Viaggi «tutto compreso»: turisti tutelati anche se l’insolvenza si deve alla condotta fraudolenta dell’organizzatore

Redazione 21/02/12
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Anna Costagliola

La Corte di Giustizia Ue, con sentenza del 16 febbraio 2012, causa C-134/11, ha affermato come la tutela contro il rischio di insolvenza dell’organizzatore del viaggio «tutto compreso» si applichi anche nel caso in cui il dissesto sia dovuto alla condotta fraudolenta di quest’ultimo.

Alla Corte europea si era rivolto il Tribunale regionale di Amburgo in seguito al ricorso di un cittadino tedesco che lamentava il mancato rimborso del prezzo del viaggio versato anticipatamente in seguito all’annullamento del viaggio medesimo da parte dell’organizzatore, costretto a dichiarare la propria insolvenza. A motivo della negazione del rimborso veniva addotta la ragione per cui l’ipotesi dell’annullamento del viaggio che fosse, come nel caso de quo, ascrivibile esclusivamente alla condotta fraudolenta dell’organizzatore non rientrerebbe nella previsione di cui all’art. 7 della direttiva 90/314, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» venduti o offerti in vendita nel territorio dell’Unione.

Tanto premesso, la Corte è stata investita della questione pregiudiziale relativa alla interpretazione del citato art. 7, per sentir pronunciare se nel suo campo di applicazione rientrino anche quelle situazioni in cui l’insolvenza dell’organizzatore del viaggio sia dovuta alla condotta fraudolenta del medesimo, il quale abbia fin dall’inizio utilizzato per altri scopi il denaro versato dai viaggiatori, senza aver mai pianificato l’effettuazione del viaggio. Sul punto la Corte ha premesso che l’art. 7 della direttiva 90/314 pone in capo all’organizzatore del viaggio l’obbligo di disporre garanzie idonee ad assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore. L’obiettivo della disposizione è quello di proteggere i consumatori contro i rischi economici derivanti dall’insolvenza o dal fallimento dell’organizzatore del viaggio. Ora, il tenore letterale dell’art. 7 in commento non prevede, per le garanzie contemplate, alcuna condizione specifica relativa alle cause di insolvenza dell’organizzatore del viaggio. Ciò implica che il verificarsi di una situazione in cui l’insolvenza sia stata determinata dalla condotta fraudolenta dell’organizzatore non può costituire un ostacolo al rimborso dei fondi depositati e al rimpatrio dei consumatori ai sensi dell’art. 7 della direttiva, garanzie contemplate dalla norma per tutelare il consumatore contro le conseguenze del fallimento, indipendentemente dalle cause dello stesso.

Peraltro, conclude la Corte, una simile interpretazione dell’art. 7 della direttiva 90/314 è corroborata dall’obiettivo che questa deve perseguire, che è quello di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori.

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