Il decreto ingiuntivo non è opponibile nella procedura di liquidazione del patrimonio del debitore ex art. 14 ter L. n.3/2012 (rectius: liquidazione controllata ex art. 67 ss. D.Lgs.n.14/2019). Per approfondire, consigliamo il volume Strumenti per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento, disponibile su Shop Maggioli e Amazon. Il“Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Indice
- 1. Il valore giuridico di un decreto ingiuntivo
- 2. L’esecutorietà del decreto ingiuntivo
- 3. L’inopponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo privo di esecutorietà
- 4. L’inopponibilità del decreto ingiuntivo alla procedura di liquidazione del patrimonio
- 5. Conclusioni
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1. Il valore giuridico di un decreto ingiuntivo
La pronuncia in commento s’incentra su d’una questione che non è soltanto di carattere procedurale, bensì anche di natura sostanziale, vale a dire il valore giuridico di un decreto ingiuntivo nell’ambito di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Supponiamo, per esempio, che, nell’ambito d’una procedura di liquidazione del patrimonio del debitore (ora rubricata quale liquidazione controllata ex art. 67 C.C.I.I.), si giunga al momento in cui i creditori debbano depositare la domanda per partecipare alla liquidazione del patrimonio del debitore.
Ora, è gioco forza riflettere sul fatto che il creditore, al fine di far valere il suo credito, dovrà allegare alla predetta domanda il titolo giuridico fondante la sua pretesa.
E, quindi, continuando sulla riga dell’esempio poc’anzi posto, supponiamo, ancora, che il titolo giuridico del creditore sia costituito da un decreto ingiuntivo e che quest’ultimo sia stato notificato regolarmente e non opposto dall’ingiunto nei termini di legge.
Nella fattispecie scrutinata dal Supremo Collegio, la cessionaria di un credito ipotecario azionato sulla base di un decreto ingiuntivo ottenuto a suo tempo dalla banca, depositava la domanda di partecipazione alla liquidazione del patrimonio del debitore.
Il liquidatore, cui era affidata la redazione del progetto di stato passivo, escluse la domanda formulata dalla cessionaria perché il decreto di esecutorietà, ex art. 647, C.p.c., era stato ottenuto dopo la dichiarazione di apertura della procedura.
A fronte dell’esclusione del credito portato dal decreto ingiuntivo da parte del G.D. e il successivo rigetto del reclamo da parte del Tribunale, la cessionaria proponeva ricorso per cassazione.
La cessionaria contestava che, nell’ambito della procedura di liquidazione del patrimonio, non troverebbe applicazione la regola che, di contro, vien applicata in sede fallimentare, ex art.52 L.F., secondo la quale il decreto ingiuntivo non può essere opposto al fallimento se l’esecutorietà non è stata concessa prima dell’apertura della procedura.
La questione giuridica che si pone, allora, alla luce del principio formulato dalla pronuncia in commento, è comprendere se il decreto ingiuntivo, avente le caratteristiche dianzi indicate, sia opponibile alla procedura della liquidazione del patrimonio del debitore. Per approfondire, consigliamo il volume Strumenti per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento, disponibile su Shop Maggioli e Amazon. Il“Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
2. L’esecutorietà del decreto ingiuntivo
Corre l’obbligo di muovere dal disposto dell’art. 647, C.p.c., a mente del quale “…se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l’opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto. Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l’opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell’articolo 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata…”.
Ne consegue che l’esecutorietà viene apposta al decreto ingiuntivo, regolarmente notificato e non opposto dal debitore, allorquando sia il creditore a presentare un’istanza in tal senso al giudice che ha pronunciato il provvedimento monitorio ormai divenuto definitivo.
Nella pratica giuridica, abbiamo a che fare con decreti ingiuntivi i quali laddove ricorrano le condizioni, ex art. 642, C.p.c., sono dichiarati, dal giudice della fase monitoria, immediatamente esecutivi, con la conseguenza che l’ingiunto è intimato dell’immediato pagamento salvo il diritto di formulare opposizione a mezzo di atto di citazione nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del detto titolo.
