Il Parlamento ha approvato la legge che modifica la disciplina della responsabilità erariale e riorganizza le funzioni della Corte dei conti. Tra le novità: tipizzazione della colpa grave, limiti all’addebito, obbligo di polizza assicurativa per chi gestisce risorse pubbliche, nuove competenze consultive e delega al Governo per il riordino dell’organo contabile. Ma la riforma è già al centro di polemiche: per molti rischia di indebolire i controlli e ridurre la deterrenza contro sprechi e illeciti.
1. Contenuto della legge
Approvata il 27 dicembre 2025, novella la legge n. 20/1994 e il codice della giustizia contabile. È strutturata in 6 articoli:
- Articolo 1: ridefinisce la colpa grave, che ora risulta tipizzata (violazione manifesta di norme, travisamento del fatto, affermazione o negazione di fatti incontrovertibili). Esclude la colpa grave se l’atto è conforme a trend giurisprudenziali prevalenti o pareri delle autorità competenti. Introduce:
- limiti quantitativi all’addebito: massimo 30% del danno e comunque non oltre il doppio della retribuzione annua ovvero del compenso percepito;
- obbligo di polizza assicurativa per chi assume incarichi con gestione di risorse pubbliche;
- esclusione della responsabilità per colpa grave in ipotesi di accordi conciliativi, mediazioni e transazioni fiscali: in questi casi si risponde solamente per dolo;
- sanzioni accessorie: sospensione dalla gestione di risorse pubbliche fino a tre anni nelle fattispecie casi più gravi.
- Articolo 2: attribuisce alla Corte dei Conti una nuova funzione consultiva in materia di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche legate al PNRR e PNC, con pareri vincolanti ai fini dell’esclusione della colpa.
- Articolo 3: delega il Governo a riorganizzare la Corte dei conti entro 12 mesi, con criteri di efficienza, rotazione delle funzioni, rafforzamento del coordinamento delle procure contabili e introduzione di istituti deflativi del contenzioso.
- Articolo 4: introduce una sanzione pecuniaria (da 150 euro fino a due annualità di stipendio) per i responsabili di ritardi superiori al 10% nei procedimenti PNRR-PNC.
- Articolo 5: estende agli avvocati e procuratori dello Stato il regime di responsabilità civile dei magistrati, applicabile anche alle ipotesi di responsabilità erariale.
- Articolo 6: prevede l’applicazione retroattiva del nuovo regime ai procedimenti già pendenti.
2. Perché la riforma è contestata
Le reazioni di giuristi e magistrati contabili si concentrano sulle seguenti tematiche:
- Riduzione della responsabilità per colpa grave: la limitazione a casi tipizzati e l’esclusione in plurime fattispecie (accordi, mediazioni, transazioni fiscali) rischia di ridurre la funzione deterrente della responsabilità amministrativa, facendo slittare il rischio di danno sulla collettività.
- Limiti quantitativi all’addebito: il tetto massimo (30% del danno e comunque non oltre il doppio della retribuzione) potrebbe rendere antieconomico perseguire alcune azioni, con effetti sulla tutela dell’erario.
- Obbligo di polizza assicurativa: se da un lato garantisce il risarcimento, dall’altro introduce costi e complessità che potrebbero scoraggiare l’assunzione di incarichi, senza risolvere le criticità della responsabilità sostanziale.
- Delega al Governo per il riordino della Corte dei Conti: timori di un indebolimento dell’autonomia dell’organo di controllo, specie in relazione alla governance del PNRR, già sottratta al controllo concomitante.
- Retroattività: l’applicazione ai procedimenti pendenti solleva dubbi di compatibilità col principio di certezza del diritto.
Alcuni osservatori hanno parlato di un “nuovo scudo erariale”, nonostante la Corte Costituzionale (sentenza n. 132/2024) abbia indicato la necessità di una riforma equilibrata, senza limitare la responsabilità al solo dolo.
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