Validità delle notifiche fatte a terzo

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Recentemente due pronunce hanno approfondito questo tema sotto due diversi profili: la prima (Tribunale del Tribunale di Roma sez. IV bis ordinanza del 5/12/16) ha chiarito i criteri per superare la presunzione che il terzo sia autorizzato alla ricezione delle notifiche, l’altra (Tribunale di Avezzano sentenza dell’11/1/17) ha posto limiti alla querela di falso nel caso di consegna ad un destinatario  diverso da quello effettivo cui era indirizzata la notifica.

 

Leggi l’ordinanza del Tribunale di Roma. 

Leggi la sentenza del Tribunale di Avezzano.


 Il portiere può ricevere una notifica anche se non autorizzato dal destinatario? Nel primo caso, in seno ad un’opposizione all’esecuzione, il giudice ha rigettato le eccezioni di inammissibilità della domanda  <<per la nullità e  l’inesistenza della notifica>>, asseritamente avvenuta in deroga all’art. 139 cpc (l’opposizione era fondata anche su altri vizi del precetto ugualmente respinti): era stata fatta al portiere dello stabile ove risiedeva il destinatario, anziché a questo ultimo. Questi, però, aveva disconosciuto l’identità del ricevente ed aveva negato di averlo autorizzato a ricevere atti per suo conto. Il Tribunale ha chiarito che << per superare la presunzione che il consegnatario sia incaricato della ricezione degli atti diretti al destinatario della notifica non è sufficiente che quest’ultimo provi l’insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il consegnatario ovvero che questi sia alle dipendenze di un terzo, ma è altresì necessario che dimostri che il medesimo consegnatario non sia addetto ad alcun incarico per conto o nell’interesse del destinatario nell’ambito dello stesso stabile (Cass., 5 marzo 2014, n. 5220)>> . Ha acclarato che la notifica nelle mani del portiere era avvenuta all’indirizzo che l’opponente aveva indicato nella sua carta intestata ed era, perciò valida ed esistente, avendo, così, raggiunto lo scopo di informarlo della procedura esecutiva promossa in suo danno e che, per altro, aveva prontamente impugnato.

 

Chi notifica non deve verificare l’identità del destinatario. Nell’altro caso una donna impugnò una cartella esattoriale eccependo di avere presentato querela di falso, ma la richiesta è stata dichiarata inammissibile. Il G.O. ha deciso di discostarsi dall’orientamento prevalente e costante in materia: l’unico strumento per contestare la corrispondenza tra destinatario e sottoscrittore della notifica è la querela di falso. A suo avviso, infatti,  deve <<avere ad oggetto parti della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento che siano fide facenti>> (Cass. sez. lav. 395/12), non già l’effettiva corrispondenza tra il destinatario apparente (che ha promosso l’azione alla base del provvedimento in esame) e quello effettivo (chi sottoscrisse la relata). Per risolvere la lite si deve applicare il principio di diritto sancito dalla Cass. 2323/00 secondo cui, una volta reperito il destinatario, la sua identità è desumibile dalla sue dichiarazioni rese a chi gli notifica l’atto, penalmente sanzionabili ex art. 495 cp se mendaci.

 

Le contestazioni sull’identità del destinatario sottoscrittore devono essere tempestive. Per il G.O. da questo assunto si può desumere che <<l’agente notificatore (sia esso pubblico ufficiale o agente postale) non è tenuto a verificare la corrispondenza fra l’identità che il sottoscrittore-consegnatario afferma e quella effettiva, chiedendo allo stesso l’esibizione di documenti di riconoscimento (la pronunzia menzionata è stata formulata con riguardo ai pubblici ufficiali, ma il principio appare estensibile anche alla fattispecie notifica tramite posta privata o messo notificatore).Ne discende come, non essendo tale corrispondenza oggetto di un accertamento da parte del pubblico ufficiale, la sua contestazione (per tramite dell’allegazione del carattere apocrifo della firma), non può essere oggetto di querela di falso. Tale falsità dovrà invece essere fatta valere per mezzo del semplice disconoscimento della sottoscrizione, tempestivamente effettuato>>. Per tali motivi è stata rigettata per inammissibilità la querela di falso.

Sentenza collegata

612587-1.pdf 86kB

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Dott.ssa Milizia Giulia

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