Eppur, tuttavia, in via generale, il decreto ingiuntivo, sebbene regolarmente notificato e non opposto dal debitore ingiunto, non acquista l’autorità di cosa giudicata formale e sostanziale.
3. L’inopponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo privo di esecutorietà
Come abbiam visto, la cessionaria del credito ipotecario portato dal decreto ingiuntivo cedutogli dalla banca, eccepiva l’inapplicabilità nella procedura di liquidazione del patrimonio del debitore della regola applicata in sede fallimentare in virtù della quale il decreto ingiuntivo privo d’esecutorietà non è opponibile al fallimento.
Il principio dianzi riportato è il frutto di un orientamento giurisprudenziale per il quale il decreto ingiuntivo, non munito del decreto di esecutorietà, non acquista efficacia di cosa giudicata formale e sostanziale.
In tal senso, si osserva che “…il decreto ingiuntivo non munito, prima del fallimento, di dichiarazione di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale, né può acquisire tale valore con successivo decreto di esecutorietà per mancata opposizione, perché, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato in concorso con i creditori in sede di verificazione del passivo…”.(Cass. Civ., Sez. VI, Ord n. 34474 del 23 novembre 2022).
Il compito che svolge il giudice del monitorio, nell’ambito del procedimento volto all’apposizione del decreto d’esecutorietà è di natura giurisdizionale, perché è finalizzato ad acclarare che il contradditorio sia stato garantito, verificando, indi, che il decreto ingiuntivo sia stato regolarmente notificato e che il debitore non si sia opposto oppure non si sia costituito.
Ciò trova la propria ratio nel fatto che l’ingiunzione di pagamento è pronunciata dal giudice del monitorio all’interno di un procedimento sommario, dove l’eventuale contradditorio della cognizione piena ordinaria è formulato poi, qualora tramite atto di citazione il debitore interponga opposizione.
Pertanto, la verifica demandata al giudice del monitorio, tramite la procedura di cui all’art. 647, C.p.c., è finalizzata proprio a controllare la regolarità del contradditorio mediante l’esercizio di un’attività di carattere giurisdizionale che non può essere di certo svolta dal G.D.
Attività giurisdizionale che, inoltre, si differenzia rispetto a quella espletata dal cancelliere, sulla base dell’art. 124, Disp. Att. C.p.c., la quale è deputata soltanto a certificare che, nella copia della sentenza da notificare, non è stata proposto appello, ricorso per cassazione, revocazione ex art. 395, nn.4,5, C.p.c., ovvero non è stata proposta impugnazione nei termini di legge ex art 327 C.p.c.
Ed, infatti, si precisa, anche tramite una recente pronuncia, che “…Il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non opposto contempla invece un procedimento, previsto dall’art. 647 c.p.c., che è diretto alla declaratoria di esecutorietà del decreto; si tratta di un procedimento spedito e privo di formalità (l’istanza può essere anche verbale), che implica il controllo della notificazione del decreto, del decorso del termine e della mancata opposizione o costituzione nei termini…”. (Cass. Civ., Sez.I, Ord. n. 2289 del 31 gennaio 2025).
Il decreto ingiuntivo, privo del decreto di esecutorietà, non acquista, perciò, il valore di cosa giudicata formale e sostanziale come accade per le sentenze, le quali acquistano l’autorità di cosa giudicata formale allorché non siano più impugnabili con i mezzi ordinari ex art. 324 C.p.c. e di cosa giudicata sostanziale quando l’effetto dell’accertamento contenuto nella sentenza che ha acquistato l’efficacia di cosa giudicata formale è vincolante tra le parti, i loro eredi, i loro aventi causa, ex art. 2909 C.c.
