Danneggiamento e sospensione condizionale: la Consulta salva l’art. 635 c.p.

La Corte cost. n. 207/2025 esclude l’illegittimità dell’art. 635, co. 5 c.p. (danneggiamento): obblighi riparatori e ratio rieducativa.

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La Corte cost. n. 207/2025 esclude l’illegittimità dell’art. 635, co. 5 c.p. (danneggiamento): obblighi riparatori e ratio rieducativa. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

Corte costituzionale -sentenza n. 207 dell’1-12-2025

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Indice

1. Il caso concreto: danneggiamento di cosa esposta alla pubblica fede e sospensione condizionale


Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, era chiamato a giudicare una persona imputata del reato di danneggiamento di cosa esposta alla pubblica fede.
Orbene, dal momento che esito dell’istruttoria svolta era emersa la responsabilità dell’imputato, mentre era stato escluso che il fatto avrebbe potuto ritenersi di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., il trattamento sanzionatorio avrebbe potuto però essere mantenuto entro il limite di due anni di reclusione e formulandosi una prognosi favorevole in ordine all’astensione, da parte dell’accusato stesso, dalla commissione in futuro di ulteriori reati, si sarebbe potuto concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

2. L’ordinanza di rimessione: il dubbio di irragionevole automatismo ex art. 3 Cost.


Alla luce della situazione giudiziaria suesposta, il suddetto Tribunale fiorentino sollevava, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale: a) in via principale, dell’art. 635, quinto comma, del codice penale; b) in via gradata, dell’art. 635, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui è applicabile al delitto di danneggiamento, di cui al precedente secondo comma, numero 1), delle cose indicate nell’art. 625, primo comma, numero 7), cod. pen.; c) in via ulteriormente gradata, dell’art. 635, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui è applicabile al delitto di danneggiamento, di cui al precedente secondo comma, numero 1), delle sole cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.
In particolare, in punto di rilevanza, codesto organo giudicante osservava l’inapplicabilità (nel caso di specie) del quinto comma dell’art. 635 cod. pen., che, in forza della sua chiara formulazione, tale da renderne impraticabile un’interpretazione costituzionalmente orientata, impone al giudice di subordinare il suddetto beneficio all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato.
Ciò posto, invece, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo – dopo avere premesso che, in base alla disciplina di cui all’art. 165 cod. pen., la sospensione condizionale «può» essere subordinata all’adempimento di determinati obblighi (primo comma) e, soltanto se concessa a persona che ne ha già usufruito, «deve» essere necessariamente subordinata ad essi (secondo comma) mentre l’art. 635, quinto comma, cod. pen., invece, vincola il giudice a subordinare la sospensione ai suddetti obblighi in ogni caso e, dunque, anche quando il condannato è incensurato – sollevava le seguenti questioni.
In via principale, si dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 635, quinto comma, cod. pen., in quanto questa disposizione prevedrebbe «irragionevolmente un automatismo», ricordandosi, al riguardo, che, come affermato dalla Consulta nella sentenza n. 49 del 1975, la subordinazione del beneficio in questione, da un lato, costituirebbe uno strumento diretto «a garantire che il comportamento del reo, successivamente alla condanna, si adegui concretamente a quel processo di ravvedimento, la cui realizzazione […] costituisce lo scopo precipuo dell’istituto stesso della sospensione condizionale della pena […]»; dall’altro, rappresenterebbe il frutto «di una valutazione, motivata ma discrezionale», del giudice.
