Assunzione legale del rischio
Nello specifico, in occasione dell’inadempimento di altri soggetti giuridici ingaggiati per fornire la complessiva prestazione pattuita, sia il venditore che l’organizzatore di viaggi “tutto compreso” rispondono del danno patito dal viaggiatore, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si siano avvalsi, non a titolo di colpa “in eligendo” o “in vigilando”, ma in virtù della sola assunzione legale del rischio per i danni che possano accadere al viaggiatore medesimo.
Risarcibile il danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei “casi previsti dalla legge” nei quali, ai sensi dell’art. 2059 c.c., il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile. Spetta al giudice di merito valutare la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede ed alla valutazione dell’importanza del danno, fondata sul bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti.
Sono questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 17724 del 9 luglio 2018, accogliendo le ragioni di due soggetti, che avevano convenuto in giudizio il tour operator da cui avevano acquistato un pacchetto vacanze “tutto compreso”, chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle perdita del bagaglio, nonché della forzata anticipazione della partenza.
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Risarcimento del danno da vacanza rovinata
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Roberto Di Napoli | 2016 Maggioli Editore
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