
[2] Si veda Cass. 17944/2023, 5478/2024 28790/2024, oltre alle più recenti Cass. 841, 9073 e 15088 del 2025.
[3] Sul punto, si veda sempre Cassazione n. 27915/2025 già citata.
[4] C. LIGUORI., Strumenti per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento, MAGGIOLI EDITORE, Sant’Arcangelo di Romagna (RN), 2025, p.22.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento