Videocamere in casa, quando violano la privacy: la sentenza

La Corte d’Appello di Catanzaro chiarisce i limiti della videosorveglianza privata: vietate riprese sproporzionate di spazi comuni, ma il danno alla privacy deve essere provato.

Lorena Papini 15/07/26
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Installare videocamere per proteggere la propria abitazione è possibile, ma l’esigenza di sicurezza non consente di riprendere liberamente spazi comuni, ingressi altrui, pianerottoli e aree utilizzate da altre persone.
È quanto emerge dalla sentenza n. 805/2026 della Corte d’Appello di Catanzaro, depositata il 3 giugno 2026, relativa a un impianto di videosorveglianza installato all’interno di un immobile in comproprietà. La decisione conferma l’ordine di rimozione delle telecamere, ritenute lesive del diritto alla riservatezza, ma esclude il risarcimento del danno non patrimoniale in mancanza di una prova concreta del pregiudizio subito
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Corte d’Appello di Catanzaro – sentenza n. 805 dep. 3-06-2026

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Indice

1. Le videocamere riprendevano anche scale e ingressi


La controversia nasce dall’installazione di più telecamere all’interno e all’esterno di un fabbricato comune. Secondo quanto accertato dalla consulenza tecnica d’ufficio, l’impianto non si limitava a sorvegliare gli spazi di esclusiva pertinenza del proprietario.
Le riprese comprendevano infatti la corte comune, l’ingresso dello stabile, l’androne, le cassette postali, le scale e parte della porta dell’abitazione dell’altro comproprietario. Le telecamere registravano inoltre 24 ore su 24 e potevano conservare le immagini per diversi giorni, in base alla capacità del sistema utilizzato.
Per la Corte, queste modalità di funzionamento rendevano l’impianto sproporzionato rispetto alle finalità dichiarate di tutela delle persone e dei beni. In materia, abbiamo pubblicato la seconda edizione del Manuale operativo del D.P.O. – Aggiornato a Regolamento AI Act, Legge AI e Direttiva NIS2, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. L’angolo visuale deve essere limitato allo spazio da proteggere


La sentenza ribadisce un principio fondamentale in materia di videosorveglianza privata: anche quando le telecamere sono installate per esigenze personali, l’angolo di ripresa deve essere circoscritto allo spazio strettamente necessario.
Non è quindi consentito inquadrare in modo stabile aree comuni, pianerottoli, scale, cortili o ingressi appartenenti o utilizzati da altri soggetti. Il fatto che l’impianto sia collocato in una proprietà privata non elimina il dovere di rispettare i principi di necessità e proporzionalità.
La tutela contro furti, danneggiamenti o aggressioni può costituire un interesse legittimo, ma non giustifica un controllo generalizzato degli spostamenti di vicini e comproprietari. La Corte sottolinea che il sistema deve essere configurato in modo da evitare, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti o di dettagli non rilevanti.

3. Impianto illecito, ma il risarcimento non è automatico


Uno degli aspetti più rilevanti della decisione riguarda il risarcimento del danno.
La Corte conferma che la violazione delle regole sulla protezione dei dati personali non determina automaticamente il diritto a ottenere una somma di denaro. La mera illiceità del trattamento non basta: chi chiede il risarcimento deve dimostrare il danno effettivamente subito e il collegamento causale con la condotta contestata.
Nel caso esaminato, l’attore aveva prodotto una consulenza medica di parte per provare conseguenze psicologiche e danni alla vita di relazione. Il documento, tuttavia, è stato ritenuto insufficiente perché non accompagnato da certificazioni sanitarie, prescrizioni farmacologiche o altri riscontri oggettivi.
La Corte richiama inoltre il principio secondo cui la semplice violazione del GDPR non è sufficiente a fondare il risarcimento: occorre provare il danno-conseguenza, anche se non è necessario che raggiunga una determinata soglia minima di gravità.

4. Nessun danno esistenziale senza fatti specifici


La Corte ha quindi confermato l’ordine di rimozione dell’intero impianto, ritenuto non conforme alle prescrizioni vigenti e idoneo a ledere la riservatezza dell’attore e della sua famiglia.
L’appello è stato invece accolto sul punto relativo alle spese del precedente procedimento cautelare. Il proprietario delle telecamere è stato condannato a rimborsare le spese sostenute sia nella prima fase sia nel successivo reclamo.
La decisione offre quindi un chiarimento netto: le telecamere private sono ammesse, ma devono essere realmente necessarie, proporzionate e orientate solo verso gli spazi da proteggere. In caso contrario, può essere ordinata la rimozione, mentre il risarcimento resta subordinato alla prova concreta del danno.

5. Confermata la rimozione e riconosciute le spese cautelari


La Corte ha quindi confermato l’ordine di rimozione dell’intero impianto, ritenuto non conforme alle prescrizioni vigenti e idoneo a ledere la riservatezza dell’attore e della sua famiglia.
L’appello è stato invece accolto sul punto relativo alle spese del precedente procedimento cautelare. Il proprietario delle telecamere è stato condannato a rimborsare le spese sostenute sia nella prima fase sia nel successivo reclamo.
La decisione offre quindi un chiarimento netto: le telecamere private sono ammesse, ma devono essere realmente necessarie, proporzionate e orientate solo verso gli spazi da proteggere. In caso contrario, può essere ordinata la rimozione, mentre il risarcimento resta subordinato alla prova concreta del danno.

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