In tema di mandato di arresto europeo, quando sussiste il motivo facoltativo di rifiuto della consegna, previsto dall’art. 18-bis, comma 1, lett. b) della legge 22 aprile 2005, n. 69, qualora la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, o in altro luogo allo stesso assimilato? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025“, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon
Indice
- 1. La questione: difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria straniera in favore di quella italiana
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: mandato di arresto europeo: il rifiuto facoltativo ex art. 18-bis, comma 1, lett. b), L. n. 69/2005 è ammesso solo se vi è un procedimento penale pendente in Italia per gli stessi fatti.
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1. La questione: difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria straniera in favore di quella italiana
La Corte di Appello di Trieste disponeva la consegna di un individuo all’autorità giudiziaria tedesca, in accoglimento del mandato di arresto europeo, di natura processuale, emesso in relazione al reato di concorso in falsificazione di monete.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, eccepiva il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria tedesca in favore di quella italiana. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025“, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, o in altro luogo allo stesso assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto della consegna, previsto dall’art. 18-bis, comma 1, lett. b) della legge 22 aprile 2005, n. 69, sussiste solo quando risulti già pendente un procedimento penale per il fatto oggetto del mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 2959 del 22/1/2020; Sez. 6, n. 20539 del 24/5/2022).
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3. Conclusioni: mandato di arresto europeo: il rifiuto facoltativo ex art. 18-bis, comma 1, lett. b), L. n. 69/2005 è ammesso solo se vi è un procedimento penale pendente in Italia per gli stessi fatti.
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito, in tema di mandato di arresto europeo, quando sussiste il motivo facoltativo di rifiuto della consegna, previsto dall’art. 18-bis, comma 1, lett. b) della legge 22 aprile 2005, n. 69[1], qualora la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, o in altro luogo allo stesso assimilato.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, in tema di mandato di arresto europeo, il rifiuto facoltativo della consegna per fatti parzialmente commessi in Italia è possibile solo se è già pendente un procedimento penale nazionale per gli stessi fatti.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba valutare la ricorrenza di siffatto motivo in una evenienza di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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Note
[1] Ai sensi del quale: “Quando il mandato di arresto europeo è stato emesso al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale, la corte di appello può rifiutare la consegna nei seguenti casi: (…) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo, nei confronti della persona ricercata è in corso un procedimento penale”.
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