Per il principio consacrato dalla giurisprudenza della Suprema Corte innanzi rassegnata, il decreto ingiuntivo acquista la forza di cosa giudicata formale e sostanziale soltanto all’esito del procedimento con il quale il giudice del monitorio, ai sensi dell’art. 647, C.p.c., ne attesta l’esecutorietà.
Tanto si desume anche dal principio di cristallizzazione della situazione debitoria in funzione della quale ogni credito, ex art. 52, L.F., deve essere accertato in concorso con la platea dei creditori.
E in ossequio anche all’art. 45, L.F., secondo il quale le formalità per rendere opponibili gli atti ai terzi, sono senza effetto rispetto ai creditori, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento.
Il decreto ingiuntivo non può essere opposto alla procedura concorsuale se il creditore non ha ottenuto il decreto d’esecutorietà prima della dichiarazione di fallimento.
Il decreto ingiuntivo privo del decreto di esecutorietà ottenuto prima della dichiarazione di fallimento, non pregiudica il diritto del creditore di far valere il titolo in sede di verifica del passivo allegando i documenti comprovanti il fatto costitutivo del credito azionato. (Cass. Civ., Sez. VI, Ord n. 34474/ 2022, cit.).
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4. L’inopponibilità del decreto ingiuntivo alla procedura di liquidazione del patrimonio
La doglianza formulata dalla cessionaria del credito ipotecario portato dal decreto ingiuntivo ceduto dalla banca, circa l’inapplicabilità alla procedura del sovraindebitato della regola applicata nella procedura concorsuale maggiore, viene rigettata dal Supremo Collegio.
Il decreto ingiuntivo privo del decreto d’esecutività ex art. 647, C.p.c., non è opponibile alla procedura di liquidazione del patrimonio del debitore (rectius: liquidazione controllata), se l’istanza al giudice del monitorio è presentata dal creditore dopo l’apertura della procedura.
La regola applicata, tramite gli artt. 43,45,52, L.F., trova applicazione anche nella procedura di liquidazione del patrimonio sebbene la L.n.3/2012 (rectius: D. Lgs. n.14/2019), non faccia menzione.
Cosicché “…Non vi sono pertanto ragioni per non applicare anche nella liquidazione del patrimonio di cui alla legge n. 3 del 2012 la medesima rigorosa regola in punto opponibilità alla procedura del decreto ingiuntivo che è stata costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all’ammissione al passivo del fallimento…”. (Cass. Civ., Sez. I, Ord. n.9539 dell’11 aprile 2025).
Come in sede di procedura concorsuale maggiore, anche in quella minore, la circostanza che il decreto ingiuntivo sia privo dell’esecutorietà non pregiudica la possibilità che il creditore faccia valere il credito portato dal detto titolo in quanto “…la diversa questione della prova del credito rimane impregiudicata e, per risolverla, possono essere ripresentate e valutate anche le medesime prove documentali già utilizzate per ottenere il decreto ingiuntivo…”. (Cass. Civ., Sez. I, Ord. n.9539/2025, cit.).
5. Conclusioni
Alla luce delle superiori argomentazioni giuridiche possiamo trarre le seguenti riflessioni.
Il decreto ingiuntivo, ex art. 633, C.p.c., acquista autorità di cosa giudicata formale e sostanziale soltanto a seguito del decreto di esecutorietà emesso dal giudice del monitorio su istanza del creditore ai sensi dell’art. 647, C.p.c.
Calando tal assunto nell’ambito della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, come regolato dalla precedente normativa ex L.n.3/2012, si deduce che il decreto ingiuntivo non è opponibile alla procedura del sovraindebitato qualora l’esecutività non sia stata chiesta dal creditore prima dell’apertura della procedura.
Essendo attualmente vigente il nuovo Codice della Crisi dell’impresa e dell’insolvenza (D. Lgs. n.14/2019 – CC.I.I.), il principio enunciato, da ultimo, dalla Suprema Corte, tramite l’Ordinanza n. 9539 quivi rassegnata, trova applicazione all’attuale formulazione dell’istituto della liquidazione controllata del patrimonio del debitore.
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