Videosorveglianza e accertamento delle infrazioni: il caso Mazara del Vallo

Videosorveglianza e accertamento delle infrazioni: il caso Mazara del Vallo tra legalità del trattamento e limiti tecnologici.

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Con provvedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Mazara del Vallo, il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto su un tema che continua a presentare criticità applicative rilevanti: l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza per finalità di accertamento delle violazioni al Codice della strada in assenza di un corretto inquadramento giuridico e tecnico.
La vicenda trae origine dal reclamo di un automobilista destinatario di un verbale per mancata revisione del veicolo. L’accertamento dell’infrazione era avvenuto mediante un sistema video che, tuttavia, non risultava omologato per tale specifica finalità. Il verbale, inoltre, non conteneva alcuna indicazione circa le modalità concrete di rilevazione né le ragioni che avevano reso impossibile la contestazione immediata.
Elementi che, se letti isolatamente, potrebbero apparire come carenze formali, ma che in realtà incidono su profili sostanziali del trattamento dei dati personali.
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Indice

1. Base giuridica e principio di liceità: quando la tecnologia anticipa il diritto


Il primo rilievo del Garante riguarda l’assenza di un’idonea base giuridica.
Ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) GDPR, i trattamenti effettuati da soggetti pubblici devono fondarsi su una norma di legge o di regolamento che ne determini finalità e modalità. Nel caso di specie, l’utilizzo di un sistema video non omologato per l’accertamento della specifica violazione determina una frattura tra strumento utilizzato e quadro normativo di riferimento.
Non si tratta, quindi, di una mera irregolarità tecnica, ma di un difetto strutturale di legittimazione del trattamento. L’ente ha di fatto utilizzato una tecnologia in un ambito per il quale non era giuridicamente abilitato, con conseguente violazione del principio di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) GDPR.
La vicenda evidenzia un fenomeno ormai ricorrente: la disponibilità tecnologica precede e talvolta travalica il perimetro normativo, inducendo le amministrazioni a utilizzare strumenti “di fatto” idonei, ma “di diritto” non autorizzati. Abbiamo anche pubblicato la seconda edizione del Formulario commentato della privacy, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Trasparenza e diritto di difesa: il contenuto del verbale come punto di contatto tra privacy e procedimento sanzionatorio


Ulteriore profilo critico riguarda la totale assenza, nel verbale, di indicazioni sulle modalità di accertamento dell’infrazione.
Questo elemento non incide soltanto sugli obblighi informativi previsti dagli artt. 12 e 13 GDPR, ma si riflette direttamente sul diritto di difesa dell’interessato. La mancata indicazione dello strumento utilizzato e delle condizioni di rilevazione impedisce infatti al destinatario del verbale di comprendere e, se del caso, contestare l’accertamento.
Si assiste, in questo punto, a una sovrapposizione significativa tra disciplina della protezione dei dati personali e diritto amministrativo sanzionatorio: la trasparenza del trattamento diventa condizione per l’effettività delle garanzie procedimentali.

3. Informativa e accountability: obblighi non derogabili


Il Garante ha inoltre rilevato la mancata predisposizione di un’idonea informativa agli interessati.
L’obbligo informativo non può essere considerato recessivo nemmeno nei trattamenti effettuati per finalità di accertamento di illeciti amministrativi. Al contrario, proprio in tali contesti, la chiarezza circa le modalità e le finalità del trattamento assume un ruolo centrale, anche in termini di legittimazione dell’azione amministrativa.
A ciò si aggiunge la mancata effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA), prevista dall’art. 35 GDPR nei casi in cui il trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

4. Videosorveglianza e DPIA: il criterio della sorveglianza sistematica su larga scala


Il caso in esame rientra pienamente nelle ipotesi per le quali la DPIA è richiesta.
L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza su aree accessibili al pubblico, specie quando effettuato in modo sistematico e su larga scala, integra uno dei criteri individuati dalle Linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) per l’individuazione dei trattamenti a rischio elevato.
La valutazione di impatto non rappresenta un adempimento meramente documentale, ma uno strumento sostanziale di analisi preventiva: consente di individuare i rischi, valutare la proporzionalità del trattamento e definire misure adeguate per mitigarli.
La sua omissione, in un contesto caratterizzato dall’impiego di tecnologie di sorveglianza, evidenzia una carenza significativa sotto il profilo dell’accountability (art. 5, par. 2 GDPR).

5. Le misure correttive e la sanzione


Alla luce delle violazioni riscontrate, il Garante ha irrogato al Comune una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 4.000 euro e ha prescritto:

  • la predisposizione di un’idonea informativa agli interessati;
  • l’effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

Si tratta di misure che mirano non soltanto a sanare le irregolarità riscontrate, ma a ricondurre l’attività dell’ente all’interno di un quadro di legalità del trattamento coerente con i principi del GDPR.

6. Tecnologia, omologazione e funzione pubblica: un equilibrio necessario


Il provvedimento offre uno spunto di riflessione più ampio sul rapporto tra innovazione tecnologica e funzione amministrativa.
Nel contesto dei controlli stradali, l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati rappresenta un fattore di efficienza e di sicurezza. Tuttavia, tale utilizzo non può prescindere dal rispetto delle condizioni normative che ne disciplinano l’impiego, a partire dall’omologazione degli strumenti e dalla definizione delle specifiche finalità.
L’idea che un sistema di videosorveglianza possa essere utilizzato indistintamente per finalità diverse – sicurezza urbana, monitoraggio del traffico, accertamento delle infrazioni – senza una chiara delimitazione giuridica, si pone in contrasto con i principi di limitazione della finalità e proporzionalità.
In altri termini, la tecnologia non è neutra: è la funzione per cui viene utilizzata a determinarne la legittimità.

7. Considerazioni conclusive


Il caso Mazara del Vallo conferma come, anche in ambiti consolidati quali l’accertamento delle violazioni al Codice della strada, la protezione dei dati personali non rappresenti un vincolo esterno, ma una componente interna della legittimità dell’azione amministrativa.
L’utilizzo di sistemi non omologati, la carenza di trasparenza e l’assenza di una valutazione preventiva dei rischi delineano un quadro in cui il trattamento dei dati perde il proprio ancoraggio normativo e, con esso, la propria legittimazione.
Il punto, in definitiva, non è limitare l’impiego delle tecnologie, ma ricondurlo entro un perimetro di regole chiare, conosciute e rispettate. Perché, anche quando si tratta di controllare una revisione scaduta, la linea che separa efficienza amministrativa e violazione dei diritti fondamentali passa – ancora una volta – dalla qualità del trattamento dei dati personali.

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Avv. Luisa Di Giacomo

Laureata in giurisprudenza a pieni voti nel 2001, avvocato dal 2005, ho studiato e lavorato nel Principato di Monaco e a New York.
Dal 2012 mi occupo di compliance e protezione dati, nel 2016 ho conseguito il Master come Consulente Privacy e nel 2020 ho conseguito il titolo…Continua a leggere

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