Quando si ha violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza? Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia
Indice
- 1. La questione: violazione della correlazione tra imputazione e sentenza
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale
1. La questione: violazione della correlazione tra imputazione e sentenza
La Corte di Appello di Milano confermava una sentenza con la quale il Gip del Tribunale di Monza aveva condannato l’imputato, in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 2, commi 1 e 2, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione della regola della necessaria correlazione tra imputazione e sentenza, di cui all’art. 521 cod. proc. pen.. Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia
Cosa cambia nel processo penale
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale si ha violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito; poiché la verifica dell’osservanza del principio va condotta in funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell’imputato, la sua violazione è ravvisabile solo qualora la fattispecie descritta nel capo di imputazione venga mutata nei suoi elementi essenziali, in modo tale da determinare uno stravolgimento dell’originaria contestazione, onde emerga dagli atti che su di essa l’imputato non ha avuto modo di difendersi” (Sez. 3, n. 22301 del 07/05/2024; Sez. 2, n. 30488 del 09/12/2022), facendosene conseguire da ciò che la regola deve ritenersi violata nell’ipotesi in cui la sostanza dell’imputazione risulta mutata al momento della condanna, con ciò precludendo l’esercizio del diritto di difesa dell’imputato; e, per contro, che essa deve ritenersi rispettata se quel fatto si mantiene inalterato nei suoi tratti essenziali, con la conseguenza che la difesa non perde l’opportunità di sollevare censure diverse da quelle proposte sulla base dell’imputazione concretamente formulata.
Orbene, per la Corte di legittimità, nel caso in esame, la descrizione del fatto oggetto di condanna era stata sostanzialmente diversa da quella contenuta nell’imputazione.
La sentenza impugnata e quella di primo grado, pertanto, erano annullate senza rinvio, disponendosi al contempo la trasmissione degli atti al Tribunale di Monza, per l’ulteriore corso.
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3. Conclusioni: sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando si ha violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza si verifica solo quando il fatto ritenuto in sentenza è sostanzialmente diverso o incompatibile con quello contestato, stravolgendo gli elementi essenziali dell’addebito e impedendo all’imputato di difendersi adeguatamente.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se codesto principio sia stato effettivamente violato.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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