Mantenimento e stalking: quando i contributi economici sono decisivi

La sentenza affronta le tematiche dell’inadempimento degli obblighi di assistenza economica e del reato di atti persecutori (cd. stalking).

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La sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 31530 del 19 settembre 2025 affronta il delicato bilanciamento tra accertamento dell’inadempimento degli obblighi di assistenza economica nei confronti di un minore e la configurazione del reato di atti persecutori aggravati. La Corte ha rigettato il ricorso nella parte afferente agli atti persecutori confermando la gravità delle minacce reiterate anche tramite messaggi vocali, al contempo ha ordinato un nuovo giudizio sull’inadempimento, evidenziando insufficienze motivazionali nel valutare i contributi economici realmente forniti. Inoltre, ha ribadito la rilevanza della remissione di querela quale causa estintiva del reato, nonché chiarito il corretto computo del termine di prescrizione in presenza di recidiva. Per un approfondimento sul tema, ti consigliamo il volume “Stalking: condotte, strumenti di difesa e misure cautelari”, una guida operativa e concreta per aiutare i professionisti nella trattazione del delicato e complesso tema del reato di stalking, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali. 

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 31530 del 19-09-2025

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Indice

1. Fatti di causa: condotte persecutorie (stalking) e inadempimento del mantenimento familiare


La vicenda origina dalle denunce di condotte persecutorie e di omesso adempimento degli obblighi di mantenimento familiare a opera dell’imputato nei riguardi della figlia e dell’ex convivente. Più nel dettaglio, l’imputato era stato accusato di non aver provveduto al mantenimento economico della figlia per un intervallo temporale compreso tra il 2014 e il 2016, coma anche in una fase successiva, dal 2019 al 2020. È stata contestata, altresì, una serie di atti persecutori consistenti nell’invio reiterato di messaggi telefonici, anche vocali, e nell’adozione di comportamenti molesti e minacciosi che hanno originato uno stato di ansia e timore nella persona offesa. L’hub della controversia sussiste nell’esistenza o meno di uno stato di bisogno della minore, che dovrebbe giustificare l’accusa di inadempimento degli obblighi di assistenza secondo l’art. 570 c.p. Al contempo, gli atti persecutori sono stati oggetto di processo separato bensì riunito al primo, in relazione a condotte reiterate nel tempo che avrebbero provocato uno stato di sofferenza psicologica. La causa ha visto anche una complessa discussione in merito all’ammissibilità e alla fondatezza delle prove, tra cui le trascrizioni dei messaggi vocali, dispute circa gli accordi economici non formalizzati tra le parti, e le questioni riguardanti la prescrizione dei reati. Per un approfondimento sul tema, ti consigliamo il volume “Stalking: condotte, strumenti di difesa e misure cautelari”, una guida operativa e concreta per aiutare i professionisti nella trattazione del delicato e complesso tema del reato di stalking, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali. 

VOLUME

Stalking – Condotte, strumenti di difesa e misure cautelari

Soluzioni di Diritto è una collana che offre soluzioni operative per la pratica professionale o letture chiare di problematiche di attualità. Uno strumento di lavoro e di approfondimento spendibile quotidianamente.L’esposizione è lontana dalla banale ricostruzione manualistica degli istituti ov- vero dalla sterile enunciazione di massime giurisprudenziali.Si giunge a dare esaustive soluzioni ai quesiti che gli operatori del diritto incontrano nella pratica attraverso l’analisi delle norme, itinerari dottrinali e giurisprudenziali e consigli operativi sul piano processuale.Quali sono le condotte che integrano il reato di stalking? Quale dev’essere l’atteggiamento del reo? Quali sono le circostanze che aggravano la condotta?Il presente volume si rivolge a tutti i professionisti che, a vario titolo, sono coinvolti nel prestare assistenza alle vittime di stalking (operatori del diritto, di polizia e del sociale) e anche alle stesse vittime per fornire, attraverso un linguaggio ‘semplice’ e comprensibile, un’analisi del delitto di atti persecutori (cd. stalking ) di cui all’art. 612-bis c.p. e degli strumenti di tutela a loro disposizione.L’opera è completata dall’indicazione puntuale delle norme di riferimento e dei più rilevanti orientamenti giurisprudenziali.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma, già componente del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma previsto dalla legge costituzionale n. 1/1989. Docente della Scuola Superiore della Magistratura, è autore di numerose pubblicazioni.

 

Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2025

2. Ricorso e relativo contenuto


L’imputato, per il tramite del proprio difensore, ha interposto un articolato ricorso in Cassazione che comprende undici motivi, preordinato a contestare la decisione della Corte d’Appello di Ancona che aveva confermato la condanna di primo grado. Tra le doglianze di maggior rilevanza:

  • la mancata prova dello stato di bisogno della figlia, considerato che la medesima partecipava a numerose attività formative e culturali, elementi che contrasterebbero con l’ipotesi di inadempimento;
  • la non valutazione, ovvero sottovalutazione, degli accordi economici intercorsi tra l’imputato e l’ex convivente, in particolare circa il contributo alle spese per un’automobile, che a giudizio della difesa avrebbe compensato parzialmente l’obbligo di mantenimento;
  • la contestazione in ordine alla mancata estinzione di alcuni reati per prescrizione, specie in relazione alla recidiva che, secondo la difesa, non avrebbe dovuto influire sul computo prescrizionale;
  • la qualificazione dei messaggi telefonici come atti persecutori, contestata per la mancata certezza dell’indole minacciosa effettiva e la natura canzonatoria di detti messaggi;
  • la remissione di querela intervenuta durante il processo, con conseguente richiesta di estinzione del reato perseguito;
  • l’inutilizzabilità delle trascrizioni dei messaggi vocali, messa in dubbio per irregolarità nella loro procedura di trascrizione.

Tramite le descritte doglianze la difesa ha mirato a ottenere l’annullamento ovvero la revisione del giudizio, ponendo l’accento su vizi di motivazione e di valutazione probatoria.

3. Motivazioni della Corte di Cassazione


La Corte di Cassazione, chiamata a vagliare la legittimità delle decisioni precedenti, ha in primo luogo rigettato le censure afferenti alla qualificazione del reato di atti persecutori riferito al secondo periodo (2019-2020), confermando la sufficienza della prova in ordine alla gravità e reiterazione delle minacce, nonché la corretta qualificazione come minaccia grave ai sensi dell’art. 612, secondo comma, cod. pen. La Corte ha evidenziato come l’ampia documentazione e la testimonianza della persona offesa abbiano formato un quadro probatorio solido. Sul punto della prescrizione e della remissione di querela, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto la tesi della difesa in riferimento agli atti persecutori consumati dal 2014 al 2016, ritenendo estinti i reati per remissione di querela regolarmente accettata e, per l’effetto, annullando senza rinvio la condanna relativa a tale capo. Ha altresì ribadito il principio per cui la recidiva rileva ai fini del computo della prescrizione pure se bilanciata con le attenuanti generiche, rigettando le doglianze difensive in ordine alla possibilità di escluderne la rilevanza. Di rilievo particolare è stata la decisione di annullare con rinvio per un nuovo giudizio in relazione al capo di imputazione relativo all’art. 570 cod. pen., ossia l’inadempimento degli obblighi di assistenza economica. La Cassazione ha infatti riscontrato un deficit motivazionale della Corte d’Appello in merito alla valutazione dei contributi economici forniti dall’imputato, in specie per quanto afferisce alla gestione della vettura in utilizzo comune. Tale incompleta valutazione ha determinato un errore nella considerazione dello stato di bisogno della minore, che necessita di un approfondimento in sede di rinvio. Per quanto concerne la contestazione circa l’inutilizzabilità delle trascrizioni dei messaggi vocali, la Corte ha ritenuto fondata la valutazione dei giudici di merito sulla attendibilità dell’agente di polizia che ne ha curato la trascrizione, giudicando infondate le eccezioni difensive.

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4. Principio di diritto: l’accertamento degli obblighi, gli interessi del minore e la qualificazione del reato


La pronuncia riafferma con nettezza taluni principi fondamentali per la giurisprudenza penale famigliare e la corretta applicazione delle norme penali. Anzitutto, evidenzia la necessità che l’accertamento dell’inadempimento degli obblighi di assistenza si fondi su elementi fattuali concreti e non su meri presupposti ovvero presunzioni, garantendo in tal modo la tutela degli interessi del minore e l’equità nei confronti dell’obbligato. La Corte ha ribadito, ulteriormente, che la remissione di querela, ove tempestivamente presentata e accettata, determina necessariamente l’estinzione del reato, con tutte le conseguenze giuridiche e procedurali del caso, inclusa la rimozione della condanna penale. Per quanto concerne la recidiva, la pronuncia ribadisce che la stessa deve essere in ogni caso considerata nel calcolo dei termini di prescrizione, a meno che non sia stata del tutto esclusa nella motivazione come irrilevante, ma ciò non era accaduto nel caso esaminato. Infine, il pronunciamento sancisce la legittimità della qualificazione del reato di atti persecutori aggravati da minaccia grave quando emergono in modo manifesto ripetute minacce di morte ovvero di grave danno, pure se veicolate tramite messaggi vocali o telefonici, a condizione che la prova venga ricostruita in modo convincente e documentato.

5. Massima


La condanna per inadempimento degli obblighi di assistenza familiare ai sensi dell’art. 570, secondo comma, n. 2, cod. pen., richiede una rigorosa valutazione delle concrete condizioni economiche e dei contributi effettivamente forniti, non potendo fondarsi su mere presunzioni di stato di bisogno. La remissione di querela, tempestivamente accettata, estingue il reato di atti persecutori, con annullamento senza rinvio. La ricorrenza di minacce gravi reiterate, anche se veicolate tramite messaggi telefonici o vocali, legittima la configurazione dell’aggravante di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen. La recidiva, ove riconosciuta, incide sul computo del termine di prescrizione anche se bilanciata con attenuanti generiche.

6. Spunti dalla sentenza per gli avvocati


La pronuncia in disamina offre taluni spunti operativi per chi svolge attività difensiva nel campo del diritto penale famigliare e delle problematiche collegate agli atti persecutori:

  • è indispensabile condurre una raccolta dettagliata e documentata di ogni contributo economico versato o accordo raggiunto, pure se informale, e far emergere il suo impatto reale sull’adempimento degli obblighi di assistenza, evitando di basarsi su sole presunzioni;
  • la valutazione accurata dello stato di bisogno del minore deve tenere conto finanche di attività formative e culturali svolte, bensì deve essere sempre confrontata con ogni elemento economico concreto che possa comprovare la capacità o meno del soggetto di adempiere;
  • attenzione scrupolosa alla prescrizione, specie in presenza di recidiva, occorre monitorare le decisioni dei giudici in merito al bilanciamento delle attenuanti e alla rilevanza della recidiva al fine di evitare sorprese nel calcolo dei termini prescrizionali;
  • gestire con prudenza la remissione di querela, specie nel corso del procedimento penale, in quanto essa può portare all’estinzione del reato e influenzare in modo significativo l’iter processuale;
  • curare con diligenza la produzione e la contestazione delle prove tecniche, quali le trascrizioni di messaggi vocali, tenendo in considerazione l’orientamento della Cassazione che enfatizza l’importanza della prova testimoniale e dell’affidabilità dell’operatore che ha realizzato le trascrizioni;
  • nell’articolazione delle memorie difensive si raccomanda puntuale precisione e specificità nelle critiche giuridiche e motivazionali, nella finalità di non incorrere nel rigetto per genericità ovvero carenza di specificità.

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Avv. Biarella Laura

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista.
È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giu…Continua a leggere

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