Valutazione dei candidati nei concorsi pubblici: obbligo di motivazione e (in)sufficienza del punteggio numerico

Redazione 16/05/03
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 (nota a commento sentenza n. 2331/03 del CdS) di Massimo e Francesco Minniti.
 

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Non è sufficiente il mero punteggio numerico quale espressione della valutazione relativa a prove concorsuali pubbliche. E’, infatti, necessaria un’espressa motivazione che dia conto dell’iter logico seguito dalla commissione esaminatrice per giungere ad un certo giudizio. Quantomeno, al punteggio numerico devono accompagnarsi ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire dall’esterno la motivazione del giudizio valutativo; tra questi, oltre alla dettagliata e preventiva formulazione dei criteri da parte della commissione, anche l’apposizione di note a margine dell’elaborato o, comunque, l’uso di segni che consentano di individuare gli aspetti della prova valutati non positivamente dalla commissione stessa.

E’ questo il principio di diritto contenuto nella sentenza CdS sez. VI n. 2331 del 34.04.2003 che costituisce un vero è proprio revirement a fronte della giurisprudenza amministrativa da tempo consolidata su posizioni nettamente contrarie.

 

Il CdS è pervenuto a tale conclusione analizzando il caso di un candidato non ammesso alle prove orali di un concorso per ricercatore universitario, dando contezza dei due contrapposti filoni giurisprudenziali esistenti sul punto e confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tar Calabria sez. di Reggio Calabria.

 

In particolare, vi è un granitico orientamento del CdS nel senso di ritenere del tutto sufficiente il solo punteggio numerico il quale costituirebbe esso stesso una (pur) sintetica motivazione della valutazione effettuata dalla commissione esaminatrice in sede di concorso pubblico.

Il contrapposto orientamento, sposato anche da autorevole dottrina (Virga), è maggiormente diffuso tra i Tar è propende per la necessità di una motivazione espressa del giudizio emesso in relazione alle prove concorsuali.

 

Non mancano le motivazioni a sostegno dell’una o dell’altra tesi; tuttavia per meglio comprendere la problematica non è inutile rammentare che la legge n. 241/90 ha introdotto, come ormai ben noto, l’obbligo di motivazione per tutti gli atti amministrativi (fatti salvi casi eccezionali: atti normativi e di contenuto generale, per esempio atti di pianificazione territoriale).

Inoltre, l’art. 12 Dpr n. 487/94 (sulle modalità di espletamento dei concorsi pubblici) ha stabilito l’obbligo che in sede di prima riunione le commissioni esaminatrici fissino preventivamente i criteri di valutazione delle prove.

 

Sulla base di tali dati normativi di partenza, il CdS ritiene che anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 3 legge n. 241/90, nei concorsi per pubblici impieghi l’onere della motivazione dei giudizi inerenti le prove scritte ed orali sia  sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un mero punteggio numerico in quanto quest’ultimo si configura quale formula sintetica ma eloquente di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice che è priva di valenza provvedimentale (in tal senso ex plurimis, sez. IV, nn. 6160/2000, 1157/01, 367/01, 5635/01, 5636/01, 543/98; sez. V, n. 1059/01, Ad. gen. n. 120/95).

Inoltre,  l’obbligo della motivazione di cui al citato art. 3 legge n. 241/90 riguarderebbe espressamente l’attività provvedimentale della P.A. e non anche i giudizi o le valutazioni (CdS, sez. V,  n. 163/98). In senso adesivo, anche C. Cost. ord. n. 466/2000 con cui è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 legge n. 241/90 nella parte in cui, secondo l’interpretazione del CdS, non si applicherebbe alla valutazione delle prove concorsuali, anche se in tale decisione la C. Cost. non è entrata nel merito della questione ma ne ha dichiarto l’inammissibilità poiché il profilo di illeggittimità costituzionale era inerente ad una determinata interpretazione della legge e non alla legge stessa.

 

A tale orientamento si contrappone quello già sopra accennato di diversi Tar in base al quale il candidato al concorso pubblico ha diritto ad un provvedimento motivato (tra le tante: Tar Veneto n. 137/02, 1439/01, Tar Emilia Romagna n. 622/2000, Tar Lombaredia sez. Brescia n. 990/96, Tar Puglia sez. Lecce nn. 207/97, 616/96, 119/96, Tar Liguria n. 1168/01).

