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Indice
1. Il motivo di ricorso: vizi motivazionali e applicazione dell’art. 131-bis c.p.
La Corte di Appello di Reggio Calabria confermava una sentenza con la quale il Tribunale della medesima città aveva dichiarato l’imputato responsabile del delitto di cui all’art. 624 bis cod. pen..
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 131 bis cod. pen. per carenza e contraddittorietà della motivazione. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La risposta della Cassazione: obbligo di pronuncia su restituzione e risarcimento
La Suprema Corte, nel ritenere il motivo suesposto infondato, osservava oltre tutto che, dal momento che, in «tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, il giudice che emette sentenza ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o risarcimento presentata dalla parte civile e l’accoglimento di essa costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile» (Sez. 6, n. 50235 del 21/11/2023), il ricorso, con il quale l’imputato ha chiesto il riconoscimento della particolare tenuità del fatto nell’ambito di un giudizio nel quale, come nel caso in esame, la liquidazione del danno è stata effettuata dal giudice penale, è idoneo a incidere sul diritto della parte civile al risarcimento e alle restituzioni determinando l’interesse di tale parte a contraddire.
3. Ricadute pratiche: interesse della parte civile e liquidazione delle spese
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se il giudice che applica l’art. 131-bis c.p. debba decidere sulla domanda della parte civile.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito, e ciò sulla scorta di un indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che il giudice, che pronuncia sentenza ai sensi dell’art. 131-bis c.p., è tenuto a decidere sulla domanda di restituzione o risarcimento della parte civile, il cui accoglimento costituisce presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali.
Alla luce di quanto statuito in tale approdo ermeneutico, pertanto, è sconsigliabile sostenere che l’organo giudicante non possa decidere su una domanda di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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