Violazioni delle regole di giurisdizione

Redazione 13/09/18
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Causa: C-386/17

E’ stata proposta una questione pregiudiziale da parte della Corte di Cassazione, in merito alle conseguenze derivanti dalla violazione delle disposizioni relative alla litispendenza.

L’art. 19 del Reg. n. 2201/2003, rubricato “Litispendenza e connessione”, stabilisce che:
<<1. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
2. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
3. Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita>>.

Fatti del procedimento principale

Il caso riguarda due coniugi, uno cittadino italiano e l’altra cittadina rumena. Le parti hanno contratto matrimonio a Roma nel 2005 e hanno convissuto in tale Stato membro fino alla nascita del figlio nel 2006, quando il rapporto coniugale si è deteriorato e la madre deciso di portare in Romania il figlio minore, abbandonando la casa coniugale in Italia.

Con ricorso al Tribunale d Termano, il marito ha domandato la separazione personale e l’affidamento del figlio. La donna, costituendosi in giudizio, ha, di contro, chiesto la separazione con: addebito al marito, affidamento del figlio e un contributo al mantenimento di quest’ultimo a carico del padre.

Con sentenza del 2012 il Tribunale di Teramo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, addebitandola alla moglie, e con separata ordinanza ha rimesso la causa in istruttoria per decidere le contrapposte domande delle parti riguardanti l’esercizio della responsabilità genitoriale. In pendenza di tale giudizio la moglie ha adito, nel settembre 2009, il Tribunale di primo grado di Bucarest chiedendo il: divorzio; l’ affidamento esclusivo del figlio e un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre. Nell’ambito di tale procedimento il marito ha eccepito la litispendenza, in ragione del fatto che il giudizio di separazione era già stato avviato in Italia.

Nel maggio 2010 il Tribunale di primo grado di Bucarest ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio, con affidamento alla madre del minore e l’assegno di mantenimento addebitato al padre.

Nel luglio 2013 il Tribunale di Teramo ha accolto le domande proposte dal padre. La domanda della donna è stata respinta per violazione dell’art. 19 del Reg. n. 2201/2003, poiché il procedimento di divorzio iniziato davanti al Tribunale rumeno( del 2009) era stato istaurato successivamente al contenzioso italiano (del 2007).

La moglie ha proposto appello avverso detta sentenza. La Corte d’appello ha riformato la sentenza di primo grado e ha accolto l’eccezione relativa al giudicato formatasi sulla pronuncia di divorzio dei giudici rumeni.

Il marito è ricorso in Cassazione.

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Motivazioni rese dalla Suprema Corte

Il Supremo Consesso, quale giudice di rinvio, ha dichiarato che la decisione resa in Romania riguardava il vincolo matrimoniale, la responsabilità genitoriale e gli obblighi alimentari. Nel giudizio promosso in Italia vi era una identità di domanda, eccezion fatta per quella relativa al vincolo matrimoniale.

Occorreva valutare se le disposizioni relative alla litispendenza, così come disciplinate dall’art. 19 del Reg. n.2201/2003 e l’art. 27 del Reg. n. 44/2001, erano state violate dai giudici rumeni.

La Corte ha stabilito che la decisione definitiva rumena, di cui si chiedeva il riconoscimento, era stata emessa da un giudice privo del potere giurisdizione, perché successivamente adito.

La Corte ha motivato che l’istituto della litispendenza si fonda su tre principi: sull’autonomia di tale nozione; sul divieto di controllo, per il giudice che sia stato adito successivamente, del giudice preventivamente adito e sulla priorità temporale di quest’ultimo, in base al principio di prevenzione che ha la funzione di evitare iniziative giudiziarie volte soltanto a contrastare l’esito di processi dei quali non si condividono le decisioni di merito già assunte dal giudice competente preventivamente adito.

Questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte di Cassazione

La questioni pregiudiziali sollevata dalla Corte di Cassazione è stata così formulata: “Se l’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e l’articolo 24 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, devono essere interpretati nel senso che ostano a che la violazione delle norme sulla litispendenza, enunciate all’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 e all’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, da parte dell’autorità giurisdizionale successivamente adita costituisca un motivo di non riconoscimento della decisione resa da quest’ultima, fondato sulla contrarietà all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto”.

 

 

 

 

 

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