Quando la confisca del denaro è diretta (e quando non lo è)?

La Cassazione chiarisce quando il sequestro di somme può qualificarsi come confisca diretta e quando, invece, ricorre l’ipotesi per equivalente.

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Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 31274 del 10-09-2025

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Indice

1. I limiti del sequestro preventivo del profitto nelle ipotesi di bancarotta


Il Tribunale di Verbania rigettava un’istanza di riesame proposta in relazione al sequestro preventivo di una somma di denaro, ritenuta (parte) del profitto del reato di bancarotta patrimoniale per distrazione, iscritto a carico di una persona indagata, in concorso con altri, di tale illecito penale, ed in relazione alle somme al medesimo erogate, a titolo di compenso per prestazioni professionali, reputate fittizie, nell’ambito delle vicende relative a talune società a responsabilità limitata, sottoposte a liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Verbania
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento ai presupposti del sequestro preventivo del profitto del reato di cui agli artt. 322, lett. a), 326, commi 1 e 2, D. Igs. 14/2019. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

2. Il criterio distintivo tra confisca diretta e per equivalente nella giurisprudenza di legittimità


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, si affermava, dopo un’articolata disamina delle pronunce emesse dalla Cassazione in subiecta materia, quanto segue: “la confisca del denaro è diretta nei casi in cui: – risulti che la somma confiscata sia proprio “quella” derivata dal reato; – si è in presenza di “metamorfosi” del profitto o del prezzo del reato, cioè si sia in presenza di una utilità economica mediata ed indiretta acquisita successivamente al reato (surrogato, reimpiego), ma, in ogni caso, collegata eziologicamente all’illecito e, soprattutto, all’uso del profitto o del prezzo derivante dal reato: occorre la prova che la somma di denaro o il bene utilizzato per il reimpiego siano derivanti dal reato (Sez. U, F., cit.; Sez. U, M., cit.); – sussista la prova, sulla base delle concrete circostanze di tempo e di luogo, che proprio il denaro che costituisce il prezzo o il profitto del reato – versato sul conto sia poi stato prelevato e utilizzato per l’impiego e per l’acquisto di un ulteriore bene (es. transito immediato della somma, che è versata e prelevata in circostanze di tempo e di fatto dimostrative del fatto che si tratti della stessa somma). La confisca del denaro non è, invece, diretta se ha ad oggetto somme sopravvenute o preesistenti rispetto al reato ovvero, comunque, a questo certamente non riconducibili; in particolare, la confisca di somme giacenti sul conto corrente non è diretta in tutti i casi in cui, attraverso il “tracciamento” degli incrementi patrimoniali in denaro, non sia provato che si tratti di denaro derivante da reato»”.

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3. Conclusioni: confisca diretta del denaro solo se tracciabile come provento del reato o suo reimpiego causale


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando la confisca del denaro è diretta (e quando non lo è).
Si afferma difatti in tale pronuncia che la confisca del denaro è qualificabile come direttasolo quando sia provata la derivazione della somma dal reato, anche in caso di trasformazione (es. surrogato o reimpiego), purché vi sia un nesso causale con l’illecito e con l’utilizzo del profitto o prezzo del reato; è altresì necessaria la prova, anche tramite le circostanze di tempo e luogo, che la somma versata e poi prelevata per l’acquisto di altri beni sia proprio quella proveniente dal reato, mentre non può stimarsi tale quella avente ad oggetto somme non riconducibili con certezza all’illecito, come quelle preesistenti, sopravvenute o non tracciabili.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se una confisca, avente ad oggetto una somma di denaro, possa reputarsi diretta.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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