Orbene, tale valutazione, sottolineava il rimettente, dovrebbe quindi riguardare «ciò che sia concretamente più opportuno» per conseguire il suddetto obiettivo del ravvedimento del reo, in guisa tale che, in questa prospettiva, «[c]omprensibilmente» la subordinazione sarebbe obbligatoria, ai sensi del sopra citato art. 165, secondo comma, cod. pen., quando la sospensione condizionale viene concessa a soggetti che hanno commesso un ulteriore reato dopo averne già goduto, giacché tale circostanza disvelerebbe, a posteriori, l’insufficienza, al fine di realizzare la funzione rieducativa della pena, della minaccia della revoca della sospensione medesima.
Viceversa, sempre ad avviso del giudice rimettente, il censurato art. 635, quinto comma, cod. pen. preclude al giudice la possibilità di effettuare qualsiasi valutazione discrezionale «anche a fronte di soggetti del tutto incensurati», il cui ravvedimento potrebbe essere adeguatamente assicurato dalla sola minaccia di revoca appena detta.
Chiarito ciò, in via gradata, si deduceva l’illegittimità costituzionale dell’art. 635, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui è applicabile al danneggiamento, previsto dal precedente secondo comma, numero 1), di «cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza».
Ad avviso del giudice a quo, invero, la norma censurata violerebbe il principio di eguaglianza, in quanto recherebbe una disciplina ingiustificatamente diversa da quella riservata al furto pluriaggravato, di cui all’art. 625, primo comma, numeri 2) e 7), cod. pen., perché commesso con violenza sulle cose e avente a oggetto gli stessi beni appena menzionati visto che, a quest’ultima fattispecie, sarebbe applicabile l’art. 165, primo e secondo comma, cod. pen., senza quindi che la subordinazione della sospensione condizionale debba essere necessariamente disposta, come, invece, per il reato di danneggiamento.
Nel dettaglio, il Tribunale fiorentino osservava innanzitutto che «il delitto di furto pluriaggravato risulta costituire un reato complesso, nell’ambito del quale gli elementi costitutivi del danneggiamento» finiscono per integrare circostanze aggravanti, essendo pacifico in giurisprudenza l’assorbimento di quest’ultimo nel primo.
Quindi, si sosteneva l’omogeneità dei delitti posti a raffronto, in quanto reati di danno, che offendono il patrimonio e che hanno a oggetto i medesimi beni, tenuto conto altresì del fatto che il furto ex art. 625, primo comma, numeri 2) e 7), cod. pen. sarebbe «più grave» del danneggiamento di cui all’art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen., perché il primo è punito con la reclusione da tre a dieci anni, oltre che con la multa, e il secondo con la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre a considerarsi che, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del danneggiamento, d’altro canto, sarebbe sufficiente il dolo generico o quello eventuale, mentre per il furto sarebbe necessario lo specifico fine di profitto, «anche sotto tale profilo [confermandosi] la maggiore gravità» di quest’ultimo delitto.
Infine, si rilevava come l’omogeneità delle fattispecie in comparazione sarebbe stata riconosciuta dallo stesso legislatore con il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) perché l’introduzione della procedibilità a querela anche per il danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede sarebbe stata, secondo la relazione illustrativa al suddetto decreto legislativo, «necessaria per omologare il regime di procedibilità di tale reato a quello previsto per la fattispecie analoga e più grave di cui all’art. 625 c.p.».
In via ulteriormente gradata, nell’ipotesi in cui la Corte costituzionale «dovesse ritenere l’oggetto della questione troppo ampio», il rimettente denunciava l’art. 635, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui è applicabile al delitto di danneggiamento delle sole cose esposte alla pubblica fede.

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3. La decisione della Consulta: obblighi riparatori e funzione rieducativa senza irrazionalità