Le ragioni a sostegno di tale tesi vengono rinvenute:

a)     nella constatazione che essa è  – innanzi tutto – più rispettosa della lettera dell’art. 3 legge n. 241/90 la cui sfera di applicazione non può essere ridotta all’attività provvedimentale della PA con esclusione dell’attività valutativa, ammesso che tale ditinzione concettuale sia condivisibile; infatti, la valutazione del candidato e la predisposizione della graduatoria finale sono comunque correlate e non possono non avere natura provvedimentale. In merito, non è un caso che il Dpr n. 390/98 (in materia di modalità di espletamento dei concorsi per ricercatori e docenti universitari) assoggetti esplicitamente ai comuni e generali principi di diritto amministrativo contenuti nella legge n. 241/90 i “provvedimenti-giudizio” delle commissioni esaminatrici;

b)    nel fatto che il punteggio numerico costituisce esternazione del risultato e non della motivazione del giudizio valutativo (in altri termini, se in una scala da 1 a 10 si attribuisce il voto di 5 si è posti a conoscenza che la prova è stata valutata 5 ma nulla si dice sul perchè di quel 5 e in base a quali motivi, anche sinteticamente, si è pervenuti a tale voto);

c)     nella circostanza che la discrezionalità tecnica delle commissioni esaminatrici non può tradursi in arbitrio; l’art. 12 Dpr n. 487/94 (modif. con Dpr 693/96) pone l’obbligo di prefissare i criteri valutativi; ora, tale obbligo non avrebbe senso logico se all’atto della valutazione non si desse contezza circa il modo di applicazione del criterio già preventivamente individuato con vanificazione dell’effetto di autolimitazione della commissione che il legislatore ha voluto porre;

d)    nella considerazione che il candidato ha il diritto di conoscere in quali errori o inesattezze sia incorso o, comunque per quali ragioni sia stata giudicata in modo insufficiente la sua prova; contrariamnete, non si comprenderebbe il motivo per cui è stato unanimemente riconosciuto il diritto di accesso – ex art. 22 L. 241/90 – alla visione e degli elaborati  in caso di impugnativa degli atti concorsuali (così, Virga P.)

e)     la esternazione dei motivi sottesi al giudizio numerico è necessario presupposto per la concreta applicazione dei principi costituzionali che conferiscono il diritto di impugnabilità/giustiziabilità degli atti ammministrativi (artt. 24, 113 Cost.).

 

Ora, proprio in aderenza ad alcune delle ragione esposte nei punti di cui sopra, la decisione n. 2331/03 della sez. VI del CdS, in parziale rottura con la precedente interpretazione giurisprudenziale, ha individuato una terza via intermedia tra i due opposti orientamenti di cui si è già dato conto. In particolare, l’autolimitazione del potere valutativo delle commissioni esaminatrici – imposta dall’art. 12 Dpr 487/94 – non avrebbe giustificazione logica alcuna se non sussistesse l’obbligo di motivare, anche per via di sintesi, le modalità di concreta applicazione dei criteri prefissati in sede di prima riunione. La VI sez. del CdS ha, altresì, fatto proprie le considerazioni che i provvedimenti finali delle procedure concorsuali sono comunque collegati,  almeno per relationem, agli atti del procedimento per cui sottrarre questi ultimi all’obbligo motivazionale equivarrebbe ad “espungere la motivazione dall’intero ambito di questi procedimenti” (v. sopra punto  a) e che, inoltre, risponde al principio costituzionale di giustiziabilità degli atti della PA la messa in chiaro di una motivazione espressa in luogo del mero punteggio numerico.

Date queste premesse, tuttavia, il CdS non è pervenuto all’estrema  conclusione dell’insufficienza del solo punteggio numerico ma ha statuito la necessità che a questo si accompagnino – oltre alla preventiva fissazione dei criteri valutativi –  ulteriori elementi o segni (sottolineature, note a margine dell’elaborato, etc.)  che siano idonei a dar contezza al candidato delle ragioni della valutazione di insufficienza della sua prova.

Trattasi di una breccia di non poco conto nel muro del precedente orientamento del CdS, decisamente contrario, come detto, alla necessità di ulteriori dati oltre al mero punteggio numerico. Breccia che chi scrive ritiene,  sommessamente, condivisibile ove anche si tenga conto del trend normativo in tal senso; infatti, ed a titolo di esempio, si rammenta che il Dpr 220/01 (in materia di concorsi del personale non dirigenziale del settore sanitario) impone che la commissione, in sede di prima riunione, debba stabilire “i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali ai fini della motivazione dei punteggi attribuiti alle singole prove“.

A questa conclusione, per altro, non ostano ragioni di speditezza nel caso di mega-concorsi (obiezione pure posta a fondamento dell’interpretazione favorevole alla sufficienza del solo voto numerico) sia per il primato dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’agere della PA di rilievo costituzionale (art. 97 Cost.), sia perché trattasi un comportamento che non è comunque  inesigibile da parte dei componenti delle commissioni esaminatrici.

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