Via libera al d.d.l. sulle pene detentive non carcerarie

Redazione 08/07/13
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Lucia Nacciarone

Lo schema dell’importante provvedimento legislativo è approdato la scorsa settimana al Senato, dopo il via libera della Camera: spetterà ora a Palazzo Madama decidere se approvare con o senza modifiche il testo legislativo, che si compone di 15 articoli, la cui novità principale è rappresentata dall’istituto della messa in prova dell’imputato in casi di reati di minore gravità.

Il d.d.l. introduce infatti la possibilità di sospendere non solo il procedimento penale nei confronti degli imputati irreperibili, ma anche nei confronti di coloro che sono accusati di reati meno gravi, i quali potranno ricorrere alla citata misura alternativa.

Il nuovo istituto trae spunto dall’omologo anglosassone (probation), cui è possibile ricorrere per i reati commessi dai minorenni, e la sua applicazione potrà essere richiesta dall’imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale ma, sempre e comunque, entro determinati termini variabili a seconda del tipo di procedimento. Il provvedimento prevede quindi l’introduzione nel codice penale dell’articolo 168-bis in base a cui nei procedimenti per i reati puniti con pena pecuniaria o con reclusione fino a 4 anni, nonché per i reati in relazione ai quali è ammessa la citazione diretta a giudizio, l’imputato può chiedere la messa alla prova. L’applicazione della misura comporterà l’obbligo per l’imputato di eliminare le conseguenze dannose del reato, e ove possibile misure risarcitorie.

Concretamente, la misura potrà consistere o nello svolgimento di un programma ad hoc presso il servizio sociale, per lo più consistente in un lavoro di pubblica utilità (prestazione non retributiva di una durata di 30 giorni minimo) o in un’attività di volontariato.

Ma nel programma può anche essere introdotta la limitazione della libertà di dimora, a carico dell’imputato, o la frequentazione di determinati locali oltre che, se necessario, la sottoposizione a cure. Durante il periodo di messa in prova la prescrizione del reato viene sospesa (art. 168 ter del codice penale); poi, se la misura si conclude con esito positivo il giudice dichiara l’estinzione del reato, restando comunque applicabili le eventuali sanzioni amministrative accessorie.

L’intenzione del legislatore è senza dubbio quella di agevolare il ricorso alle misure alternative, per questo il provvedimento reca la delega al Governo a introdurre pene detentive non carcerarie, come la reclusione o l’arresto presso il domicilio, di durata continuativa o per singoli giorni o fasce orarie, tenendo conto della gravità del reato.

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