La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell’ordinanza di rimessione summenzionata – reputava le questioni sollevate infondate.
Nel dettaglio, incominciando da quella sollevata in via principale, i giudici di legittimità costituzionale notavano all’uopo che, se la premessa interpretativa da cui muoveva il rimettente, ovvero che la subordinazione prevista dal quinto comma dell’art. 635 cod. pen. sarebbe sempre obbligatoria, fosse corretta posto che il tenore letterale di tale disposizione è univoco nell’imporla ed essa non è, pertanto, suscettibile di valutazione discrezionale da parte del giudice (Corte di Cassazione, Quinta sezione penale, sentenza 6 marzo-16 aprile 2025, n. 15143), pur tuttavia, a loro avviso, da tanto non ne conseguiva un automatismo intrinsecamente irrazionale, precisandosi prima di tutto al riguardo che, a seguito di molteplici modifiche, la più significativa delle quali è stata introdotta dall’art. 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), l’art. 635 cod. pen. configura ormai il danneggiamento come un reato plurioffensivo poiché, all’esito della riforma del 2016, «il danneggiamento non è più da considerarsi come figura posta genericamente ed esclusivamente a tutela del patrimonio mobiliare e immobiliare, bensì come ipotesi che ne tutela l’integrità laddove l’aggressione si accompagni a specifiche modalità (ad esempio, violente o minacciose, ex art. 635, primo comma, cod. pen.), condizioni di contesto (ad esempio, in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, ex art. 635, terzo comma, cod. pen.) o a una particolare qualità del bene oggetto del reato (art. 635, secondo comma, cod. pen.)» (sentenza n. 212 del 2024).
Oltre a ciò, era altresì chiarito che il delitto di cui all’art. 635 cod. pen. è un «reato di danno» e che l’elemento soggettivo è integrato dal dolo «generico» (ancora, sentenza n. 212 del 2024).
Invero, pur non essendo necessario l’animus nocendi, il dolo del delitto di danneggiamento richiede in ogni caso «la coscienza e volontà di danneggiare» (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, sentenza 18-19 settembre 2012, n. 35898), anche nella forma del dolo eventuale, tenuto conto del fatto che il suddetto delitto, inoltre, come osservato in dottrina, si risolve, nella generalità dei casi, in condotte di insensato vandalismo, in quanto caratterizzate da una mera motivazione distruttiva, come del resto emerge emblematicamente dalla fattispecie oggetto del giudizio a quo, in cui l’imputato ha lanciato dal balcone della propria abitazione, sito al terzo piano di un edificio, una bicicletta e altri oggetti su un’autovettura parcheggiata in strada.
Orbene, in questa cornice ermeneutica, per il Giudice delle leggi, la norma denunciata non detta affatto una disciplina intrinsecamente irrazionale laddove impone di subordinare necessariamente, anche in presenza di soggetti incensurati, la sospensione condizionale «all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna» giacché, proprio in sede di giustizia costituzionale, è stato rimarcato che la sospensione condizionale favorisce la rieducazione del reo non solo mediante la minaccia della sua revoca, ma pure «attraverso gli obblighi riparatori, ripristinatori o di recupero», i quali conferiscono «un contenuto risocializzativo anche “positivo” al beneficio» (sentenza n. 208 del 2024).
In effetti, per la Consulta, la norma in questione si connota per una forte vocazione rieducativa, resa evidente proprio dagli adempimenti da essa contemplati, che si risolvono, l’uno, nella reintegrazione dello status quo ante, che permette al reo di acquisire maggiore consapevolezza delle conseguenze dannose derivate dalla sua condotta illecita; l’altro, nella prestazione di un’attività non retribuita in favore della collettività, con chiaro richiamo al vincolo di solidarietà che deve legare i consociati all’interno del vivere civile, laddove si ritiene come tale finalità rieducativa, che mira a favorire una «rivisitazione critica rispetto alla condotta illecita commessa» (Cass. n. 15143 del 2025), sia stata del tutto trascurata dal giudice remittente, che si limita a considerare l’efficacia deterrente, la quale già conseguirebbe dalla minaccia della revoca del beneficio in caso di commissione di un ulteriore reato.
D’altra parte, proseguivano i giudici di legittimità costituzionale nel loro ragionamento decisorio, se è pur vero che la medesima Consulta ha manifestato, in più occasioni, un favor per le valutazioni individualizzate, a ragione del rischio che l’opzione repressiva finisca per «relegare nell’ombra il profilo rieducativo» (sentenza n. 24 del 2025), tuttavia, ciò non comporta che ogni opzione legislativa che imponga una determinata soluzione al giudice costituisca di per sé un irrazionale automatismo legislativo.
Tal che se ne faceva discendere come non sia, quindi, arbitraria la scelta legislativa che mira a rafforzare la funzione risocializzante che la sospensione condizionale esplica nell’ambito del sistema sanzionatorio.
Del resto, per consolidata giurisprudenza costituzionale, il legislatore gode di «ampia discrezionalità […] nella conformazione» della sospensione condizionale (ex plurimis, ordinanza n. 296 del 2005), al punto che la disciplina dell’istituto resta rimessa all’apprezzamento discrezionale «del legislatore in via generale ed astratta, prima ancora che a quello del giudice» (sentenza n. 85 del 1997 e ordinanza n. 475 del 2002), tanto più se si considera che tali valutazioni discrezionali del legislatore possono risolversi anche nel «diversificare talune categorie di reati», persino precludendo la concessione stessa del beneficio in relazione a fattispecie che, indipendentemente «dalla pena edittale per esse prevista», riguardino «condotte particolarmente gravi nel comune sentire» (sentenza n. 85 del 1997).
In analoga prospettiva, del resto, si è affermato, ad esempio, che il legislatore «ha, con valutazione immune da censure sul piano costituzionale, ritenuto che – indipendentemente dalla gravità della condotta posta in essere dal condannato, e dall’entità della pena irrogatagli – la pericolosità individuale evidenziata dalla violazione dell’altrui domicilio rappresenti ragione sufficiente per negare in via generale ai condannati per il delitto [di furto in abitazione] il beneficio della sospensione dell’ordine di carcerazione, in attesa della valutazione caso per caso, da parte del tribunale di sorveglianza, della possibilità di concedere al singolo condannato i benefici compatibili con il suo titolo di reato e la durata della sua condanna» (sentenza n. 216 del 2019), fermo restando che, recentemente, inoltre, scrutinando la norma che impedisce al giudice di irrogare le pene sostitutive delle pene detentive brevi in rapporto a determinate fattispecie criminose, la Corte costituzionale ha affermato che «non può disconoscersi al legislatore un’ampia discrezionalità nella determinazione dei limiti oggettivi entro i quali l’applicazione di tali pene sia possibile per il giudice» stesso, anche mediante il «riferimento […] a specifici titoli di reato», «sempre che, rispetto alle esclusioni obiettive previste per taluni reati, la scelta del legislatore non risulti manifestamente irragionevole»; ciò secondo «una tecnica comune nell’ordito del codice penale, a disposizione del legislatore ogniqualvolta intenda definire l’ambito applicativo di misure che prefigurino un esito sanzionatorio alternativo a quello carcerario» (sentenza n. 139 del 2025).
In conclusione, per la Consulta, se al legislatore non è inibito precludere la stessa fruizione della sospensione condizionale per alcuni reati, nella specie non integra un irrazionale e aprioristico automatismo legislativo la definizione del quomodo della sospensione medesima, mediante la sua necessaria subordinazione all’adempimento di determinati obblighi, stimato oltre tutto che, del resto, in un ordinamento complesso come quello penale, al legislatore non può essere contestata la sola mancanza di una razionalità puramente geometrica.
Ciò posto, in riferimento viceversa alle questioni prospettate in via gradata, incominciando da quella di illegittimità costituzionale dell’art. 635, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui è applicabile al danneggiamento delle cose indicate nell’art. 625, primo comma, numero 7), cod. pen., nel ritenerla anch’essa infondata, il Giudice delle leggi notava prima di tutto che, pur a fronte di elementi comuni ai due reati in comparazione, a suo avviso, resta chiaramente distinta la condotta tipica, tale da escludere la «piena omogeneità delle situazioni poste a raffronto» (sentenza n. 76 del 2019) dal momento che i reati in parola sono diversi quanto alla finalità della condotta, dal momento che nel furto «l’intenzione dell’agente [è] diretta all’impossessamento», mentre nel danneggiamento lo è «al mero deterioramento» della cosa (ex multis, Corte di Cassazione, Quarta sezione penale, sentenza 29 ottobre-28 novembre 2024, n. 43376; Quinta sezione penale, sentenza 27 ottobre 2022-16 gennaio 2023, n. 1359; Quinta sezione penale, sentenza 11 novembre-12 dicembre 2022, n. 46852).
