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Indice
- 1. La questione: erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: l’inammissibilità del ricorso per Cassazione esclude la rilevazione d’ufficio della prescrizione, mentre è ammissibile il ricorso che deduce l’estinzione del reato per prescrizione non dichiarata dal giudice di merito
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1. La questione: erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione
La Corte di Appello di Bologna dichiarava inammissibile un appello proposto da una persona, accusa di avere commesso il reato previsto dagli artt. 110, 624 e 625 cod. pen., avverso una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Ravenna.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso» mentre è, invece, «ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016).
3. Conclusioni: l’inammissibilità del ricorso per Cassazione esclude la rilevazione d’ufficio della prescrizione, mentre è ammissibile il ricorso che deduce l’estinzione del reato per prescrizione non dichiarata dal giudice di merito
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quale reato quando è possibile dedurre in Cassazione l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello e quando ciò, invece, non è consentito.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che l’inammissibilità del ricorso per Cassazione esclude la rilevazione d’ufficio dell’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di appello, se non rilevata o eccepita in quella sede mentre è viceversa ammesso un ricorso analogo, che deduca l’estinzione per prescrizione intervenuta prima della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice di merito.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se sia possibile ricorrere per Cassazione in una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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