Cosa può fare il giudice dell’esecuzione nel caso di richiesta della revoca della sentenza per sopravvenuta abolitio criminis? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
Indice
- 1. La questione: violazione degli artt. 123, comma 3, e 666 comma 5, cod. proc. pen., 49 d.lgs. n. 231 del 2027, 111 sesto comma, Cost., nonché vizi della motivazione
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: il giudice dell’esecuzione, nel valutare la richiesta di revoca della sentenza per abolitio criminis, può riesaminare il quadro probatorio acquisito e considerare elementi precedentemente irrilevanti, ma ora determinanti, alla luce del diritto sopravvenuto
1. La questione: violazione degli artt. 123, comma 3, e 666 comma 5, cod. proc. pen., 49 d.lgs. n. 231 del 2027, 111 sesto comma, Cost., nonché vizi della motivazione
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava un’istanza tendente ad ottenere la revoca per abolitio criminis di una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione la difesa la quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione degli artt. 123, comma 3, e 666 comma 5, cod. proc. pen., 49 d.lgs. n. 231 del 2027, 111 sesto comma, Cost., nonché vizi della motivazione.
In particolare, secondo il ricorrente, il giudice dell’esecuzione aveva giustificato il rigetto, rilevando semplicemente che, dalla motivazione della sentenza di condanna, non risultava che gli assegni di cui agli addebiti fossero non trasferibili e, dunque, che la condotta non costituisse più reato, mentre avrebbe dovuto svolgere ulteriori verifiche, doverosamente acquisendo gli atti necessari per accertare la trasferibilità o meno dei titoli.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto fondato, stimando come il giudice di merito non si fosse attenuto al principio di diritto secondo il quale il giudice dell’esecuzione, provvedendo sulla richiesta della revoca della sentenza per sopravvenuta abolitio criminis, ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., pur non potendo ricostruire la vicenda per cui vi è stata condanna in termini diversi da quelli definiti con la sentenza irrevocabile, né valutare i fatti in modo difforme da quanto ritenuto dal giudice della cognizione, deve accertare se il reato per il quale è stata pronunciata condanna sia considerato ancora tale dalla legge e, a tal fine, può effettuare una sostanziale ricognizione del quadro probatorio già acquisito ed utilizzare elementi che, irrilevanti al momento della sentenza, siano divenuti determinanti, alla luce del diritto sopravvenuto, per la decisione sull’imputazione contestata (Sez. 3, n. 5248 del 25/10/2016).
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3. Conclusioni: il giudice dell’esecuzione, nel valutare la richiesta di revoca della sentenza per abolitio criminis, può riesaminare il quadro probatorio acquisito e considerare elementi precedentemente irrilevanti, ma ora determinanti, alla luce del diritto sopravvenuto
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa può fare il giudice dell’esecuzione nel caso di richiesta della revoca della sentenza per sopravvenuta abolitio criminis.
Si afferma difatti in questa pronuncia, sulla scorta di un indirizzo interpretativo, che il giudice dell’esecuzione, nel decidere sulla revoca della sentenza per abolitio criminis, non può rivedere i fatti o modificarne la valutazione, ma deve verificare se il reato per cui è stata emessa la condanna sia ancora punibile secondo la legge e, a tal fine, può riesaminare il quadro probatorio e considerare nuovi elementi diventati rilevanti alla luce del diritto sopravvenuto.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione da parte del giudice dell’esecuzione ogni volta debba valutare una richiesta di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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