Il diritto all’autodeterminazione del paziente è diverso ed autonomo rispetto al diritto alla salute. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Indice
1. I fatti
Una signora conveniva in giudizio un ospedale partenopeo al fine di chiedere la sua condanna al risarcimento dei danni subiti a causa di un non corretto intervento alla mano, che le aveva lasciato dei postumi invalidanti, e a causa delle omesse informazioni preparatorie all’intervento stesso, che le avevano impedito di prendere una decisione consapevole sull’esecuzione dell’intervento.
In particolare, l’attrice sosteneva che le era stata diagnosticata una sofferenza al nervo mediano del carpo destro, a seguito di esami diagnostici eseguiti per il forte dolore alla mano destra che avvertiva, e che per tale ragione era stata sottoposta ad un intervento di neurolisi e sutura parziale del nervo mediano a destra. In considerazione del fatto che il dolore non accennava a diminuire, la paziente si sottoponeva a nuovi esami che evidenziavano una compromissione delle fibre sensitive e pertanto veniva sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico.
Nonostante detto ulteriore intervento, l’attrice però aveva ancora difficoltà a muovere la mano e riteneva che tale difficoltà derivasse dalla errata ed incompleta tecnica di intervento che era stata adottata dalla struttura sanitaria convenuta. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia. L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario. Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.
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2. Le valutazioni del Tribunale: autonomia diritto all’autodeterminazione e diritto alla salute
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno per la lesione della integrità psicofisica subita dalla paziente, il Tribunale ha ricordato che la responsabilità invocata dall’attrice ha carattere contrattuale e pertanto il paziente danneggiato non dovrà provare la colpa del sanitario e la sua gravità, bensì dovrà solo provare l’esistenza del contratto ed allegare l’inadempimento del sanitario consistente nell’aggravamento della situazione patologica o nell’insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell’intervento stesso.
Per quanto riguarda, invece, il danno per la lesione del consenso informato lamentato dall’attrice, il tribunale ha ricordato che il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, che sono idonee a fornire al paziente la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell’intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative. A tal fine, non è idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico ed inoltre non rileva la qualità del paziente (che incide soltanto sulle modalità dell’informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone).
A ciò, il tribunale ha aggiunto che, nel caso in cui il paziente lamenti una lesione della salute quale conseguenza della violazione del diritto al consenso informato, il paziente dovrà allegare e provare che, se il medico avesse adempiuto ai propri obblighi informativi, egli non si sarebbe sottoposto all’intervento chirurgico che ha causato la lesione della sua integrità fisica.
In altri termini, il paziente deve dimostrare che avrebbe rifiutato di eseguire l’intervento se avesse ricevuto le informazioni dettagliate che aveva diritto a ricevere.
Accanto a detto danno, però, la mancata informazione al paziente circa l’intervento da eseguire può anche determinare la violazione del diritto all’autodeterminazione del paziente medesimo.
Infatti, il diritto all’autodeterminazione si configura quale vero e proprio diritto della persona che trova fondamento nei principi espressi dalla stessa Costituzione, senza che assuma alcuna influenza il fatto che il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno.
In questo caso, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni. In questo modo, il paziente ha subito una lesione di quella dignità che connota l’esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica.
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3. La decisione del Tribunale
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che i sanitari della convenuta, durante l’intervento chirurgico di neurolisi e sutura parziale del nervo mediano della mano della paziente, hanno lesionato alcune componenti del predetto nervo a causa della errata ed incompleta tecnica procedurale scelta, così peggiorando le condizioni cliniche iniziali della paziente.
Infatti, dalla CTU eseguita nel corso del giudizio, è emerso che i sanitari non hanno rispettato tutte le manovre chirurgiche e tecnico-procedurali che erano richieste nel caso di specie. Mentre, se avessero tenuto una condotta rispettosa delle leges artis, all’esito dell’intervento chirurgico vi sarebbe stato un risultato funzionale caratterizzato dall’assenza degli esiti invalidanti invece presenti nella paziente.
Dal predetto inadempimento dei sanitari della convenuta, è derivato a carico della paziente una lesione del suo diritto alla salute, consistente negli esiti invalidanti permanenti nonché del danno biologico temporaneo.
Per quanto concerne la liquidazione del predetto danno, il tribunale ha ritenuto di detrarre dal valore economico complessivo attribuibile alla percentuale di invalidità permanente, la percentuale di detta invalidità che sarebbe comunque rimasta a carico della paziente anche se l’intervento fosse stato eseguito correttamente (e quindi non imputabile alla struttura sanitaria).
In particolare, in considerazione del fatto che la percentuale di danno complessivo subito dalla paziente è stata accertata dai CTU nella misura del 10%, il giudice ha sottratto dal relativo valore monetario, il valore monetario corrispondente alla percentuale di danno non imputabile alla struttura sanitaria (pari al 4,5%) ed ha quindi quantificato l’importo da liquidare alla paziente (corrispondente al valore monetario del residuo 5,5% di invalidità).
Per quanto concerne la violazione del diritto al consenso informato dell’attrice, il tribunale ha ritenuto che dai documenti che sono stati depositati in giudizio si possa evincere che la paziente ha sottoscritto un modulo di consenso informato relativo all’intervento cui si è sottoposto. Inoltre, dalla lettura di detto documento, il giudice ha ritenuto che le informazioni che le sono state rese erano complete, in quanto la paziente veniva preventivamente resa edotta del tipo di intervento cui sarebbe stata sottoposta, delle difficoltà connesse, degli effetti conseguibili e degli eventuali rischi prevedibili per la sua salute anche sotto il profilo delle possibili conseguenze pregiudizievoli connesse all’intervento. Inoltre, tre le complicanze indicate vi erano anche le lesioni dei nervi della mano con conseguenti alterazioni della sensibilità o della forza o dolore dell’arto.
Conseguentemente, il giudice ha ritenuto di rigettare la richiesta di risarcimento del danno relativo alla lesione del diritto al consenso informato formulata dall’attrice.
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