In questi termini, dunque, per la Corte, la violenza sulle cose, mentre nel furto si configura come un mezzo al fine di realizzare la condotta sottrattiva, al punto da risultare assorbita in esso (sentenza n. 207 del 2023), nel danneggiamento si pone di norma come un fine ed esprime una particolare indifferenza per i beni altrui.
Non sussistendo, tra le fattispecie poste a confronto, una omogeneità strutturale, ad avviso della Consulta, non è quindi manifestamente irragionevole la scelta della previsione, con riguardo al reato di danneggiamento, di un percorso rieducativo diverso da quello contemplato per il furto commesso con violenza sulle cose, così come, in tale prospettiva, non convince nemmeno l’accento che il rimettente pone sulla maggiore gravità di quest’ultimo reato, in quanto punito con una pena edittale più severa di quella prevista per il danneggiamento visto che la ratio della subordinazione in questione risiede principalmente nella funzione rieducativa della pena alla luce della specificità del reato che viene in rilievo, risultando secondaria, per questo profilo, la cornice edittale prevista dal legislatore.
Del resto, a fortiori, veniva ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, al legislatore non è nemmeno precluso negare la stessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in riferimento a «condotte particolarmente gravi nel comune sentire», anche, in fondo, a prescindere dalla «pena edittale per esse prevista» (sentenza n. 85 del 1997).
D’altronde, sempre ad avviso dei giudici di legittimità costituzionale, non coglieva nel segno nemmeno l’argomento speso dal giudice a quo nel sottolineare che il d.lgs. n. 31 del 2024 ha previsto la procedibilità a querela anche per il delitto di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede, allineando così il relativo regime a quello del furto dato che la procedibilità a querela risponde a una finalità differente dalla subordinazione della sospensione condizionale, essendo preordinata, la prima, anche ad assicurare una significativa deflazione del lavoro giudiziario (ex plurimis, sentenza n. 9 del 2025) e, la seconda, come si è detto, essenzialmente a realizzare la funzione rieducativa della pena.
Di conseguenza, per la Corte, l’omologazione tra i due delitti in punto di procedibilità non rende arbitraria l’omessa omologazione anche riguardo alla sospensione condizionale.
Da ultimo, in relazione all’altra questione proposta in via (nettamente) gradata, ossia quella con cui si sosteneva l’illegittimità costituzionale sempre di questo quinto comma dell’art. 635 cod. pen., nella parte in cui è applicabile al delitto di danneggiamento di cui al precedente secondo comma, numero 1), limitatamente alle condotte aventi a oggetto cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, per la Consulta, benché non si motivi espressamente sul punto, da una lettura complessiva dell’ordinanza di rimessione si desumeva chiaramente come il giudice a quo avesse ritenuto la norma denunciata in contrasto con il principio di eguaglianza per le stesse ragioni addotte a sostegno della questione precedente.

4. Esito del giudizio: infondatezza delle questioni e continuità applicativa della norma


Fermo restando che l’art. 635, co. 5, cod. pen., com’è noto, prevede che per “i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”, con la pronuncia qui in commento, tale precetto normativo è stato ritenuto non in contrasto con la Costituzione (e segnatamente l’art. 3 Cost.), sia alla luce di quanto ivi complessivamente statuito, sia nella parte in cui è applicabile al delitto di danneggiamento, di cui al precedente secondo comma, numero 1), delle cose indicate nell’art. 625, primo comma, numero 7), cod. pen. ovvero nella parte in cui è applicabile al delitto di danneggiamento, di cui al precedente secondo comma, numero 1), delle sole cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.
Di conseguenza, per effetto di tale decisione, codesta disposizione legislativa continuerà a trovare applicazione così com’è, senza alcun cambiamento di sorta.
Questa è dunque in sostanza la novità che connota il provvedimento qui in commento.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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