Lilla Laperuta
Il D.M. 140/2012 relativo ai parametri da applicare per la determinazione dei compensi professionali si rivolge non solo ad avvocati, notai commercialisti ed esperti contabili ma anche a professionisti tecnici (architetti, pianificatori, paesaggisti e geometri laureati, geologi, ingegneri, agronomi; si v. art. 33 ess.). Ciò anche in aderenza a quanto previsto dall’art. 5 della L. 134/2012 (che ha convertito il D.L. 83/2012, decreto sviluppo). La legge ha infatti aggiunto un periodo al comma 2 dell’art.9 L.27/2012, il cui comma 1, si ricorda, contempla la previsione dell’abrogazione delle tariffe professionali. Viene stabilito che i parametri, che saranno fissati dal Governo per valutare i compensi professionali nell’ambito di vertenze giudiziarie, potranno essere utilizzati anche per calcolare l’importo da mettere a base di gara per l’affidamento di incarichi professionali di lavori pubblici (contratti pubblici dei servizi relativi all’architettuta ed ingegneria di cui alla parte II D.Lgs. 163/2006).
I parametri suddetti a norma dell’emanato D.M. 140/2012 trovano applicazione, ai sensi dell’art.1, solo nei casi di contenzioso e solo se il professionista non possa dimostrare di avere concordato con il committenty un preventivo di massima all’atto del conferimento dell’incarico. Infatti, si afferma nel provvedimento, l’assenza di un preventivo di massima costituirà un elemento di valutazione negativa da parte del giudice per la liquidazione del compenso.
All’art. 1 succitato sono inoltre fissate le seguenti regole generali:
a) nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfetario;
b) non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso;
c) i compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa;
d) nel caso di incarico collegiale il compenso e’ unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.
e) per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta.
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