Violazioni in materia fiscale ed esclusione dagli appalti: decreto 28-09-22

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, il decreto 28 settembre 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante le disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate.

Si tratta di un importante atto normativo, con il quale il legislatore è intervenuto nell’ambito della disciplina di dettaglio relativa alle gravi violazioni in materia fiscale ove le stesse non siano definitivamente accertate.

Intervento resosi necessario in applicazione della Legge Europea 2019-2020 (legge n. 238/2021) che è intervenuta in maniera decisiva sull’annosa questione della facoltà di esclusione di un operatore economico dagli appalti per irregolarità fiscali non definitive.

Nel nostro ordinamento la materia è disciplinata dall’art. 80 co. 4 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale stabilisce espressamente che un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali.

Tale previsione normativa, così come formulata ha destato forti perplessità, poiché l’assenza di un chiaro riferimento a ciò che avrebbe dovuto considerarsi grave violazione non definitivamente accertata ha lasciato gli operatori economici e alle amministrazioni aggiudicatrici un ampio margine valutativo.

Infatti, mentre nulla è cambiato per le violazioni definitivamente accertate, per le quali l’art. 80, comma 4 continua a prevedere:

– l’obbligo di esclusione per violazioni gravi e definitivamente accertate;

– una definizione di “gravità” che, per le violazioni fiscali, è pari a 5.000 euro (per effetto del rinvio all’art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973);

– una definizione di “violazioni definitivamente accertate”, e cioè quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Molto cambia, invece, per le violazioni non definitivamente accertate.

Il decreto in questione adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili consta di 5 articoli ed in particolare :

  • All’art. 1 individua i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale;
  • All’art. 2 circoscrive l’ambito di applicazione della fattispecie, fornendo una chiara definizione del concetto di “inottemperanza agli obblighi … relativi al pagamento di imposte e tasse” idonea e sufficiente ad integrare gli estremi di una violazione (art. 2);
  • All’art. 3 introduce una soglia di gravità stabilendo un duplice regime affinchè la violazione si consideri grave allorquando “comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto” e in ogni caso “l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro “ ;
  • All’art. 4 stabilisce che la violazione grave non definitivamente accertata è tale quando siano inutilmente decorsi i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati ;
  • All’art. 5  stabilisce che nelle more dell’adozione del Provvedimento di cui all’art. 81, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016 e, comunque, dell’operatività della “Banca-dati nazionale dei contratti pubblici”, si applicano le indicazioni operative contenute nella Deliberazione Anac n. 157/2016 e che  L’Agenzia delle Entrate, su richiesta della Stazione appaltante, rilascia, relativamente ai Tributi dalla stessa gestiti, la Certificazione di cui al Provvedimento 25 giugno 2001, le cui risultanze sono valutabili ai fini dell’esclusione dell’Operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto.

A ben vedere, il decreto sembrerebbe risolvere solo in parte le problematiche legate all’interpretazione dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici ed ancora una volta, dunque, sarà compito del Giudice amministrativo fare chiarezza sulla portata applicativa della disposizione.

Avv. Fornaro Pasquale

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