Vendita dei beni di consumo: dal codice civile al d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo): parte prima

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1.- Esame delle disposizioni generali del codice civile.
La responsabilità del venditore dei beni di consumo nei confronti del consumatore – acquirente, si fonda su talune disposizioni del codice civile e, a partire dall’entrata in vigore del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cd. Codice del consumo), proprio sulla normativa da esso dettata.
In particolare, muovendo dalle disposizioni codicistiche, illuminante è il generale disposto dell’art. 1218 c.c., che, vera grundnorm del diritto delle obbligazioni, così dispone:
“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Analogamente, in altra sede, l’art. 1453 c.c. così recita:
“Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può . . . chiedere l’adempimento . . . salvo il risarcimento del danno”.
A quanto detto si aggiunga che la tutela per il consumatore – acquirente di cui alle citate disposizioni ha subito un significativo rafforzamento a decorrere dall’indirizzo inaugurato da quasi un lustro dalla S.C. in materia di onere probatorio in capo al creditore che deduca l’inadempimento di obbligazioni ex contractu, di cui è espressione la seguente massima: “ . . . il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte . . .” (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
In ogni caso, con riguardo al codice civile, l’acquirente leso nei suoi diritti ne potrà invocare l’art. 1176, comma 2, norma che, nello stabilire che “Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”, disegna in capo al debitore – professionista un grado di diligenza nell’adempiere da valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.
 
2. – Esame delle disposizioni del Codice del consumo.
La base normativa della responsabilità del produttore di cui si sta discutendo va altresì ravvisata, in particolare, nelle disposizioni sulla vendita dei beni di consumo, che prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), si trovavano agli artt. 1519 – bis e ss. del codice civile, introdotti dal d. lgs. 2 febbraio 2002 n. 24, attuativo della direttiva 1999/44/CE).  
Gli artt. 1519 – bis e ss. del c.c. sono recentemente stati abrogati dall’art. 146, comma 1, lett. s) del Codice del consumo ed il contenuto degli stessi è stato trasfuso agli artt. 128 e ss. del medesimo.
Procedendo con ordine, così dispone l’art. 128, comma 1, del Codice del consumo:
1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
Orbene, sulle prime non può dubitarsi dell’ampio conto in cui la detta normativa – e già l’art. 1519 – bis, comma 1, c.c. – ha tenuto il consumatore, se è vero, come è vero, che la disciplina in parola è estensibile, come si evince dalla equiparazione tra la vendita e gli altri contratti di cui all’ultimo periodo del primo comma dell’art. 128 del Codice, a figure contrattuali anche diverse, nomine iuris, dalla vendita medesima.
Da rammentare, comunque, che l’ultimo comma del citato art. 128 estende la normativa in parola alle alienazioni dei beni difettosi anche se usati, tenuto conto, però, del tempo del pregresso utilizzo, e limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa.
Vero motivo ispiratore, prima dell’art. 1519 – ter, comma 1, c.c., poi dell’art. 129 del Codice del consumo è il concetto di “conformità al contratto” del bene oggetto di alienazione.
Così la norma:
1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;
d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi e’ difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
(omissis)
Rilevantissime sono, per quel che qui conta, le ipotesi di presunzione di relativa di difformità di cui al citato comma 2 e la disposizione del comma 3, che esclude la difformità se il consumatore, con il suo stato soggettivo, vi ha, in un certo senso, dato causa. Il che non avviene – con conseguente affermazione di responsabilità del venditore – nel caso in cui il consumatore, lungi dall’ignorare il vizio, si attendeva un perfetto funzionamento del bene.
Quanto alle conseguenze derivanti dall’inadempimento degli obblighi prescritti dal Codice in capo al venditore, viene in rilievo l’art. 130 del Codice (già art. 1519 – quater del c.c.), rubricato “diritti del consumatore”, il cui contenuto si riporta per comodità espositiva:
“1. Il venditore e’ responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 e’ da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell’entità del difetto di conformità;
c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non e’ stato possibile o e’ eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto”
Particolare significatività ha il comma 2 appena citato, che disciplina analiticamente il difetto di conformità, evenienza nella quale il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene, mediante riparazione o sostituzione, il tutto a scelta dell’acquirente e senza spese in un caso o nell’altro, salva l’oggettiva impossibilità o l’eccessiva onerosità dell’intervento ripristinatorio, che, dispone il comma 5, deve avvenire in tempi ragionevoli, tenuto altresì conto della destinazione che al bene ha impresso il compratore.
 Da segnalare, inoltre, il contenuto del comma 6, che conferisce rilevanza alle spese se indispensabili per assicurare la conformità del bene al contratto che, come detto, costituisce il motivo ispiratore dell’intera disciplina della vendita in parola.
Quanto ai termini di esercizio della tutela giudiziaria, soccorre l’art. 132 del Codice (già art. 1519 – sexies del c.c.), che statuisce:
1. Il venditore e’ responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e’ necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore sì prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 130, comma 2, purche’ il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
Vantaggiosa, in conclusione, per l’acquirente è pure la presunzione relativa di difformità originaria del comma 3, che fissa una retrodatazione dei difetti al momento della consegna del bene, se essi si manifestino entro sei mesi dalla detta consegna.
Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it

Vanacore Giorgio

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