Veicolo non identificato e terzo trasportato: risponde sempre il vettore!

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R.A. conveniva in giudizio la propria compagnia di assicurazioni per la r.c.a., Axa, per essere risarcito ex art. 141 codice delle assicurazioni, dei danni alla persona riportati mentre viaggiava come trasportato sulla propria vettura condotta dalla sorella R., a seguito di uno scontro con un veicolo rimasto sconosciuto. La Axa eccepiva il mancato rispetto da parte dell’attore dell’art. 148 cod. ass. e chiamava in causa la Reale Mutua Ass.ni quale impresa designata dal F.G.V.S., affinché quest’ultima fosse condannata a risarcire i danni subiti dall’attore.

La sorella R.R. introduceva autonoma causa, nei confronti della Reale Mutua Ass.ni, quale impresa designata dal Fondo di garanzia per il Piemonte e la Val d’Aosta, chiedendo di essere risarcita dei danni alla persona riportati a seguito di scontro con veicolo rimasto sconosciuto.

Riunite le cause, espletate c.t.u. medico legale e cinematica, il g.d.p. accertava una corresponsabilità della R. nella misura del 20% nel verificarsi dell’incidente, e condannava la Axa a risarcire tutti i danni subiti dal trasportato, e la Reale Mutua a risarcire l’80% dei danni riportati dalla conducente. Proposto appello, la Axa deduceva che l’operatività dell’art. 141 cod. ass. era circoscritta ai casi in cui entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro fossero stati assicurati e quindi che fosse da escluderne l’applicabilità nel caso di specie, in cui il secondo veicolo era rimasto sconosciuto.

il Tribunale di Torino, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello della compagnia di assicurazioni del vettore dichiarando inammissibili le domande proposte da R.A. nei confronti della (propria) compagnia di assicurazioni, assumendo appunto che la speciale tutela predisposta dall’art. 141 cod. ass. “ sia fruibile soltanto in presenza di due (o più) veicoli tutti dotati di assicurazione privata”. Condannava l’appellato alla restituzione di quanto eventualmente percepito, e compensava integralmente le spese di giudizio di primo e secondo grado e delle consulenze tra tutte le parti.

R.A e R.R. proponevano ricorso congiunto in cassazione, lamentando, in primis la violazione e falsa applicazione da parte del Tribunale di Torino dell’art. 141 cod. ass.

 

La decisione

La questione sottesa all’attenzione della Corte, dibattuta in dottrina e nella giurisprudenza di merito è : se la persona trasportata su un veicolo coinvolto in uno scontro possa agire, ai sensi dell’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, direttamente nei confronti della impresa assicuratrice per la r.c.a. del vettore, a prescindere dall’accertamento di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e salvo il caso fortuito, in ogni caso o soltanto nel caso in cui entrambi i veicoli coinvolti nello scontro risultino assicurati per la r.c.a., e non anche nel diverso caso in cui l’altro veicolo risulti non indentificato o privo di copertura assicurativa, potendo in quest’ultimo caso il trasportato far valere i propri diritti, ex art. 283 cod. ass., nei confronti dell’impresa designata dal F.G.V.S.

Preliminarmente va evidenziato che l’art. 141 cod. ass. presuppone “uno scontro tra veicoli assicurati”, rimanendone esclusa l’applicabilità se, come nella specie, il veicolo antagonista resta sconosciuto. A tal proposito, la Corte precisa che nonostante l’art. 141 cod. ass., “ non brilla per chiarezza”, va valorizzato “non solo il dato testuale, ma anche la finalità della norma, ossia quella di tutelare il terzo trasportato, in caso di scontro, per fargli avere nel modo più semplice e veloce possibile il risarcimento al quale ha diritto, individuando il soggetto sul quale allocare il rischio assicurativo in quello per lui più facilmente individuabile e ciò prescindendo dall’esistenza di due veicoli entrambi dotati di regolare assicurazione privata”.

Mentre per la giurisprudenza di merito, andrebbe privilegiata l’interpretazione letterale della norma, riferendosi a due diversi enti assicurativi, e per l’effetto andrebbe esclusa la possibilità di promuovere l’azione diretta nei confronti dell’impresa assicuratrice del vettore qualora la seconda vettura sia priva di assicurazione, o rimanga non identificata, per la Corte, invece, va privilegiata una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in cui si prescinde, per la legittimazione ad esercitare l’azione diretta, dalla ripartizione delle responsabilità tra i conducenti dei veicoli, e, a monte, dalla stessa identificazione del secondo veicolo e del civilmente responsabile, per privilegiare, in ogni ipotesi di danno ad un trasportato su vettura per motivi che esulano dal fortuito, la possibilità in favore di questi di poter esercitare l’azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore. In questa ottica ricostruttiva, il riferimento, contenuto nell’art. 141 cod. ass., a due diversi enti assicurativi va letto come semplicemente descrittivo della normalità dei casi, e non come preclusivo della domanda qualora nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato o non coperto da copertura assicurativa. Pertanto I dubbi interpretativi, vanno risolti a favore del danneggiato, così come confermato da diverse pronunce, richiamate in sentenza, sia della Corte stessa, nonché della Corte Costituzionale, ordinanze n. 208 e 440 del 23 dicembre 2008 e della Corte di Giustizia Europea, sentenza 1° dicembre 2011, Churcill Insurance/Wilkinson.

Quanto alla possibilità di agire in rivalsa, prevista dal quarto comma dell’art. 141, che rimarrebbe preclusa qualora non esistesse una seconda compagnia di assicurazioni, osserva la Corte, che “non si può però condizionare la legittimazione all’esercizio dell’azione principale alla possibilità concreta di agire in rivalsa.” Ciò risponde ad una scelta del legislatore in tema di allocazione del rischio, che privilegia il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il risarcimento, agendo nei confronti del soggetto a lui sicuramente noto (la compagnia di assicurazioni del veicolo sul quale è trasportato), senza dover né attendere l’accertamento delle rispettive responsabilità, né tanto meno dover procedere alle ricerche della compagnia assicuratrice del veicolo investitore.

Termina la Corte affermando il seguente principio di diritto: “sulla base sia del dato testuale che delle finalità della norma, che sono quelle di tutelare il terzo trasportato, in caso di scontro, per fargli avere nel modo più semplice e veloce possibile il risarcimento al quale ha diritto, individuando il soggetto sul quale allocare il rischio assicurativo in quello per lui più facilmente individuabile, deve ritenersi che l’art. 141 cod. ass. si applichi a prescindere dall’esistenza di due veicoli entrambi dotati di regolare assicurazione privata. A ben guardare, continua la Corte, la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, ma non esige affatto, per la integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi. Data questa lettura, la necessità che esista un secondo veicolo assicurato scolora sullo sfondo.

Sentenza collegata

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Avv. Fornaro Pasquale

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