Ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio

Scarica PDF Stampa

In cosa si deve caratterizzare l’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio
(Riferimento normativo: D.lgs., 6 settembre 2011, n. 159, art. 2

Indice

1. La questione

 La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma di una sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola, confermava la declaratoria di responsabilità dell’imputato per il reato di violazione del foglio di via obbligatorio (art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011).
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato che deduceva violazione di legge con riguardo all’illegittimità del provvedimento amministrativo perché privo dell’ordine di fare rientro nel comune di residenza, nonché sotto il profilo del trattamento sanzionatorio.

Per approfondire leggi anche

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il ricorso proposto era ritenuto fondato.
In particolare, gli Ermellini ritenevano di doverlo accogliere alla luce di quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di misure di prevenzione, l’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio si caratterizza per la duplice intimazione di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell’ordine di allontanamento, con la conseguenza che la mancanza di una delle due prescrizioni determina l’illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con la conseguente insussistenza del reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (ex multis: Sez. 1, n. 13975 del 05/03/2020).
La sentenza impugnata era pertanto annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito in cosa si deve caratterizzare l’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio (preveduto dall’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011[1]), stante le evidenti ricadute che la sua mancata osservanza comporta sul piano penale.
Orbene, si osserva in siffatta pronuncia sulla scorta di un consolidato orientamento nomofilattico – una volta fatto presente che, in tema di misure di prevenzione, l’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio si caratterizza per la duplice intimazione di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell’ordine di allontanamento – che la mancanza di una delle due prescrizioni determina l’illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale, al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, e ciò determina, come logico corollario, l’insussistenza del reato di cui all’art. 76, comma 3, primo periodo, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (che, come è noto, dispone quanto segue: “Il contravventore alle disposizioni di cui all’articolo 2 (del d.lgs. n. 159/2011 ndr.), è punito con l’arresto da uno a sei mesi”).
Ove quindi si verifichi una lacuna di questo genere e, nonostante ciò sia contestato siffatto illecito penale, ben si potrà sostenere la sua insussistenza, sotto il profilo obiettivo, nei modi e nelle forme consentite dal nostro codice di rito penale.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in tale sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su questa peculiare tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, di conseguenza, non può che essere positivo.

  1. [1]

    Ai sensi del quale: “Qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento