Art. 69 c.p. e recidiva reiterata: la Consulta restituisce gli atti

La Corte costituzionale restituisce gli atti al giudice rimettente sull’art. 69 c.p. e sulla recidiva, dopo il mutamento della sentenza n. 117/2025.

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La Consulta restituisce degli atti al giudice rimettente per nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale ex art. 69, co. 4, c.p., (bilanciamento tra attenuanti e recidiva reiterata) alla luce del sopravvenuto mutamento normativo: vediamo il perché. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

Corte costituzionale – sentenza n. 192 del 2-12-2025

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Indice

1. Il caso concreto e la questione di legittimità costituzionale sollevata


Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Parma era chiamato a giudicare, in sede di rito abbreviato, una persona imputata del delitto di rapina. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

2. Il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche e i dubbi di costituzionalità


Il suddetto Giudice, a proposito della vicenda giudiziaria suesposta, sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata, prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen..
In particolare, in punto di rilevanza, il giudice a quo riteneva sussistente la contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, avendo l’imputato riportato due precedenti condanne per reati (resistenza a pubblico ufficiale, rapina aggravata e lesioni personali) connotati anch’essi da violenza e minaccia alla persona, che sarebbero «manifestazione [della sua] accresciuta pericolosità sociale e della [sua] più accentuata colpevolezza […], poiché egli è rimasto del tutto sordo ai severi moniti ripetutamente rivoltigli dall’ordinamento», evidenziando però, al contempo, come l’imputato avesse, però, offerto alla persona offesa una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno la quale, ancorché non ritenuta in grado di integrare la circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 6), cod. pen., a suo avviso, ben poteva essere «valorizzat[a] ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche», anche nella previsione di una loro prevalenza rispetto alla recidiva reiterata, in quanto, altrimenti, la pena detentiva minima, ancorché «ridotta di un terzo in virtù della scelta processuale», risulterebbe «sproporzionata in sé rispetto alla concreta offensività del fatto, nella sua dimensione obiettiva e soggettiva»;
Tuttavia, a fronte di ciò, il giudice rimettente osservava come la preclusione introdotta dalla norma censurata avrebbe impedito di tener conto dell’«effetto mitigatore dell’articolo 62-bis del codice penale»;
Ciò posto, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo riteneva invece che l’art. 69, quarto comma, cod. pen. «presenti profili di irragionevolezza, in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione» posto che la norma censurata disincentiverebbe l’imputato recidivo reiterato dal «risarcire, anche solo parzialmente, la persona offesa» o dal «tenere successivamente al reato un comportamento che ne manifesti il genuino pentimento e la volontà di reinserimento sociale», tenuto conto altresì del fatto che, da un lato, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata impedirebbe di «tenere in debito conto cambi di vita dell’imputato, tali da incidere, mitigandola, sulla maggiore colpevolezza e pericolosità sociale dimostrata con la ricaduta nel delitto», così attribuendole una rilevanza preponderante rispetto alla gravità del fatto concreto nel processo di individualizzazione della pena, dall’altro, sempre siffatta norma comporterebbe «l’applicazione dello stesso trattamento sanzionatorio a condotte dal disvalore diverso», anche «in virtù di elementi che intervengono successivamente alla commissione del reato di rapina» e sono «sintomatici di una positiva evoluzione in atto della personalità del condannato», tale da renderlo «meno meritevole e bisognos[o] di pena, perché in condizioni economiche o sociali particolarmente disagiate, come nella fattispecie»;
Da ultimo, sempre ad avviso del rimettente, sarebbe altresì violato l’art. 27, terzo comma, Cost., perché la preclusione posta dall’art. 69, quarto comma, cod. pen. enfatizzerebbe «in modo abnorme il ruolo della recidiva, sino a vanificare la valenza della condotta susseguente al reato», che ben può esprimere una «riconsiderazione critica del proprio operato e l’accettazione di quei valori di ordinata e pacifica convivenza, nella quale si esprime l’oggetto della rieducazione».

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3. Il mutamento normativo sopravvenuto e il richiamo alla sentenza n. 117/2025


La Corte costituzionale osservava prima di tutto che, successivamente alla proposizione di siffatta questione di legittimità costituzionale, sempre la Consulta, con la sentenza n. 117 del 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., «nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con sentenza n. 86 del 2024 di questa Corte in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.», deducendo al contempo che, per effetto di detta pronuncia, la circostanza attenuante del fatto di lieve entità del delitto di rapina è stata sottratta al divieto di prevalenza in esito al giudizio di bilanciamento con l’aggravante della recidiva reiterata, posto dalla norma censurata, facendosene conseguire da ciò che l’eventuale riconoscimento, nel giudizio in questione, di detta attenuante, consentirebbe al rimettente di procedere al bilanciamento con la recidiva reiterata e, in caso di prevalenza, di diminuire la pena «in misura non eccedente un terzo», indipendentemente dall’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche.
Oltre a ciò, il Giudice delle leggi faceva infine presente che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, «“a fronte del sopraggiungere di pronunce di illegittimità costituzionale (ordinanza n. 26 del 2009) spetta al giudice rimettente valutare in concreto l’incidenza delle sopravvenute modifiche sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate (ex plurimis, ordinanze n. 182 del 2019 e n. 154 del 2018)” (ordinanza n. 49 del 2020)» (ordinanze n. 184 e n. 183 del 2020), tenuto conto altresì del fatto che «tale verifica assume rilievo pregiudiziale rispetto all’esame dei vizi di legittimità costituzionale dedotti» nell’ordinanza di rimessione (ordinanza n. 184 del 2020; nello stesso senso, ordinanza n. 183 del 2020), con cui si lamentava, in sostanza, che la preclusione posta dall’art. 69, quarto comma, cod. pen. impedirebbe di adeguare la pena «alla concreta offensività del fatto, nella sua dimensione obiettiva e soggettiva»;
I giudici di legittimità costituzionale, di conseguenza, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, disponevano la restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni alla luce del mutato contesto normativo.

4. La restituzione degli atti al giudice rimettente: presupposti e conseguenze processuali


Con l’ordinanza qui in esame, la Consulta non ha affrontato la questione sottoposta al suo vaglio giudiziale, ossia se l’art. 69, quarto comma, del codice penale possa stimarsi costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata, prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen..
Difatti, come appena visto, alla luce di quanto postulato sempre dalla Consulta con la sentenza n. 117 del 2025, si è ritenuto necessario rinviare gli atti al giudice di merito, affinché costui proceda ad nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni, stante il mutato contesto normativo (derivante dall’emissione di codesta pronuncia).
Bisognerà quindi attendere quali determinazioni decisorie intenderà assumere il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Parma in relazione a quanto già disposto in precedenza.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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