Via libera definitivo al decreto milleproroghe: il testo approvato. E il Presidente Napolitano scrive alle Camere

Redazione 24/02/12
Scarica PDF Stampa
Nella giornata di ieri ha ottenuto il via libera definitivo dalla Camera il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative”. Sul provvedimento il Governo aveva posto la questione di fiducia (il termine ultimo per la conversione in legge era fissato al 27 febbraio), ottenuta con 477 voti a favore e 75 contrari.

Il testo definitivamente approvato è quello già passato al Senato il 15 febbraio. Clicca qui per visualizzare il testo originario del provvedimento con quello risultante dalle modifiche introdotte in sede di conversione.

Queste, in estrema sintesi, le novità rispetto al decreto approvato

 

Le modifiche al disegno di legge di conversione

Art. 1, co. 2 (Riordino degli enti vigilati Ministero della salute)

Art. 1, co. 3 (Riorganizzazione degli Uffici giudiziari de L’Aquila)

 

Le modifiche al decreto-legge

Art. 1 (Proroga termini in materia di assunzioni)

Art. 2-bis (Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre)

Art. 6, co. 2-septies – 2-novies (Benefici previdenziali per lavoratori che assistono figli con disabilità)

Art. 6, co. 2-decies (Fondazione orchestra sinfonica G. Verdi)

Art. 6, co. 2-undecies (Pensionamento anticipato per i lavoratori dell’amianto)

Art. 7, co. 1-bis (ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane)

Art. 8, co. 1 (Disposizioni legislative di interesse della Difesa)

Art. 9 (Programma triennale pesca)

Art. 9-bis (Qualità produzioni agroalimentari)

Art. 10, co. 5-bis (Agenzia italiana del farmaco)

Art. 10, co. 5-ter e 5-quater (Fondazione istituto mediterraneo di ematologia)

Art. 11, co. 1-2 (Proroghe di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

Art. 11, co. 5-6 (Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali)

Art. 11, co. 6-quinquies (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

Art. 11, co. 6-sexies (Nullità di assunzioni nelle p.a.)

Art. 11, co. 6-septies (Trasferimento alla società Fintecna Spa delle partecipazioni detenute da ANAS Spa)

Art. 11, co. 6-octies (Proroga per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione dell’autostrada del Brennero)

Art. 13 (Proroga termini in materia ambientale)

Art. 14, co. 2-ter (Nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento)

Art. 14, co. 2-quater (Riserva nelle graduatorie ad esaurimento)

Art. 14, co. 2-quinquies (Piano straordinario chiamata professori associati)

Art. 15, co. 3-quinquies (Emanazione di un regolamento per la disciplina delle attività di formazione per addetti al salvamento acquatico)

Art. 15, co. 7 e 8 (Prevenzione incendi strutture ricettive)

Art. 15, co. 8-bis (Infrastrutturazione informatica uffici giudiziari e della sicurezza – EXPO 2015)

Art. 18-bis (Funzionalità degli organi degli enti previdenziali soppressi)

Art. 20, co. 1-bis (Conservazione di somme in bilancio per canoni di locazione)

Art. 21, co. 2 e 3 (Prodotti editoriali)

Art. 22-bis (Protezione accordata al diritto d’autore)

Art. 23, co. 1-bis (Compensi per gli amministratori delle società partecipate dal Ministero dell’economia)

Art. 25-bis (Indennizzi dei beni dei cittadini italiani in Libia)

Art. 26-bis (Proroga disposizioni in favore della SVIMEZ)

Art. 27-bis (Consorzio laghi prealpini)

Art. 28-bis (Rifugi di montagna)

Art. 29, co. 11-ter (Acquisizione di lavori, servizi e forniture nei piccoli comuni)

Art. 29, co. 12-bis (Imposta unica sulle scommesse)

Art. 29, co. 15 (Proroga termini adempimenti e versamenti per le popolazioni dei territori di La Spezia, Massa Carrara e Genova)

Art. 29, co. 16-quater (Transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti (soppresso al Senato)

Art. 29, co. 16-decies (Giudizi pendenti presso la Commissione tributaria centrale)

Art. 29, co. 16-undecies (Vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative)

Art. 29, co. 16-duodecies (Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province)

Art. 29, co. 16-terdecies (Assicurazioni private)

Art. 29-bis (Liquidazione EIPLI)

Art. 29-ter (Commissario straordinario quote latte)

Art. 29-quater (Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA)

 

Sulla conversione in legge di questo provvedimento è da segnalare l’intervento del Presidente della Repubblica che ha inviato una lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio nella quale si richiama l’attenzione sulla sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 che ha, per la prima volta, annullato disposizioni inserite dalle Camere in un decreto-legge nel corso dell’esame del relativo disegno di legge di conversione.

