Rapina in treno: la Consulta salva l’art. 628 co. 5 c.p.

La Consulta dichiara legittimo costituzionalmente l’art. 628, co. 5, cod. pen. e il divieto di bilanciamento tra lieve entità e rapina su mezzi pubblici

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La Consulta dichiara non illegittimo costituzionalmente l’art. 628, co. 5, cod. pen. e il divieto di bilanciamento tra lieve entità e rapina su mezzi pubblici: vediamo il perché. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte costituzionale – sentenza n. 3 del 17-11-2025

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Indice

1. Il caso di Vercelli: rapina in treno e possibile “lieve entità”


Il Tribunale ordinario di Vercelli, sezione penale, in composizione collegiale, era chiamato a giudicare un imputato chiamato a rispondere, con decreto che dispone il rinvio a giudizio emesso dal giudice dell’udienza preliminare in data 13 giugno 2024, del delitto di rapina aggravata.
Ebbene, per codesto giudice, la condotta dell’imputato sarebbe stata sussumibile nella fattispecie della rapina propria consumata, in virtù della minaccia, del nesso eziologico tra quest’ultima e l’impossessamento del denaro, della compromissione della facoltà di autodeterminazione della persona offesa, del dolo specifico volto a conseguire un profitto ingiusto, rilevandosi però al contempo che, quanto alle forme di manifestazione del reato, sarebbe stato indubitabile la sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 628, terzo comma, numero 3-ter), cod. pen., essendo stato il fatto commesso a bordo di un treno.
Ciò posto, il Tribunale di Vercelli riteneva inoltre come avrebbe potuto essere applicata al caso di specie la circostanza attenuante della lieve entità del fatto dato che, valutati i mezzi, le modalità e le altre circostanze della condotta dell’imputato, sarebbe stato possibile riconoscere, a suo avviso, il disvalore del fatto nei termini di una gravità contenuta in quanto sarebbe venuta in rilievo una condotta estemporanea e priva di profili organizzativi; il danno patrimoniale cagionato alla vittima sarebbe stato di non rilevante entità (ancorché non così irrisorio da rendere configurabile l’attenuante della speciale tenuità del danno di cui all’art. 62, primo comma, numero 4, cod. pen.); le stesse modalità della condotta, compendiate esclusivamente nel ricorso alla minaccia, pur incidenti sulla libertà di autodeterminazione della persona offesa, si sarebbe contraddistinte per una lesività minima, anche in considerazione del fatto che l’autore del reato si fosse scusato per quanto appena commesso e avesse invitato la vittima a denunciarlo (con ciò, da un lato, mostrando di essere consapevole e di accettare le conseguenze delle proprie azioni e, dall’altro, rassicurando la vittima in ordine all’assenza di future ritorsioni nel caso in cui si fosse rivolta alle forze dell’ordine). Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. L’ordinanza di rimessione: divieto di bilanciamento e artt. 3 e 27 Cost.


