Utilizzo P.E.C. nel processo civile

Lubrina Andrea 16/05/13
Scarica PDF Stampa

La “rivoluzione P.E.C.” (acronimo di Posta Elettronica Certificata), intendendo con ciò la possibilità di avvalersi della posta elettronica certificata per le notifiche proprie del processo civile, è stata introdotta dalla legge di stabilità 2012, Legge 12 novembre 2011 n° 183: quest’ultima, infatti, modificando la legge 53/1994, ha introdotto espressamente la P.E.C. quale strumento utile per le notifiche. Per essere precisi, però, bisogna ricordare che già l’art. 18 delle regole tecniche sul processo civile telematico (PCT), contenute nel D.M. 21.2.2011 n. 44 consentiva agli avvocati autorizzati ai sensi della sopra citata legge 21.1.1994 n. 53 di eseguire le notifiche tramite P.E.C. .

La notifica via P.E.C. è sicuramente possibile quando il destinatario è il procuratore costituito oppure in caso di impugnazione di un provvedimento di primo grado. In questo caso, infatti, sarà possibile reperire l’indirizzo P.E.C. dell’ avvocato nell’albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine, e ciò in virtù della L. 28 gennaio 2009, n. 2, che ha previsto l’obbligatorietà della P.E.C. per i professionisti iscritti agli Ordini, prevedendo perfino la sanzione dello scioglimento o commissariamento dell’ Ordine che omettesse di pubblicare l’elenco degli indirizzi di P.E.C. dei propri iscritti.
Per la notifica dell’ atto introduttivo, nonché per tutte le altre ipotesi di notifica diretta alle parti del giudizio, il discorso va differenziato.

Da un lato, infatti, si ha la notifica tramite P.E.C. alle pubbliche amministrazioni: tale notifica è sempre possibile, visto che tutte le P.A. sono ex-lege obbligate a comunicare al DigitPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione) il loro indirizzo P.E.C. .

Altro è il discorso per quanto concerne la notifica tramite P.E.C. alle imprese: la notifica è possibile, in quanto la citata legge prevede la consultazione per via telematica dei singoli indirizzi P.E.C. nel registro delle imprese “liberamente e senza oneri“. E l’obbligo di munirsi di un indirizzo P.E.C., è scattato per tutte le imprese il 30.6.2012.

Sul piano pratico con la P.E.C. va trasmesso il documento informatico originale (in formato testo) oppure la copia informatica del documento cartaceo (la scansione in pdf dell’atto precedentemente prodotto). In entrambe le ipotesi, comunque, l’ avvocato notificatore dovrà apporre al file la propria firma digitale.

Per quanto concerne la relazione di notifica, non è necessario “un documento informatico separato (…) congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici” (art. 149-bis c.p.c.), che invece è obbligatorio nell’ipotesi disciplinata per la relazione di notifica dell’ Ufficiale Giudiziario. E questo perché nel caso di notifica dell’ avvocato sia l’atto che la relata promanano dallo stesso soggetto (avvocato, appunto) che firma digitalmente entrambi i documenti con un’ unica operazione digitale.

Per quanto riguarda il formato dei file da notificare, il decreto del Min. Giustizia n. 44/2011 detta regole per il processo civile ed il processo penale: al momento sono ammessi i formati pdf, doc, docx, tif, tiff, jpg, jpeg, zip, txt, rtf.

Per il notificatore, fanno fede la data e l’ora della ricevuta di invio, che attestano l’accettazione del messaggio da parte del proprio gestore di P.E.C. . Sarà questa ricevuta, dunque, a costituire la prova dell’avvenuta notifica, nonché il riferimento unico per la verifica della sua tempestività.
Per quanto riguarda il destinatario, la notifica si intende perfezionata, invece, nel momento in cui il messaggio risulta disponibile nella casella di P.E.C. di destinazione (Presunzione di conoscenza e di conoscibilità). Questo momento risulterà dalla ricevuta di consegna nella casella di destinazione che viene inviata automaticamente al notificatore dal gestore di P.E.C. del destinatario.

Alcune critiche sono state mosse alle modalità di prova dell’invio di un messaggio tramite P.E.C.; a tal fine, però, è sufficiente stampare ed allegare, unitamente alla relazione di notificazione, la suddetta ricevuta di invio e la ricevuta di consegna del messaggio di P.E.C. .

Si rende a questo punto necessario precisare una questione già accennata in precedenza, ovvero quella riguardante i soggetti ai quali è possibile notificare un atto tramite P.E.C. : il comma 3-bis della legge 53/1994 evidenzia la possibilità di effettuare la notifica tramite P.E.C. “solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi”.

Il riferimento qui è alla normativa generale sulla P.E.C., dalla quale possiamo desumere che i destinatari di queste notifiche, al momento, possono essere: le imprese in forma societaria (la cui P.E.C. è dichiarata nel registro delle imprese); i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con leggi dello Stato; le pubbliche amministrazioni.

Il comma 3-bis prosegue precisando, come abbiamo visto sopra, che per tali notifiche “il notificante procede con le modalità previste dall’art. 149 bis c.p.c. , in quanto compatibili”.

Qui si apre un ulteriore complicato scenario: l’art. 149 bis c.p.c., infatti, si riferisce alle notifiche tramite P.E.C. effettuate dall’ufficiale giudiziario e quindi, francamente, non si comprende perché si sia voluto operare un ulteriore rinvio, sia pure nei limiti della clausola di compatibilità, ad una norma che prevede l’intermediazione necessaria dell’ufficiale giudiziario.

A prescindere da questo riferimento, forse un refuso, resta comunque possibile affermare che l’invio di un atto giudiziario tramite P.E.C. è equipollente alla notifica tradizionalmente intesa.

Lubrina Andrea

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento