La circolazione dei velocipedi (n.b.)

Redazione 26/12/03
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di Giovanni Fontana

ABSTRACT
Tempo di estate! Una calda estate!
Per quanto la moderna tecnologia abbia reso gli autoveicoli una sorta di seconda dimora, dotati di ogni tipo di comfort — ivi compresa, l’aria condizionata (1) — l’uso della bicicletta o, per meglio dire, del velocipede, resta uno dei migliori metodi per vincere la calura estiva e per trascorrere in serenità l’agognata vacanza.
Purtroppo, per quello che si osserva, un inevitabile incremento di questa tipologia di traffico, ma, un’inadeguata organizzazione della circolazione stradale, dà luogo a quei fenomeni di grave intralcio alla circolazione, che derivano proprio dalla promiscuità del traffico. Del resto, la c.d. “utenza debole”, forte di questa condizione di “privilegio” (di fatto, piuttosto che) giuridico, assume atteggiamenti di guida, non solo irrispettosi delle comuni regole di convivenza civile ma, talvolta persino arroganti, nei confronti degli altri utenti della strada e, più in particolare, dei conducenti dei veicoli a motore. E, non di rado, proprio l’utente debole più accanito è un ex utente motorizzato… Un atteggiamento questo, assai simile a quello degli ex fumatori; spesso i più accaniti nella lotta contro il fumo.
Beh, allora mi sono posto l’interrogativo di osservare più da vicino l’insieme di norme che disciplinano la circolazione dei velocipedi e, così facendo, ho ritenuto utile fare cosa comune di queste mie riflessioni sul tema.

