Caduta sul marciapiede pubblico con tombino aperto collegato ad una conduttura condominiale: chi paga il danneggiato? Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni., disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon.
riferimenti normativi: art. 2051 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. III, Sentenza del 02/11/2023, n. 30394
Indice
1. La vicenda: la caduta sul marciapiede
Una donna citava in giudizio il Comune chiedendone la condanna al pagamento di € 11.672,03 o di una somma ritenuta equa, per i danni non patrimoniali conseguenti ad un incidente che si era verificato mentre percorreva un marciapiede pubblico. L’attrice precisava che, giunta nei pressi di un caseggiato, cadeva improvvisamente con la gamba sinistra all’interno di un tombino privo di coperchio, che risultava poco visibile per via di fogli di giornale e cartoni. Come aggiungeva l’attrice, l’evento si era verificato a causa della scarsa illuminazione e della mancanza di segnalazioni adeguate, fatta eccezione per una barriera in plastica tipo Jersey, che si rivelava del tutto insufficiente a eliminare il pericolo, anche perché collocata lontano dal punto critico, riportando lesioni personali. L’attrice riteneva responsabile dell’accaduto il Comune, in quanto ente proprietario della strada, invocando l’applicazione dell’art. 2051 c.c. e, in via subordinata, quella dell’art. 2043 c.c., sostenendo che il sinistro era stato causato da evidenti carenze nella manutenzione del tratto stradale e dalla mancata vigilanza, nonché dall’omesso intervento preventivo volto a evitare situazioni di pericolo come quella verificatasi. Il Comune, in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che il tombino era di pertinenza dei sottoservizi di rete fognaria del condominio vicino al luogo del sinistro; in altre parole sosteneva che il tombino era collocato lungo l’anello condominiale del palazzo, con conseguente responsabilità del condominio e non del Comune, non titolato né tenuto alla manutenzione e alla custodia dello stesso. Il Comune, quindi, contestava la domanda ritenendola infondata sia nei presupposti che nell’importo richiesto, attribuendo la responsabilità esclusiva all’attrice. In subordine, chiedeva di coinvolgere il condominio, ritenuto responsabile. Quest’ultimo, a sua volta, eccepiva l’improcedibilità per mancata negoziazione assistita, negava ogni responsabilità e chiedeva di chiamare in causa la società di gestione fognaria, che attribuiva la responsabilità al Comune e chiedeva il rigetto della domanda. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni., disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon.
Guida pratica al condominio dalla A alla Z
In questa guida sono raccolte dalla A alla Z le questioni più ricorrenti che si verificano nella vita condominiale, con oltre 230 quesiti e soluzioni in cui il lettore e la lettrice potranno facilmente ritrovare un loro problema di vita vissuta e la relativa risoluzione più efficace.Accanto ai consigli giuridici, attraverso l’esperienza come avvocato e giornalista degli Autori sono raccolte idee e suggestioni emerse negli anni, esempi di cronaca, curiosità e domande. Il tutto accompagnato da una chiara indicazione delle norme di riferimento e, quando utile, della sentenza che possa avere più rilievo. L’intento degli Autori è che tutte queste informazioni, tasselli di vita vissuta, possano essere una guida e un’ispirazione a chi, nella quotidianità, deve affrontare le complessità della convivenza condominiale.Luca SantarelliAvvocato cassazionista, giornalista pubblicista, politico e appassionato d’arte. Da sempre cultore del diritto condominiale che ritiene materia da studiare non solo sotto il punto di vista giuridico.Già autore di monografie, dal 2001 firma rubriche nel quotidiano La Nazione del gruppo QN, per il settimanale Toscana Oggi e dal 2022 tiene rubriche radiofoniche per Radio Toscana. Relatore a numerosi convegni nel territorio nazionale, isole comprese.Lisa CiardiGiornalista professionista, lavora attualmente per il quotidiano La Nazione. Cofondatrice dell’agenzia giornalistica “Etaoin media & comunicazione”, è autrice e curatrice di saggi, ricerche storiche e di una raccolta di fiabe. È cofondatrice e direttrice responsabile della rivista Edera, un progetto giovanile che abbina il lavoro giornalistico all’organizzazione di iniziative di carattere sociale e culturale. È opinionista su Firenze Tv, Toscana Tv e Lady Radio.
Luca Santarelli, Lisa Ciardi | Maggioli Editore 2025
32.30 €
2. La questione: chi risponde dei danni
Il comportamento disattento del cittadino, di fronte a un’anomalia visibile e facilmente evitabile, può davvero escludere la responsabilità del Comune per il tombino privo di coperchio?
3. La soluzione
Il Tribunale ha dato torto all’attrice. Lo stesso giudice ha precisato che il Comune, in quanto proprietario del marciapiede, era il soggetto responsabile della sua manutenzione. Tuttavia, nel caso specifico, il giudice ha ritenuto che non fosse provato il legame diretto tra l’anomalia del tombino e la caduta, escludendo così la responsabilità del Comune. Il Tribunale, esaminando le foto scattate subito dopo l’incidente, ha rilevato che il tombino senza coperchio era ben visibile, grazie al contrasto con il marciapiede e all’illuminazione fornita dai negozi vicini, ancora aperti all’ora della caduta. L’apertura non è risultata nascosta da fogli o cartoni, né l’attrice ha fornito prove in tal senso. Secondo il giudice chiunque avesse camminato con normale attenzione avrebbe potuto notare l’anomalia e evitarla. Per questo, il tombino non è stato ritenuto la causa diretta del danno, ma solo una circostanza dell’evento, attribuito invece alla disattenzione della donna.
Potrebbero interessarti anche:
4. Le riflessioni conclusive
L’articolo 2051 c.c. pone una presunzione di colpa a carico di chi ha il dovere di custodia di un bene, presunzione che può essere superata dal custode dimostrando il caso fortuito, ossia che il danno è stato causato da un evento imprevedibile e inevitabile, non superabile con la normale diligenza rapportata alla natura della cosa. (Giudice di Pace di Sant’Anastasia 16 luglio 2025, n. 2311). La responsabilità ex art. 2051 c.c. (operante anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali) postula che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, e non occorrendo, di converso, accertare se il custode sia stato o meno diligente nell’esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall’art. 2051. Per costante giurisprudenza, il caso fortuito, che esclude la responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode, può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato, il quale abbia fatto uso del bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, qualora tale condotta si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell’evento lesivo (Cass. civ., sez. III, 28/06/2019, n. 17443).Nel caso in esame, il marciapiede, pur rientrando tra i beni oggetto di custodia da parte del Comune, ha rappresentato una mera occasione del sinistro, la cui eziologia deve essere ricondotta al comportamento dell’utente, non conforme ai criteri di ordinaria diligenza richiesti in situazioni analoghe.
Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento