Proroghe giustizia 2025: cosa cambia per il nuovo Tribunale Famiglia, giudici di pace e tribunali locali

Decreto Giustizia 2025: proroghe per Tribunale Famiglia, giudice di pace, magistratura onoraria e uffici giudiziari locali.

Lorena Papini 05/08/25
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Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2025 (per approfondire, leggi l’articolo dedicato “Decreto-legge Giustizia 2025: novità su magistrati, sedi disagiate e processo civile”) contiene un capitolo rilevante dedicato al differimento di termini già fissati da precedenti riforme in materia di organizzazione giudiziaria e professioni regolamentate.
Le proroghe, concentrate principalmente nell’articolo 6 del provvedimento, hanno una motivazione dichiarata: evitare che l’attuazione di riforme strutturali assorba risorse e personale necessario al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) entro il 30 giugno 2026.
Si tratta di rinvii che incidono su ambiti diversi — dal Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, alla riforma delle competenze del giudice di pace e al ruolo della magistratura ausiliaria, fino al funzionamento di specifici uffici giudiziari e sezioni distaccate insulari.
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Indice

1. Proroga al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie


Uno dei rinvii più significativi riguarda l’entrata in vigore delle norme istitutive del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, introdotto con la riforma Cartabia.
Originariamente previsto per essere operativo entro tre anni dall’entrata in vigore della riforma (art. 49, D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), il termine è stato ora portato a quattro anni.
La proroga posticipa, di fatto, l’unificazione di competenze attualmente divise tra tribunali ordinari, tribunali per i minorenni e sezioni specializzate, rinviando un riassetto organizzativo di ampia portata.
Sul piano politico, questo rinvio ha acceso il dibattito: per alcuni è una misura “tecnica”, necessaria per gestire la transizione senza sottrarre risorse al PNRR; per altri, è il preludio a un ripensamento complessivo della riforma, con l’ipotesi di sostituire il nuovo tribunale con sezioni specializzate interne agli uffici esistenti. Per un approfondimento su questi temi, ti consigliamo il volume “I nuovi procedimenti di famiglia”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, e il volume “Formulario commentato del processo civile innanzi al giudice di pace”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

2. Riforma delle competenze del giudice di pace e magistratura onoraria


Il decreto rinvia al 31 ottobre 2026 anche l’entrata in vigore delle modifiche alle competenze del giudice di pace e al riordino della magistratura onoraria (art. 32, D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116).
Questo comporta che, per un anno in più rispetto al previsto, resteranno in vigore gli attuali limiti di competenza e la disciplina transitoria che regola l’operatività dei giudici onorari e di pace.
Collegata a questa proroga è la decisione di mantenere in servizio, fino al completamento del riordino e comunque non oltre il 31 ottobre 2026, i magistrati ausiliari in Corte d’appello già prorogati in passato. La misura garantisce continuità di organico in un momento in cui la priorità è lo smaltimento dell’arretrato civile per rispettare i target PNRR.

3. Tribunali e sezioni distaccate


Il decreto interviene anche sul calendario di riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari.
Slitta di un anno, al 1° gennaio 2027, la modifica delle circoscrizioni giudiziarie di L’Aquila e Chieti prevista dall’art. 11, comma 3, D.lgs. 7 settembre 2012, n. 155. Questo differimento comporta il mantenimento, per tutto il 2026, del funzionamento dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto.
Analogo rinvio riguarda il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, che resteranno operative fino al 31 dicembre 2026, con ulteriore proroga al 1° gennaio 2027 per specifiche funzioni.
Queste misure rispondono alla necessità di evitare scoperture territoriali in zone in cui la domanda di giustizia rimane elevata e non facilmente assorbibile da altri uffici.

4. Professioni pedagogiche


Sul fronte delle professioni regolamentate, l’articolo 6 del decreto differisce al 31 marzo 2026 il termine entro il quale i professionisti dell’educazione devono presentare domanda di iscrizione all’albo istituito dalla legge 15 aprile 2024, n. 55.
Si tratta di un rinvio importante per consentire il completamento delle norme attuative, la predisposizione delle procedure elettorali e l’operatività degli organi rappresentativi.

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