Alla luce della situazione giudiziaria suesposta, il Tribunale di Vercelli sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 628, quinto comma, del codice penale nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante della lieve entità del fatto, introdotta con la sentenza n. 86 del 2024 della Consulta, allorquando concorra con la circostanza aggravante di cui al terzo comma, numero 3-ter), del medesimo articolo censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione e, in particolare, in relazione ai principi di eguaglianza e necessaria proporzionalità della pena tesa alla rieducazione del condannato.
In particolare, ad avviso di codesto giudice a quo, il dubbio di legittimità costituzionale nascerebbe dal fatto che il divieto di cui all’art. 628, quinto comma, cod. pen. di ritenere equivalenti o prevalenti le circostanze attenuanti diverse da quella della minore età rispetto all’aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, numero 3-ter), cod. pen., farebbe sì che, nella commisurazione della pena, si dovrebbe muovere da una pena base di sei anni di reclusione ed euro 2.000 di multa (minimo di legge previsto dall’art. 628, terzo comma, cod. pen.) e, anche a voler riconoscere in favore dell’imputato, in aggiunta alla circostanza della lieve entità del fatto, le attenuanti generiche, valorizzando la sua condotta immediatamente successiva al fatto, le successive diminuzioni di pena determinerebbero l’irrogazione di una sanzione non inferiore a due anni e otto mesi di reclusione ed euro 889 di multa, ritenuta sproporzionata in relazione alla modesta gravità del fatto.
Tra l’altro, per il giudice rimettente, il dubbio di legittimità costituzionale del suddetto divieto nascerebbe pure dall’esigenza di offrire una risposta individualizzante al trattamento sanzionatorio, nel rispetto dei principi di proporzionalità ed eguaglianza, tanto più se si considera che, del resto, la previsione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, sulla falsariga di quanto già avvenuto in relazione al delitto di estorsione e di sequestro di persona a scopo di estorsione, risponderebbe all’esigenza di offrire una «valvola di sicurezza» a fronte di un minimo edittale comminato dal legislatore particolarmente aspro, essendo per giunta avvertita, in chiave comparativa, la necessità di scongiurare il rischio di irrogare una sanzione non proporzionata all’effettiva gravità del fatto, ove questo sia immune da quei profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a comminare un minimo edittale così severo.
Nelle ipotesi, come quella in esame, in cui venga in rilievo l’attenuante della lieve entità del fatto, per il giudice a quo,il divieto di bilanciamento di cui all’art. 628, quinto comma, cod. pen., precluderebbe il raggiungimento di questo risultato a fronte di fatti connotati da minore gravità e disvalore.
Oltre a ciò, riferiva altresì il rimettente che, nella giurisprudenza costituzionale, sarebbero rinvenibili molteplici decisioni atte a censurare la previsione di automatismi sanzionatori a discapito della centrale valutazione della gravità del fatto di reato, in particolare per quanto riguarda il divieto di prevalenza delle attenuanti rispetto alla recidiva reiterata previsto dall’art. 69, quarto comma, cod. pen. (si richiamava all’uopo la sentenza della Consulta n. 146 –recte: n. 143 – del 2021, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di quest’ultima norma proprio con riguardo alla circostanza attenuante del fatto di lieve entità), oltre a farsi per di più presente che i principi di diritto, affermati in sede di giustizia costituzionale, varrebbero anche nel caso di specie, poiché l’introduzione dell’attenuante del fatto di lieve entità sarebbe volta a tutelare il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. in quanto permetterebbe di sanzionare in modo diverso situazioni differenti sul piano dell’offensività della condotta.
L’automatismo previsto dall’art. 628, quinto comma, cod. pen., per siffatto Tribunale, non consentirebbe invece di adeguare il trattamento sanzionatorio rispetto alla concreta offensività del fatto sottoposto al vaglio del giudice, perché ove di minore entità, come quello oggetto del giudizio a quo, verrebbero irragionevolmente puniti con la stessa pena prevista per le ipotesi più gravi, tenuto conto altresì del fatto che l’eliminazione del divieto di bilanciamento non comprometterebbe la tutela degli interessi sottesi alla scelta del legislatore di puntualizzare il disvalore del fatto mediante la previsione dell’aggravante di cui si discute, che resterebbe comunque un elemento da prendere in considerazione e valutare nel contesto del giudizio di bilanciamento.
Il divieto in questione, d’altronde, oltre a vanificare l’esigenza di riequilibrio sanzionatorio a fronte di fatti di più contenuta gravità, si stimava ancor più irragionevole alla luce della possibilità di bilanciare senza vincoli l’attenuante della lieve entità con le diverse aggravanti di cui all’art. 628, terzo comma, numeri 1), 2) e 3-quinquies), cod. pen. che pure potrebbero astrattamente configurare situazioni di analogo o addirittura maggiore disvalore.

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3. La decisione della Consulta: discrezionalità legislativa e allarme sociale


La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell’ordinanza di rimessione summenzionata e ricostruito ricostruire sinteticamente il quadro normativo di riferimento – reputava come le questioni suesposte fossero infondate.
In particolare, il Giudice delle leggi riteneva di dovere prima di tutto considerare, come già affermato da parte della medesima Consulta, che «deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze rientrano nell’ambito delle scelte discrezionali del legislatore e sono sindacabili solo qualora trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio (ex plurimis, sentenze n. 55 del 2021, n. 73 del 2020, n. 205 del 2017, n. 74 del 2016, n. 106 e n. 105 del 2014, n. 251 del 2012), non potendo però giungere in alcun caso a determinare un’alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale (sentenze n. 55 del 2021, n. 73 del 2020, n. 106 e n. 105 del 2014, n. 251 del 2012)» (sentenza n. 117 del 2021).
Quanto, in particolare, alla cosiddetta “blindatura totale” dell’aggravante del fatto commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto, ossia al meccanismo secondo cui la suddetta aggravante non può essere bilanciata dall’attenuante della lieve entità, proprio con riferimento al reato di rapina, si notava come la Consulta abbia escluso che un simile meccanismo sia, di per sé, incompatibile con i principi costituzionali di volta in volta evocati (sentenza n. 217 del 2023), essendo stato a tal proposito osservato che, quando ricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati, quale, ad esempio, il diritto fondamentale e personalissimo alla vita e all’integrità fisica, «ben può il legislatore dare un diverso ordine al gioco delle circostanze richiedendo che vada calcolato prima l’aggravamento di pena di particolari circostanze», dal momento che, «[c]ome già evidenziato (sentenza n. 251 del 2012), “[d]eroghe al bilanciamento […] sono possibili e rientrano nell’ambito delle scelte del legislatore”» (sentenza n. 88 del 2019).
A orientare la valutazione dei giudici di legittimità costituzionale in simili ipotesi, si considerava, sempre nella pronuncia qui in commento, tra l’altro, che il meccanismo di calcolo degli aggravamenti e diminuzioni di pena connessi all’applicazione di circostanze di segno opposto produce sì, nella generalità dei casi, un effetto di inasprimento delle sanzioni applicabili al delitto aggravato, conformemente del resto alle intenzioni del legislatore, ma non esclude, tuttavia, che il giudice applichi in concreto la riduzione di pena connessa al riconoscimento di attenuanti, sia pure sulla pena già aumentata per effetto del riconoscimento dell’aggravante cosiddetta “blindata”, così come è stato analogamente precisato, a proposito dell’identico meccanismo, sia pur collocato all’interno dell’art. 624-bis cod. pen. nell’ambito dei reati di furto in abitazione e furto con strappo, che il divieto di bilanciamento sancito dal quarto comma di tale disposizione opera in base a un modello tale che «se da un lato è precluso anche il giudizio di equivalenza oltre che di prevalenza, così rafforzandosi il “privilegio” delle aggravanti, dall’altro è però stabilito che le diminuzioni di pena per le attenuanti siano comunque apportate, a valere “sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti”» (sentenza n. 117 del 2021).
Orbene, alla luce di tale quadro ermeneutico, la Consulta, sempre nella decisione qui in analisi, intendeva dare continuità ai suddetti principi, reputandosi come, ai fini della soluzione delle presenti questioni di legittimità costituzionale, occorresse verificare se, nel caso di specie, avente a oggetto la circostanza aggravante del fatto commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto, ricorrano quelle particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati che, secondo i citati precedenti, giustificano una deroga al generale principio della possibilità per il giudice di bilanciare le circostanze eterogenee.
Ebbene, si faceva a tal riguardo presente come sia stato di recente affermato che «lo scopo perseguito con il quinto comma dell’art. 628 cod. pen. [è] quello di assicurare a talune ipotesi di rapina aggravata – ritenute dal legislatore produttive di particolare allarme sociale – una pena più severa di quella cui condurrebbe, nella generalità dei casi, l’applicazione dell’ordinario meccanismo di bilanciamento tra circostanze eterogenee del reato previsto dall’art. 69 cod. pen.» (sentenza n. 130 del 2025), denotandosi al contempo che la ratio dell’aggravante, quale risposta all’allarme sociale che desta una rapina compiuta a bordo di un mezzo di trasporto pubblico, è confermata dai lavori preparatori, nei quali si legge che «[s]ono introdotte nuove aggravanti per reati che destano un notevolissimo allarme sociale, quali […] la rapina […]: l’inasprimento di pena è previsto nel caso in cui gli illeciti siano compiuti in alcuni luoghi particolarmente frequentati dai cittadini, ovvero abusando delle condizioni di debolezza della persona offesa».
