Voucher, sanzioni pesanti e conversione contratto lavoro

Redazione 06/09/17
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Voucher, maggiori tutele per i lavoratori occasionali

L’Ispettorato del Lavoro ha fornito indicazioni precise con la circolare n. 5 del 9 agosto  e la successiva nota del 21 agosto, prevedendo pesanti sanzioni economiche a carico di chi non rispetti i limiti stabiliti dalla normativa di riferimento in materia di lavoro occasionale, contenuta nell’articolo 54 bis del D. lgs n.50/16, così come modificato dalla Legge n.96/2017.

 

Sanzioni economiche e conversione del contratto

Il superamento delle previste 280 ore annuali o, in alternativa, dei 2.500 euro netti di compenso comporterà, in aggiunta a sanzioni comprese tra i 500 e i 2.500 euro per ciascun giorno di lavoro ulteriore,  la trasformazione del rapporto di lavoro, che diventerà a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza dal giorno in cui si verifica il superamento dei suddetti limiti.

Una soglia diversa, pari a 6.250 euro annui, è prevista per soggetti, per così dire, svantaggiati, quali disoccupati, pensionati e studenti under 25. La direttiva dell’Ispettorato supera inoltre il testo normativo, in quanto prevede la conversione del contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, altresì nel caso in cui tra datore e lavoratore intercorra, o sia cessato da meno di sei mesi, un contratto di lavoro subordinato.

 

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La sanzione non è automatica

La legge prevede l’applicazione, ai lavoratori occasionali, della normativa in materia di riposi (D. lgs n.66/2003), che attribuisce il diritto a due giornate di risposo settimanale. Per la definizione di lavoro occasionale, si rimanda al già citato articolo 54 bis. L’inizio della prestazione lavorativa deve essere preceduto dalla comunicazione di impiego del lavoratore. Tuttavia, l’inosservanza di tale previsione, non comporta l’automatica applicazione della sanzione; occorrerà valutare caso per caso, potendosi trattare di una mera irregolarità e non di intenzionale ricorso al lavoro nero.

Redazione

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