Con l’ordinanza n. 143/2026 la Cassazione affronta il tema della vendita di opere d’arte non autentiche, precisando i rimedi civilistici esperibili e il ruolo dell’errore essenziale sull’attribuzione dell’opera. Per approfondire, abbiamo organizzato il corso di formazione “Diritto dell’arte – Autenticità, valore e conflitto nel mercato contemporaneo”.
Indice
- 1. Autenticità dell’opera e consenso contrattuale
- 2. Annullamento per errore e vendita di aliud pro alio
- 3. Errore bilaterale e irrilevanza della riconoscibilità
- 4. Decorrenza della prescrizione: scoperta dell’errore
- 5. Firma dell’artista e presunzione di paternità
- 6. Restituzioni e principio della domanda
- 7. Conclusioni
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1. Autenticità dell’opera e consenso contrattuale
L’ordinanza della Cassazione civile, Sez. II, 2 gennaio 2026, n. 143, interviene su una questione centrale nel mercato dell’arte: le conseguenze giuridiche della scoperta, anche solo dubitativa, della non autenticità di un’opera venduta come attribuita con certezza a un determinato autore.
Il caso trae origine dalla compravendita, avvenuta nel 2002, di un quadro dal valore di 240.000 euro, accompagnato da dichiarazioni di autenticità e attestazioni di esperti. Solo nel 2015, in occasione di un tentativo di vendita all’asta, la casa d’aste segnalava la necessità di ulteriori verifiche, mentre la curatrice del catalogo ragionato dell’artista dichiarava di non poter confermare l’autenticità. Nel 2020 l’opera veniva addirittura sequestrata per sospetta contraffazione.
2. Annullamento per errore e vendita di aliud pro alio
Uno dei punti centrali della decisione riguarda il rapporto tra due rimedi: l’annullamento per errore e la risoluzione per vendita di aliud pro alio.
Secondo il ricorrente, la garanzia di autenticità avrebbe dovuto condurre esclusivamente alla risoluzione ex art. 1453 c.c., poiché la mancanza dell’autenticità integrerebbe la vendita di cosa diversa da quella pattuita.
La Suprema Corte respinge tale impostazione, affermando che i due rimedi possono concorrere: l’acquirente può scegliere di agire per annullamento qualora l’errore sull’autenticità costituisca errore essenziale ex art. 1429 c.c. La tutela civilistica non è vincolata a una rigida tipicità delle azioni, ma deve adeguarsi al bisogno concreto di protezione dell’interesse del contraente.
3. Errore bilaterale e irrilevanza della riconoscibilità
Particolarmente rilevante è il passaggio sull’errore comune a entrambe le parti.
La Cassazione ribadisce che, quando sia venditore che compratore erano convinti dell’autenticità dell’opera al momento della stipula, si configura un errore bilaterale. In tale ipotesi non è necessario che l’errore fosse riconoscibile ai sensi degli artt. 1428 e 1431 c.c., poiché entrambi i contraenti hanno contribuito alla falsa rappresentazione della realtà.
È sufficiente che venga meno la “certezza dell’attribuzione”, anche senza un definitivo accertamento di falsità: l’oggetto del contratto era infatti l’opera come sicuramente riferibile a un determinato autore, e tale qualità era determinante del consenso.
4. Decorrenza della prescrizione: scoperta dell’errore
Altro profilo significativo riguarda la prescrizione dell’azione di annullamento.
La Corte chiarisce che il termine quinquennale ex art. 1442 c.c. decorre non dalla data di acquisto, bensì dalla scoperta dell’errore. Nel settore artistico, tale scoperta coincide con il momento in cui emergono elementi oggettivi, come il parere di esperti qualificati, che rendono evidente l’incertezza sull’autenticità.
La tesi opposta, volta ad anticipare la decorrenza al momento della stipula, contrasterebbe con la ratio di tutela dell’acquirente.
5. Firma dell’artista e presunzione di paternità
Il ricorrente aveva invocato anche l’art. 8 della legge sul diritto d’autore, sostenendo che la firma sull’opera costituirebbe prova legale della paternità.
La Cassazione esclude tale automatismo: la norma introduce solo una presunzione relativa, superabile con prova contraria. Nel caso concreto, la firma risultava imitata secondo perizia grafologica, e ulteriori elementi tecnici e stilistici, oltre al sequestro penale, deponevano contro l’autenticità.
6. Restituzioni e principio della domanda
Infine, la Corte affronta il tema restitutorio: l’annullamento comporta effetti retroattivi e obbligo di restituzione reciproca. Tuttavia, sul piano processuale, è necessaria una domanda specifica.
Il venditore non avendo chiesto formalmente la restituzione dell’opera, la Corte d’appello non poteva pronunciarsi sul punto, in applicazione del principio della domanda.
7. Conclusioni
L’ordinanza n. 143/2026 rappresenta un’importante conferma della tutela civilistica dell’acquirente di opere d’arte, chiarendo che l’incertezza sull’autenticità può integrare errore essenziale e condurre all’annullamento del contratto, anche in presenza di certificazioni e firme, se superate da elementi contrari.
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