Del resto, la «filosofia cui si ispira tale intervento», precisa in apertura la relazione illustrativa al testo, «è diretta da un lato a colpire in maniera più efficace reati di gravità anche molto diversa fra loro, ma tutti tali da contribuire al disfacimento del tessuto sociale e alla diffusione di un sentimento di insicurezza collettiva», tenuto conto altresì del fatto che, con specifico riferimento all’essersi la rapina consumata a bordo di un mezzo di pubblico trasporto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ritenere quanto segue: «la ratio dell’aggravante di cui al n. 3-ter del comma terzo dell’art. 628 cod. pen. va […] rinvenuta nel fatto che il trovarsi a bordo di un mezzo pubblico finisce con il limitare la possibilità di reazione della vittima che, non avendo il “dominio” del mezzo, non ne può, ad esempio, arrestare la marcia ed allontanarsi e, così, in tal modo sottrarsi alla minaccia o alla violenza dell’agente. Quel che rileva […] è perciò […] il luogo di commissione del reato che, nella rapina […], a causa della sua conformazione e per la impossibilità, da parte della vittima, di poterne disporre autonomamente, pone quest’ultima in una condizione di minorata difesa sia per la quantità di persone presenti (non potendo il singolo utente limitare l’accesso di altri al mezzo pubblico) sia, come accennato, per la impossibilità di arrestarne (autonomamente e con propria decisione) la marcia e, in tal modo, allontanarsi» (Corte di Cassazione, Sezione seconda penale, sentenza 31 ottobre-12 dicembre 2023, n. 49478).
In effetti, dal momento che la circostanza aggravante in questione tutela beni della persona costituzionalmente rilevanti quali la libertà di movimento e di circolazione (art. 16 Cost.), che viene ineluttabilmente compromessa ove i reati siano commessi all’interno di mezzi di pubblico trasporto, per la Corte, ne deriva una diffusa sensazione di insicurezza e frustrazione, che può condizionare le future decisioni dei consociati relative ai loro spostamenti (sentenza n. 171 del 2025) e la stessa libertà personale, in quanto il mezzo di trasporto impedisce alla vittima la fuga, lasciandolo alla mercé del rapinatore, da ciò consegue, sempre per la Consulta, che, come anche evidenziato dalla Corte di Cassazione, che riconosce la natura plurioffensiva del reato di cui all’art. 628 cod. pen., la circostanza aggravante in questione contribuisce a rafforzare la protezione non solo del patrimonio della vittima, ma anche della libertà e dell’integrità fisica e morale del soggetto aggredito (Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, sentenza 27 giugno-15 novembre 2024, n. 42124).
Precisato ciò, si prendeva altresì atto come nessuna irragionevolezza del censurato divieto di bilanciamento sia ipotizzabile per il fatto che esso non operi per le altre aggravanti a effetto speciale previste dall’art. 628, terzo comma, numeri 1), 2) e 3-quinquies), cod. pen. visto che l’ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel sottrarre alcune circostanze dal regime ordinario del bilanciamento di cui all’art. 69 cod. pen., purché le scelte non trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, il che non è avvenuto nel caso di specie, in quanto, rispetto alle altre aggravanti citate, per le quali non opera la cosiddetta “blindatura totale”, solo l’aggravante dell’essersi la rapina consumata all’interno di un mezzo di pubblico trasporto si connota per un particolare allarme sociale, e ciò in ragione, sia del numero potenzialmente molto ampio di persone che frequentano tali mezzi di trasporto, sia perché, per lo meno indirettamente, viene compromessa la libertà di movimento dei passeggeri.
Ciò posto, si evidenziava infine che la forza “privilegiata” delle aggravanti di cui all’art. 628 cod. pen. ceda di fronte all’attenuante della minore età ex art. 98 cod. pen. e che la stessa Corte costituzionale, «in tema di bilanciamento di circostanze nel reato di rapina, dapprima con la citata sentenza n. 217 del 2023 e, in seguito, con la sentenza n. 130 del 2025, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 3 Cost., l’art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall’art. 89 cod. pen., allorché concorra, nel primo caso, con l’aggravante di cui al terzo comma, numero 3-bis), dello stesso art. 628 (ossia se il fatto è commesso in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa) e, nel secondo caso, con quella di cui al successivo numero 3-quater) (se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro)» (sentenza n. 173 del 2025 e, nello stesso senso, sentenza n. 171 del 2025).
Inoltre, ancora una volta il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 86 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».
Ordunque, per la Corte di legittimità, tali mitigazioni del suddetto meccanismo di “blindatura totale” contribuiscono «all’equilibrio complessivo di una disciplina sanzionatoria» che, come quella prevista per il furto in abitazione e il furto con strappo, è «pur certamente severa» (sentenza n. 117 del 2021 e, nello stesso senso, sentenza n. 171 del 2025).
Tal che se ne faceva discendere l’infondatezza delle questioni summenzionate.

4. Ricadute operative: “blindatura” dell’aggravante 3-ter e disciplina confermata


Fermo restando che l’art. 628, co. 5, cod. pen., com’è noto, prevede che le “circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti”, con la pronuncia qui in commento, si ritiene siffatto precetto normativo non in contrasto con la Costituzione, nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante della lieve entità del fatto, introdotta con la sentenza n. 86 del 2024 della Consulta (con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità), allorquando concorra con la circostanza aggravante di cui al terzo comma, numero 3-ter) sempre di questo articolo 628 (il quale contempla il caso in cui la rapina sia commessa all’interno di mezzi di pubblico trasporto).
Pertanto, per effetto di tale decisione, siffatto comma quinto continua a essere applicabile, pure nella parte in cui non permette in giudizio di bilanciamento di questo genere.
Questa è dunque in sostanza la novità, che connota il provvedimento qui in commento.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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