1. IL VELOCIPEDE
L’art. 50 del vigente codice stradale, dà una definizione assai complessa del velocipede. C’è da dire che l’articolo citato, nella sua versione originale, individuava il velocipede nel veicolo a due o più ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare ed inoltre, stabiliva al suo secondo comma, una sagoma limite che è rimasta peraltro invariata in sede di novellazione della norma: larghezza non superiore a m. 1,30; lunghezza non superiore a m. 3,00 ed altezza, non superiore a m. 2,20.
Il testo di legge attuale, risente, invece, di quanto recepito con la legge comunitaria 2002 ovvero, di quanto previsto dall’art. 24, comma 1, della relativa l. 3 febbraio 2003, n. 14 (2). La norma comunitaria, non si discosta, nella sostanza, dalla definizione primigenia, prevedendo peraltro, un ulteriore requisito rispetto a quello della propulsione esclusivamente muscolare (tale concetto è stato ripreso e quindi, rafforzato dall’attuale definizione): la c.d. pedalata assistita (2-bis). Il tal senso:
A. il velocipede, può essere dotato di un motore elettrico ausiliario, avente potenza nominale continua massima di 0,25 kw;
B. l’alimentazione del motore è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando:
B1. quando il veicolo raggiunge i 25 km/h;
B2. quando il ciclista smette di pedalare.
Come corollario al principio richiamato al precedente punto B, ne discende che il velocipede non è più da considerare tale, quando:
C1. la velocità raggiungibile tramite motore ausiliario è superiore ai 25 km/h;
C2. quando il veicolo è munito di acceleratore a manopola od altro simile sistema di impulso propulsivo, diverso da quello della pedalata continua.
In tal caso, a parere di chi scrive, tale veicolo rientra in quelli con caratteristiche atipiche (3) indicati nell’art. 59 del codice stradale. Come tali, i predetti veicoli, per circolare sono soggetti ad omologazione del tipo, previa decretazione ministeriale di individuazione della relativa categoria di appartenenza ovvero, al riconoscimento dei requisiti tecnici di idoneità alla circolazione, nei termini di cui al comma 2, dell’art. 59 citato.
Ciò che più conta, dunque, è che la circolazione del predetto veicolo, è ammessa esclusivamente quando lo stesso è stato compiutamente ricondotto ad uno dei veicoli indicati negli artt. 52 ss. del codice: in difetto, si applicano le sanzioni previste dal Capo III del Tit. II dello stesso codice (4).
2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI E DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO DEI VELOCIPEDI
Stabilito che cosa si deve intendere per velocipede e, quindi, che cosa non si deve intendere con la medesima definizione, apprestiamoci adesso a riflettere sulle caratteristiche costruttive e funzionali di tali veicoli, e sui dispositivi di equipaggiamento previsti.
Tali caratteristiche e l’insieme dei dispositivi previsti, è elencato nell’art. 68 del codice stradale.
E’ ovvio, che il velocipede, per poter circolare, deve necessariamente essere equipaggiato con degli pneumatici; sia a tutela del conducente, sia della sicurezza della circolazione stradale ma, non da meno, a tutela della stessa struttura stradale.
La sicurezza della circolazione stradale, è poi garantita dalla presenza di un idoneo sistema frenante indipendente: l’uno sulla ruota anteriore, l’altro su quella posteriore, ma che possono agire indifferentemente, sul pneumatico o sul cerchione, sul mozzo o, in genere, sugli organi di trasmissione. L’insieme delle caratteristiche peculiari previste per i dispositivi di frenatura dei velocipedi, sono chiaramente indicate ai commi 1 e seguenti, dell’art. 223 del regolamento.
Lo stesso articolo, all’ultimo comma indica le caratteristiche del dispositivo di segnalazione acustica (c.d. campanello), che deve emettere un suono di intensità tale da essere percepito ad almeno 30 m. di distanza.
Quanto ai dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi, questi sono costituiti da luci anteriori, bianche o gialle; luci posteriori rosse e catadiottri del medesimo colore, nonché pedali muniti di catadiottri gialli o analoghi sistemi a luce riflessa, idonei ad essere montati sui lati dei pedali medesimi. Circa la loro presenza ed il loro uso, l’art. 68, comma 2 del richiamato codice, ne prevedeva l’obbligo, nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, comma 1 del codice stradale.
Ora, pare di capire, che un legislatore assai attento alle gravi questioni che riguardano la circolazione dei veicoli a motore e la loro visibilità notturna, abbia comunque dimenticato di coordinare le norme che riguardano la visibilità notturna dei velocipedi, con quelle pertinenti i veicoli in generale e, più specificatamente, l’art. 152 da poco citato.
Infatti, oggi, il comma 1, dell’art. 152 del codice, così come modificato dall’art. 3, comma 6, lett. a) della l. n. 214/03, stabilisce un obbligo di utilizzazione dei dispositivi di illuminazione, che riguarda i soli veicoli a motore e non più, i velocipedi. Né soccorre l’articolo successivo a questo, posto che la sua rubrica riguarda ancora ed evidentemente i soli veicoli a motore ed i rimorchi ma, non anche i velocipedi.
Certamente, solo volendo forzare la mano e quindi, interpretando (molto) estensivamente la norma contenuta nel comma 5, dell’art. 153 del codice, così come modificato dall’art. 3, comma 7, lett. d) della richiamata legge n. 214 di conversione del coevo d.L. n. 151, potremmo affermare che l’obbligo di fare uso dei dispositivi di illuminazione da parte dei velocipedi è adesso da prevedere nelle ore e nei casi previsti dall’art. 153, comma 1 ovvero, da mezz’ora dopo al tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere (2-ter).
E’ pacifico, invece, che l’obbligo dell’uso di simili dispositivi e del campanello, non si applica durante le competizioni sportive (art. 68, comma 3, c.d.s.).
Le località turistiche poi, sono talvolta interessate dalla circolazione di veicoli a più ruote simmetriche, che consentono il trasporto di altre persone, oltre il conducente, comunemente detti , ancorché con termine improprio, risciò. Tali veicoli, per circolare, sono soggetti alla previa omologazione del tipo e l’eventuale inosservanza dell’obbligo, da parte del suo conducente, dà luogo all’applicazione di una mera sanzione amministrativa pecuniaria da euro 33,60 ad euro 137,55 (art. 68, commi 4 e 7, c.d.s.).
Con la sanzione amministrativa da euro 19,95 ad euro 81,90 è invece punito chi pone in circolazione velocipedi sprovvisti di pneumatici o altri dispositivi obbligatori (art. 68, comma 6, c.d.s.).
La sanzione più grave prevista dall’ultimo comma dell’art. 68, più volte citato, riguarda, infine, la produzione e la commercializzazione dei velocipedi e dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato che, laddove non costituisca reato, è punita con sanzione pecuniaria da euro 343,35 ad euro 1.376,55.
3. CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI
Può sembrare strano, ma anche per i ciclisti, valgono delle regole di buona educazione e di convivenza civile e (prima di ogni altra regola) giuridica.
Buona parte di queste norme di comportamento, sono indicate nell’art. 182 del codice della strada e nell’art. 377 del relativo regolamento di esecuzione, cui si rimanda per una più attenta disamina.
Più in generale, gli obblighi specifici che riguardano i conducenti dei velocipedi sono:
– l’obbligo di procedere su di un’unica fila, quando transitano fuori dai centri abitati ovvero quando le condizioni del traffico lo richiedono e, in ogni caso, mai affiancati in numero superiore a due;
– sempre fuori dai centri abitati, è ammessa la circolazione per file parallele, nel limite predetto, quando uno dei due conducenti sia minore degli anni dieci e proceda alla destra dell’altro. La norma, a parere di chi scrive è da estendere ad ogni condizione del traffico, tanto da renderla obbligatoria a tutti coloro i quali accompagnano in strada i bambini, sia all’interno, come all’esterno del centro abitato;
– la conduzione del velocipede deve avvenire in assoluta sicurezza, con il libero uso delle braccia e in modo tale da afferrare il manubrio, con almeno una mano;
– è vietato trainare, come farsi trainare da altri veicoli o condurre animali, quando ci si trova alla guida dei velocipedi;
– il trasporto di passeggeri è di norma vietato. Possono essere trasportate altre persone, oltre al conducente, quando il velocipede è attrezzato allo scopo ovvero, quando è dotato di specifica attrezzatura, per il trasporto di minore degli anni otto (5);
– relativamente ai c.d. risciò o simili velocipedi a più di due ruote simmetriche, è ammesso il trasporto di quattro persone adulte, compreso il conducente, nonché di due bambini fino a dieci anni di età. Tale veicolo, non può essere condotto se non dalle persona che occupa il posto di conducente;
– dove esistono piste ciclabili segnalate, i ciclisti sono obbligati a farne uso e, nel farne uso, ove compatibili, si devono osservare le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli;
– i ciclisti in marcia ordinaria, su sede promiscua, debbono mantenere una direzione uniforme, evitando di zig-zagare e, nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso, o, in generale, dove le circostanze lo richiedono, devono attraversare tenendo il veicolo a mano (6);
– le manovre di svolta a destra e sinistra e, la fermata, devono essere preventivamente segnalate con le braccia.
L’inosservanza delle predette norme di comportamento, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 19,95 ad euro 81,90; se la violazione riguarda la conduzione dei c.d. risciò, la relativa sanzione è prevista tra un minimo di 33,60 euro e di un massimo di 137,55 euro.
4. CONCLUSIONE
Per concludere, sarebbe auspicabile che tanto gli utenti, quanto gli enti proprietari della strada, nel rivalutare il veicolo più ecologico del mondo, adottassero degli atteggiamenti idonei a garantire la sicurezza della circolazione stradale, sia in termini di comportamenti di guida, sia in termini di realizzazione di piste ciclabili, in modo tale da evitare, quanto più possibile, il c.d. traffico promiscuo. Non da meno e per quanto ciò non sia così facile, sarebbe altresì auspicabile un maggior controllo — piuttosto che garanzie generalizzate — dell’utenza debole da parte delle forze di polizia, sì da indurre comportamenti di guida maggiormente corretti.

