Variazioni territoriali: una strada tutta in salita

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Ancora una volta la Corte Costituzionale ha detto no. Con ordinanza n. 264/2010, i giudici di Palazzo della Consulta hanno dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno) nei confronti del Governo, dei Presidenti delle Camere, del Senato della Repubblica e di tre parlamentari (due deputati ed un senatore) per la mancata conclusione (sotto diversi profili) del procedimento di distacco-aggregazione dell’amministrazione comunale dalla Regione del Veneto alla Regione Trentino Alto Adige/Sudtirol, a seguito del referendum consultivo celebratosi ad ottobre 2007. Indipendentemente dal fatto che non è possibile ricorre alla Corte Costituzionale per ottenere un pronunciamento che si sostituisca agli atti ancora mancanti e che un ente locale territoriale (Comuni e Province) non costituisce potere dello Stato e, come tale, non è legittimato a sollevare il conflitto (da ultimo si veda ordinanza n. 84/2009 Corte Cost.), è interessante notare la natura restrittiva delineata dalla Consulta circa il concetto di autodeterminazione delle popolazioni locali. I giudici costituzionali, infatti, non negano l’esistenza di questo diritto, espressione del riconoscimento delle autonomie tutelate dalla Costituzione ex art. 5, ma ne circoscrivono la azionabilità unicamente nella fase prodromica la celebrazione della consultazione referendaria. Una diversa impostazione comporterebbe un obbligo a carico del Parlamento di concludere il procedimento di variazione territoriale conformemente all’esito referendario. In questo modo, non solo si lede l’autonomia delle Camere nella valutazione dei disegni di legge presentati ma si snatura il ruolo del legislatore proprio con specifico riferimento alle ipotesi di distacco-aggregazione. Lo stesso, in materia, è chiamato a valutare la congruità della proposta di modifica territoriale all’interesse generale nel rispetto della nostra forma di Stato e del sistema di democrazia rappresentativa e non a “tradurre” in legge sic et simpliciter il voto popolare. La strada tracciata dall’art. 132, 2° comma, Cost., per i Comuni della Provincia di Belluno, non mi sembra la più idonea. E’ vero che c’è stato un precedente: la legge ordinaria dello Stato 3 agosto 2009 n. 117 (prima legge di attuazione dell’art. 132, 2° comma, Cost.) relativa ai Comuni della Valmarecchia passati dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna (Provincia di Rimini), ma si tratta di due Regioni a Statuto ordinario. Nel caso di Livinallongo del Col di Lana (Belluno), il confine con una Regione a Statuto speciale resta un freno molto forte per il legislatore anche perché entrerebbero in gioco meccanismi molto complessi di presunta “costituzionalizzazione” del territorio delle Regioni ad ordinamento differenziato con la conseguenza (anche se il tema è controverso dopo la sentenza n. 66/2007 Corte Cost.) che per completare il distacco-aggregazione servirebbe una legge costituzionale di modifica dello Statuto del Trentino Alto Adige che aggiunga i nuovi territori comunali

 

 

Daniele Trabucco

Università degli Studi di Padova

Trabucco Daniele

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