Responsabilità della struttura sanitaria anche senza vincolo col medico

La struttura sanitaria ha responsabilità della condotta del personale sanitario che opera in essa a prescindere dal rapporto che la lega ad esso.

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La struttura sanitaria risponde della condotta del personale sanitario che opera presso di essa a prescindere dal rapporto che la lega ad esso. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Roma -Sentenza n. 12994 del 23-09-2025

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_ROMA_N._12994_2025_-_N._R.G._00044688_2021_DEPOSITO_MINUTA_23_09_2025__PUBBLICAZIONE_23_09_2025.pdf 366 KB

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Indice

1. I fatti di causa: intervento, complicanza e azione risarcitoria


Una signora effettuava un esame RX al bacino e alle anche dal quale emergeva la presenza di una avanzata coxoartrosi a destra. Pertanto, la signora si rivolgeva ad un medico per l’esecuzione di una visita volto alla valutazione dei risultati del precedente esame diagnostico. Il sanitario suggeriva alla paziente l’esecuzione di un intervento chirurgico di impianto di una protesi all’anca destra. In ragione di ciò, la paziente nel maggio del 2015 si sottoponeva al predetto intervento chirurgico presso una struttura sanitaria dove operava il medico che l’aveva visitata.
Nel decorso post operatorio, durante il percorso di riabilitazione della paziente nella struttura sanitaria (in particolare mentre la stessa tentava di salire un gradino delle scale adiacenti al proprio reparto), insorgeva un violento episodio doloroso alla coscia destra. Ragione per cui la paziente eseguiva un esame radiografico la quale emerse la presenza di una frattura della diafisi prossimale del femore destro da cui derivava il dolore avvertito dalla paziente.
La paziente veniva sottoposta una settimana dopo ad un nuovo intervento chirurgico di revisione dell’impianto protesico e di cura della fattura nel corso del quale il medico (lo stesso che aveva precedentemente eseguito intervento di inserimento della protesi) realizzava una osteosintesi della frattura attraverso tre cerchiaggi metallici.
Infine, dopo 18 giorni di degenza e due interventi la paziente veniva messa.
Tuttavia, circa tre anni dopo, la paziente lamentava ancora dolore all’estremità del femore prossimale nonché extra rotazione dell’anca durante la deambulazione, difficoltà nel salire le scale e facile stancabilità alla deambulazione prolungata.
In considerazione di ciò, la paziente conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, la struttura sanitaria presso la quale aveva eseguito le due operazioni, chiedendo la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni subiti, in quanto il primo intervento chirurgico di posizionamento della protesi non era stato eseguito correttamente per la mancanza della delicatezza ed accortezza dovute nell’inserimento della protesi nonché per l’erronea scelta di eseguire il secondo intervento chirurgico con le modalità del cerchiaggio (allorquando, invece, il trattamento che è idoneo sarebbe stato quello di sostituire la protesi con una diversa tipologia di impianto).
La struttura sanitaria si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria formulata dall’attrice, in quanto riteneva di non avere alcuna responsabilità nell’esecuzione degli interventi chirurgici posto che ogni attività ad essi inerente era stata gestita in totale autonomia dal medico, il quale si era avvalso della propria equipe ed aveva fatturato direttamente alla paziente la propria prestazione professionale. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia. L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario. Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.

 

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2. Inquadramento giuridico: onere della prova e responsabilità per fatto dei sanitari


Preliminarmente, il tribunale ha evidenziato come, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l’onere di provare il nesso di causalità fra la condotta attiva o omissiva posta in essere dai sanitari e l’aggravamento della patologia del paziente. Tale prova deve essere fornita secondo il criterio del “più probabile che non”. Qualora, poi, il danneggiato abbia assolto al suddetto onere probatorio, spetterà alla struttura sanitaria dimostrare l’impossibilità della prestazione per causa ad essa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento della prestazione è dipeso da un evento imprevedibile e inevitabile con l’ordinaria diligenza.
La responsabilità della struttura sanitaria nasce in virtù di un contratto atipico a prestazioni corrispettive, dal quale derivano a carico della struttura degli obblighi, accanto a quelli di tipo alberghieri, di messa a disposizione del personale medico, di quello paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie per eseguire la prestazione. Pertanto, nella valutazione della responsabilità della struttura sanitaria si deve tenere conto anche delle condotte dei sanitari di cui la stessa si avvale per l’esecuzione della prestazione.
In particolare, la struttura risponde anche degli illeciti commessi dai propri ausiliari, in quanto si tratta di responsabilità da obbligazione propria, ma anche in diretta per fatto altrui. In altri termini, la responsabilità della struttura sanitaria può conseguire sia dall’inadempimento delle obbligazioni direttamente a carico della struttura, sia dall’inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario. Ciò anche qualora quest’ultimo non abbia un rapporto di lavoro subordinato con la struttura medesima, in quanto sussiste comunque un collegamento fra la prestazione effettuata dal medico e l’organizzazione aziendale della struttura sanitaria. Pertanto, non ha alcun rilievo il fatto che il sanitario sia stato scelto dal paziente o comunque sia di sua fiducia.

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3. La decisione del Tribunale: colpa nel reintervento e irrilevanza del rapporto interno


Nel caso di specie, dall’istruttoria svolta in giudizio, è emersa la sussistenza del nesso di causalità fra il danno lamentato della paziente e la condotta impedita da parte dei sanitari.
Invero, il giudice ha ritenuto la correttezza dell’operato della convenuta e dei sanitari rispetto al primo intervento eseguito, in quanto la protesi impiantata correttamente posizionata e la lesione del femore verificatasi nel corso dell’intervento è stata una complicanza non imputabile a imperizia o comunque corpo professionale dei medici in quanto evento prevedibile ma non evitabile. Invece, secondo il tribunale, per quanto riguarda il secondo intervento chirurgico, i sanitari presero la decisione corretta di ridurre il frammento del femore attraverso tre cerchiaggi metallici, ma non riposizionarono correttamente lo stelo femorale e non adottarono una strategia di impianto di stelo protesico di revisione.
Il giudice ha ritenuto infondata l’eccezione difensiva sollevata dalla struttura sanitaria, relativa ad una responsabilità esclusiva del medico per avere questi gestito l’intervento della relativa equipe nonché per avere fatturato direttamente alla paziente, in ragione del fatto che – come detto – la struttura sanitaria è responsabile non solo per colpa propria (per quanto concerne l’apprestamento dei mezzi e delle attrezzature necessarie), ma anche per la condotta del personale sanitario che opera presso di essa e che la medesima utilizza per l’esecuzione delle prestazioni professionali, a prescindere dal tipo di rapporto interno che non è alla struttura medesima. L’unica ipotesi in cui la struttura non risponde della condotta del proprio sanitario è quella eccezionale in cui quest’ultimo abbia deviato dal programma condiviso di tutela della salute in maniera del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile.
In considerazione di quanto sopra, il tribunale ha riconosciuto la responsabilità della struttura sanitaria per i danni subiti dalla paziente e quantificati nella misura del 7% di invalidità permanente per la maggiore di funzionalità dell’anca destra rispetto a quanto avrebbe dovuto residuare normalmente all’esito dell’intervento chirurgico la stessa si era sottoposta.

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Avv. Muia’ Pier Paolo

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà
intellettuale nonchè diritto tributario. …Continua a leggere

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