Note a margine:
(N.B.) pubblicato sul n. OTT. 2003 de Il Centauro
(*) Ufficiale della Polizia Municipale del Comune di Forte dei Marmi (LU), docente presso la Scuola Polizia Locale dell’Emilia Romagna (www.scuolapolizialocale.it), di Modena e presso la Scuola per le Autonomie Locali Civita, di Torre del Lago (www.civita.net).
(1) Personalmente, sono assai critico circa l’uso indiscriminato dell’aria condizionata, posta l’idoneità di questo “frigorifero domestico”, di togliere calore all’ambiente interno, per ripropinarcelo poi, sottoforma di innalzamento termico del pianeta, a danno dell’intero patrimonio ambientale.
(2) La legge, è stata pubblicata sulla G.U. 7 febbraio 2003, n. 31, S.O. n. 19/L
(2-bis) Come precisato nel chiarimento di prot. 2921-MOT2/D del 23 luglio 2003, dalla Dir. Gen. della Motorizzzazione e Sicurezza del Trasporto Terrestre, «è evidente che nell’ambito di tali caratteristiche, quei particolari tipi di veicoli si caratterizzino quali velocipedi», conseguendone che, prosegue la nota citata «tale fattispecie non preveda l’immatricolazione del veicolo con il conseguente rilascio di un documento di circolazione, né è necessario, per la conduzione dello stesso, aver conseguito la patente di guida, né tantomeno è richiesto, durante la marcia, l’uso del casco protettivo previsto dall’art. 171 c.d.s».
(2-ter) Del resto, il comma 4 dell’art. 377 del regolamento, continua a stabilire che laddove esistano condizioni di oscurità ed il veicolo è sprovvisto degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.
(3) Come tali, detti veicoli costituiscono una categoria, per certi versi aperta, in quanto idonea ad accogliere veicoli non diversamente classificabili.
(4) Non da meno, è parere di chi scrive, che la riconducibilità del veicolo atipico ad uno dei veicoli definiti negli artt. 52 ss. c.d.s., comporta l’obbligo della copertura assicurativa, nei termini previsti dall’art. 193 st. cod.
(5) L’obbligo di fare uso di un dispositivo per il trasporto del minore, è contenuto nell’art. 68, comma 5 del codice, quando, il limite di età previsto, è indicato al comma 5, dell’art. 182 del medesimo codice. Quanto alle caratteristiche costruttive delle attrezzature per il trasporto di bambini, queste sono indicate nell’art. 225 del regolamento. Quanto, infine, alla loro installazione, questi vanno posizionati in modo tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità di manovra da parte dello stesso e comunque, tra il manubrio ed il conducente, per il trasporto di bambini fino a 15 kg. di massa; posteriormente, per bambini di qualunque massa, fino agli anni otto di età (art. 377, comma 5, reg.)
(6) In tali casi, sono da considerare pedoni.

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