Questo il testo integrale della lettera che il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha inviato al Presidente del Senato, Renato Schifani, al Presidente della Camera, Gianfranco Fini, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Monti:

 

“Onorevoli Presidenti,
come è noto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 22 del 2012, depositata il 16 febbraio scorso, ha, per la prima volta, annullato disposizioni inserite dalle Camere in un decreto-legge nel corso dell’esame del relativo disegno di legge di conversione. Lo ha fatto in relazione alla legge di conversione del decreto-legge n. 29 dicembre 2010 n. 225 (c.d. “milleproroghe”), anche per “estraneità alla materia e alle finalità del medesimo”, a tutela dello speciale procedimento di conversione in legge previsto dall’articolo 77 della Costituzione: un procedimento – rileva la Corte – che ha un oggetto ben definito, appunto la conversione di un provvedimento di urgenza, e per ciò stesso è soggetto ad una particolare disciplina regolamentare che prevede tempi circoscritti e predeterminati e, conseguentemente, richiede una rigorosa delimitazione degli eventuali emendamenti secondo un criterio di stretta attinenza alle finalità e al contenuto originari del decreto-legge.
Già con la lettera da me inviata il 22 febbraio 2011 ai Presidenti di Senato e Camera e al Presidente del Consiglio dei ministri, richiamata dalla stessa sentenza, sottolineavo la necessità di limitare gli emendamenti ammissibili, in sede di conversione dei decreti-legge, a quelli sostanzialmente omogenei rispetto al testo originario del decreto, in considerazione della particolare disciplina costituzionale e regolamentare del procedimento di conversione nonché a garanzia del vaglio preventivo spettante al Presidente della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge e di quello successivo sulla legge di conversione, anche per la difficoltà di esercitare la facoltà di rinvio prevista dall’art. 74 della Costituzione in prossimità della scadenza del termine tassativo di 60 giorni fissato per la conversione in legge.
In quella lettera ho del resto ripreso considerazioni svolte dal Presidente Ciampi nel messaggio inviato alle Camere il 29 marzo 2002 con il quale venne richiesta una nuova deliberazione sulla legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2002 e da me in varie occasioni anticipate fin dall’inizio del settennato ai Presidenti delle Camere e ai Governi che si sono succeduti, anche in relazione alle specifiche disposizioni legislative e dei regolamenti parlamentari relative alla decretazione d’urgenza.
Peraltro la prassi parlamentare non sempre si è attenuta ai criteri suindicati, con particolare riguardo al tradizionale decreto-legge di fine anno con il quale vengono prorogati termini di efficacia di varie disposizioni legislative, essendo prevalsa la linea di ritenere sufficiente, per l’ammissibilità degli emendamenti, una generica finalità di proroga non collegata con l’oggetto e spesso neppure con la materia e le finalità del provvedimento di urgenza. Talora, si sono anche consentite modifiche ordinamentali non strettamente limitate all’ambito temporale della proroga di tali termini.
Anche in occasione del recente decreto-legge “milleproroghe” 29 dicembre 2011, n. 216 sono stati ammessi e approvati emendamenti che hanno introdotto disposizioni in nessun modo ricollegabili alle specifiche proroghe contenute nel decreto-legge, e neppure alla finalità indicata nelle premesse di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Le disposizioni così introdotte, se in possesso dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, avrebbero dovuto trovare più corretta collocazione in un distinto apposito decreto-legge.
Come è noto, il Capo dello Stato non dispone di un potere di rinvio parziale dei disegni di legge e non può quindi esimersi dall’effettuare, nei casi di leggi di conversione, una valutazione delle criticità riscontrabili in relazione al contenuto complessivo del decreto-legge, evitando una decadenza di tutte le disposizioni, comprese quelle condivisibili e urgenti, qualora la rilevanza e la portata di queste risultino prevalenti.
Sottopongo pertanto alla vostra attenzione – in spirito di leale collaborazione istituzionale – la necessità di attenersi, nel valutare l’ammissibilità degli emendamenti riferiti a decreti-legge, a criteri di stretta attinenza allo specifico oggetto degli stessi e alle relative finalità, anche adottando – se ritenuto necessario – le opportune modifiche dei regolamenti parlamentari, al fine di non esporre disposizioni, anche quando non censurabili nel merito, al rischio di annullamento da parte della Corte costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali ma di indubbio rilievo istituzionale. Ritengo utile che vengano informati delle mie considerazioni i Presidenti dei gruppi parlamentari e i Presidenti delle Commissioni permanenti”.

Roma, 23 febbraio 2012

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento