La telecamera di videosorveglianza esterna nel negozio può inquadrare solo l’ingresso e le aree di prossima pertinenza. Per assicurarti una conoscenza completa degli adempimenti legati alla videosorveglianza intelligente, consigliamo il corso Videosorveglianza intelligente: obblighi e adempimenti per pubblici e privati
Indice
1. I fatti: i controlli sulla videosorveglianza
La polizia municipale di un paese emiliano trasmetteva al Garante per la protezione dei dati personali una segnalazione a seguito di un controllo effettuato presso un minimarket. I vigili accertavano la presenza di un impianto di videosorveglianza costituito da 2 telecamere funzionanti: una esterna, che inquadrava un’ampia parte della pubblica via e il marciapiede opposto; una interna che era idonea a riprendere anche il personale interna, pur in assenza degli adempimenti previsti dallo Statuto dei lavoratori.
Il Garante avviava quindi il procedimento sanzionatorio nei confronti del minimarket, il quale – durante detto procedimento – manteneva un atteggiamento collaborativo e ha inviato documentazione attestante la rimozione della telecamera esterna, l’aggiornamento del cartello che segnalava l’impianto di videosorveglianza e l’adempimento alle prescrizioni dello Statuto dei lavoratori.
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2. La valutazione del Garante
Preliminarmente, il Garante ha precisato che, allorquando vengono utilizzati dei sistemi di videosorveglianza, il proprietario dell’impianto può porre in essere un trattamento di dati personali, a seconda del posizionamento delle telecamere e della qualità delle immagini riprese. Pertanto, nel caso in cui si configuri un trattamento di dati personali il titolare deve rispettare i principi previsti dalla normativa privacy.
A tal proposito, il Garante ha ribadito che l’angolo di visuale delle telecamere deve essere limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso l’attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti. Tuttavia, è ammissibile che vengano coinvolte anche aree in prossimità degli accessi.
Infatti, in casi eccezionali in presenza di situazioni di rischio effettivo, il titolare del trattamento può estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree pubbliche o aperte al pubblico, che siano immediatamente prossime a quelle di pertinenza, a condizione che lo spazio pubblico ripreso sia solo quello immediatamente prospicente gli ingressi e le finestre della propria abitazione e che tale estensione risulti necessaria e proporzionata, in relazione al contesto, per assicurare una protezione efficace.
Nel caso in cui poi l’impianto di videosorveglianza sia utilizzato in un ambiente lavorativo (come avvenuto nel caso oggetto di esame) il Garante ha ricordato che, se detto impianto è idoneo a riprendere anche lavoratori dipendenti durante l’attività lavorativa, il connesso trattamento dei dati personali è lecito solo se è conforme alla disciplina prevista dallo Statuto dei lavoratori.
In particolare, detto Statuto stabilisce che i sistemi di videosorveglianza che possono essere utilizzati dal datore di lavoro anche per controllare a distanza l’attività dei dipendenti sono legittimi soltanto in presenza di due condizioni: (i) se vengono impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale; (ii) se la loro installazione è eseguita previa stipulazione di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali o, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo o in caso di assenza delle rappresentanze, se è preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro.
Nel caso di specie, i vigili avevano accertato che la telecamera esterna del minimarket inquadrava un’ampia parte della pubblica via dove era posizionato il negozio e addirittura anche il marciapiede dal lato opposto della strada. Inoltre, la telecamera interna era idonea a riprendere i dipendenti mentre lavoravano e il datore di lavoro non aveva adottato le garanzie di cui sopra previste dallo Statuto dei lavoratori.
3. La decisione del Garante
In considerazione di tutto quanto sopra, il Garante ha ritenuto che il minimarket ha posto in essere un duplice trattamento di dati illecito. In primo luogo, quello compiuto con la telecamera esterna, in quanto il suo posizionamento era idoneo a riprendere anche aree non di pertinenza del titolare del trattamento. In secondo luogo, quello compiuto con la telecamera interna, in quanto – posto che il trattamento è lecito soltanto se viene posto in essere nel rispetto di tutte le disposizioni normative applicabili al caso di specie – il titolare del trattamento non aveva ottenuto la preventiva autorizzazione dell’ispettorato del lavoro per l’installazione della telecamera (e quindi aveva violato le disposizioni dello statuo dei lavoratori).
Conseguentemente, il Garante ha ritenuto di poter applicare al minimarket una sanzione amministrativa pecuniaria.
Per quanto concerne la quantificazione della sanzione, il Garante, da lato delle aggravanti, ha valutato il fatto che la violazione ha riguardato i principi fondamentali applicabili al trattamento dati e la normativa di settore in materia lavorativa. Invece, dal lato delle attenuanti, il Garante ha preso in considerazione l’assenza di precedenti specifici a carico dell’impresa e la circostanza che quest’ ultima ha collaborato nel corso del procedimento (avendo fornito la dimostrazione di aver provveduto a conformarsi alle procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori e di aver rimosso la telecamera esterna che inquadrava aree di non stretta pertinenza) nonché ha fornito comunicazione in merito alla cessazione del trattamento illecito.
In conclusione, il Garante ha quindi quantificato la sanzione pecuniaria applicata al titolare del trattamento nell’importo di €. 1.000 (mille).
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