Va reintegrato il dipendente dichiarato decaduto per assenza ingiustificata superiore a giorni 15 se prova che l’assenza non era dovuta ad un comportamento consapevole.

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É stata depositata il 31 luglio scorso l’ordinanza con cui il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lecce in accoglimento del ricorso d’urgenza proposto ex art. 700 c.p.c. da un insegnante di scuola elementare dichiarato decaduto dall’impiego, ha ordinato alla Amministrazione scolastica la reintegra nel posto di lavoro del docente.
In particolare, il ricorso era stato proposto dall’insegnante avverso il decreto con cui il dirigente scolastico aveva dichiarato la decadenza dall’impiego del docente per essersi lo stesso assentato per oltre quindici giorni dal servizio, senza addurre alcuna valida giustificazione.
Con la citata ordinanza il Giudice del Lavoro ha ritenuto illegittimo il citato provvedimento del dirigente scolastico in quanto la decadenza dall’impiego pubblico del docente può essere disposta solo dopo adeguati accertamenti medici volti ad appurare la reale volontà del pubblico dipendente di abbandonare per sempre il posto di lavoro.
Per il Giudice, infatti, gli accertamenti medici del consulente nominato d’ufficio hanno dimostrato che il ricorrente al momento dell’assenza era affetto da un disturbo psicotico breve che gli ha impedito di effettuare un corretto esame della realtà "onde è lecito dedurre che nel periodo in questione il ricorrente fosse in condizioni assimilabili a quelle di incapace naturale".  
Inoltre, il Giudice ha ritenuto sussistente anche il grave pregiudizio economico, che il provvedimento del dirigente scolastico ha arrecato al ricorrente, considerato che quest’ultimo “trae dallo stipendio di insegnante le proprie esclusive fonti di sostentamento e che lo stesso ha anche contratto un gravoso mutuo bancario”.
                                                               
Avv. Alfredo Matranga
 
IL TRIBUNALE Dl LECCE – GIUDICE DEL LAVORO
sciogliendo la riserva del 30-7-2008;
ritenuto che il ricorso sia sorretto da un fumus boni juris, posto che secondo la giurisprudenza (v. Cass. Sez. Lav. 17415/2002), il provvedimento di decadenza del pubblico dipendente per assenza ingiustificata dal posto di lavoro per un periodo non inferiore a quindici giorni presuppone che l’assenza stessa sia ricollegabile ad un consapevole comportamento volontario del dipendente e considerato che il CTU dr. …………, incaricato degli accertamenti del caso ed avvalsosi detta collaborazione di medici specialisti in psichiatria, è pervenuto alla conclusione per cui “il comportamento che ha portato il ricorrente ad assentarsi dal servizio a decorrere dal 19-11-2007 è stato provocato da un disturbo psicotico breve che gli ha impedito temporaneamente di effettuare un corretto esame di realtà”, onde è lecito dedurre che nel periodo in questione il ricorrente fosse in condizioni assimilabili a quelle di incapace naturale;
rilevato che la valutazione, effettuata dal ctu, di temporanea (per un anno) inidoneità del ricorrente a svolgere i compiti di insegnamento, non può essere ostativa alla invocata reintegrazione in servizio del ricorrente, specie tenuto conto
dell’attuale ritenuta idoneità a svolgere altre attività amministrative o comunque di  supporto alla didattica e dei principi di legge e della contrattazione collettiva di settore, che inducono a configurare il licenziamento per inidoneità (peraltro permanente) allo svolgimento della finzione di docenza come extrema ratio ed adottabile solo in caso di accertata impossibilità di adibizione a mansioni diverse ed all’esito di procedimento del tutto diverso e distinto da quello di decadenza;
reputato altresì sussistente il periculum in mora, requisito peraltro nemmeno specificamente contestato dall’amministrazione convenuta, atteso che il ricorrente trae dallo stipendio di insegnante le proprie esclusive fonti di sostentamento e che lo stesso ha anche contratto un gravoso mutuo bancario;
valutata equa la compensazione delle spese, atteso che l’amministrazione ebbe ad. adottare il provvedimento di decadenza all’esito di un fatto oggettivo (assenza protratta dal servizio) che solo ex post ed all’esito di complessi accertamenti medico legali è risultato essere riconducibile ad una condotta inconsapevole del dipendente;
P.T.M.
visto l’art. 669 octies e l’art. 700 cpc, ordina ai resistenti di disporre la riammissione in servizio del ricorrente presso la scuola 3° Circolo ……… di Lecce o presso altro istituto scolastico (scuola materna o elementare) della Provincia d.i Lecce, in mansioni del proprio profilo professionale e/o comunque compatibili con il suo attuale stato di salute, come emergente dalla relazione di ctu del dr……….. depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale in data 4-7-2008. Si comunichi.
 
Lecce, 31-7-2008

Matranga Alfredo

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