Reati da deepfake: le novità penali del DDL IA contro le manipolazioni

Il DDL AC n. 2579 introduce l’art. 612-quater c.p. per punire la creazione e diffusione illecita di contenuti deepfake generati con intelligenza artificiale.

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È stato presentato il 3 settembre del 2025 alla Camera dei Deputati un disegno di legge, cioè il progetto normativo AC n. 2579, con cui si vuole contrastare il fenomeno delle manipolazioni realistiche realizzate con sistemi di intelligenza artificiale (IA) (cosiddetti «deepfake»), “ossia contenuti audio e video generati o manipolati da sistemi di IA con un grado di realismo tale da renderli indistinguibili dagli originali” (così: la relazione illustrativa riguardante questo disegno di legge).
Ciò posto, considerato che, tra le novità ivi previste, alcune di esse afferiscono il diritto penale, sia sostanziale che procedurale, scopo del presente scritto è quello di analizzare brevemente in cosa consistono siffatte novità.
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Indice

1. Il nuovo reato di deepfake: la creazione e diffusione di contenuti sintetici


In materia penale, e segnatamente il diritto penale sostanziale, l’art. 2 del disegno di legge AC n. 2579 prevede una nuova norma incriminatrice, vale a dire l’art. 612-quater cod. pen., rubricato “Creazione e diffusione illecita di contenuti sintetici”, il quale dispone quanto segue: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge e senza il consenso del titolare del diritto di cui all’articolo 96-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, crea, fissa, produce, acquista, detiene, cede o diffonde immagini, audio o video generati o manipolati tramite sistemi di intelligenza artificiale, idonei a rappresentare in modo realistico i tratti somatici, il corpo o la voce di una persona, è punito con la reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata: 1) se il fatto è commesso a scopo di lucro; 2) se il contenuto è sessualmente esplicito; 3) se il fatto è commesso per finalità di terrorismo, eversione dell’ordine democratico o disinformazione su questioni di rilevante interesse pubblico; 4) se il fatto è commesso in danno di un minore o di persona in condizione di particolare vulnerabilità; 5) se il fatto è commesso in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell’unione civile, anche se cessata, o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti”.
Dunque, stante la natura sussidiaria di codesto illecito penale (come si evince dall’uso delle parole “Salvo che il fatto costituisce più grave reato”), e tenuto conto che l’art. 96-bis della legge. n. 633 del 1941, anch’esso contemplato da questo progetto di legge (art. 1), prevede al primo comma che ogni “persona ha il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione, la riproduzione, la comunicazione al pubblico, la manipolazione e l’elaborazione, con qualsiasi mezzo e in particolare con sistemi di intelligenza artificiale, della propria immagine, dei propri tratti somatici e della propria voce”, con tale norma incriminatrice si vuole tutelare tale diritto, potendo essa essere configurabile solo laddove il titolare di esso non presti consenso, e nella misura in cui chiunque (si tratta, quindi, di un reato comune) in violazione di legge (oltre l’assenza del consenso di cui si è appena “detto”), crei, fissi, produca, acquisti, detenga, ceda o diffonda immagini, audio o video generati o manipolati tramite sistemi di intelligenza artificiale, purché siano idonei a rappresentare in modo realistico i tratti somatici, il corpo o la voce di una persona.
Pertanto, non è sufficiente che queste immagini, audio o video siano generate o manipolate tramite sistemi di intelligenza artificiale, essendo richiesto un quid pluris, ossia che siano in grado di rappresentare realisticamente i tratti somatici, il corpo o la voce di una persona.
Per “persona”, nel silenzio della norma (e l’auspicio che su tale questione il legislatore intervenga per fare maggiore chiarezza), non è dato però sapere se la persona debba essere ricondotta al titolare del diritto di cui all’art. 96-bis della legge n. 663 del 1941, ovvero possa riguardare anche un altro soggetto.
Stante la struttura della norma, potrebbe prediligersi la prima opzione interpretativa tenuto conto che, come trapela dalla relazione illustrativa afferente questo disegno di legge, “la condotta è punita in quanto violazione del diritto d’autore personale”, essendo la norma de qua “mirata alla violazione dell’identità”.
Ad ogni modo, al di là di tale questione, comunque risolvibile, come appena visto, per colui che scrive, già a livello ermeneutico, sempre nella suddetta relazione, si precisa, da un lato, che l’illecito penale in questione è “un reato di pericolo astratto”, dall’altro, che non si “richiede la prova di un «danno ingiusto» come elemento costitutivo del reato” posto che la “lesione del diritto è sufficiente a integrare il reato, senza che l’accusa debba dimostrare un ulteriore pregiudizio”.
Ciò posto, fermo restando che, sempre ad avviso di chi scrive, è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di porre in essere una delle condotte summenzionate, va altresì fatto presente che, se, per l’ipotesi base, appena descritta, la pena è quella della reclusione da uno a sei anni, è inoltre stabilito un aumento della pena sino ad un terzo (come si evince dall’uso delle parole “La pena è aumentata”) allorché si verifichi una delle seguenti situazioni: 1) se il fatto è commesso a scopo di lucro; 2) se il contenuto è sessualmente esplicito; 3) se il fatto è commesso per finalità di terrorismo, eversione dell’ordine democratico o disinformazione su questioni di rilevante interesse pubblico; 4) se il fatto è commesso in danno di un minore o di persona in condizione di particolare vulnerabilità; 5) se il fatto è commesso in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell’unione civile, anche se cessata, o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti.
E’ sufficiente quindi che accada una di siffatte circostanze perché vi sia un aumento della pena di questa misura (si tratta di un’aggravante, ovviamente speciale, ma a effetto comune).
Chiarito ciò, posto che l’art. 5, co. 1, disegno di legge AC n. 2579, stabilisce che, all’“articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 612-bis e 612-quater»”, va da sé che, anche alla persona offesa del reato appena esaminato è consentita la possibilità di accedere al regime di gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. Per l’approfondimento, si consiglia il volume Il Cyberbullismo e i reati dell’era digitale, con cui si inquadra il contesto normativo nazionale ed europeo, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Sul tema dei deepfake, abbiamo pubblicato il volume Influencer e intelligenza artificiale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, pensato per professionisti del diritto e della comunicazione, offre strumenti concreti per orientarsi tra rischi, adempimenti e normative.

2. Le implicazioni processuali e le tutele per la persona offesa


L’art. 4, co. 1, disegno di legge AC n. 2579, nel disporre che all’“articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo la parola: «612-ter» è inserita la seguente: «, 612-quater»”, fa sì che, anche in riferimento al reato introdotto da questo progetto normativo, sia applicabile questo comma che, com’è noto, stabilisce l’inapplicabilità di questa disposizione sempreché, rilevata l’inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell’articolo 284, comma 1, cod. proc. pen..

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3. La priorità nella trattazione dei processi e le prospettive applicative


L’art. 7, co. 1, disegno di legge AC n. 2579, infine, nello stabilire che all’“articolo 132-bis, comma 1, lettera a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la parola: «612-ter» è inserita la seguente: «, 612-quater»”, laddove diventasse norma di legge, assicurerebbe, pure allorché si proceda per questa nuova fattispecie penale, la priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi.

4. Conclusioni


Queste sono in sostanza le novità che contraddistinguono tale progetto di legge sotto il versante penale.
Non resta dunque che attendere di vedere se codesto disegno normativo verrà approvato, così com’è, da ambedue i rami del Parlamento.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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