Usucapione, in che modo si interrompe

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Se si vuole interrompere l’usucapione, non è sufficiente una lettera di diffida o messa in mora da parte del proprietario del bene, perché il possesso utile ai fini dell’usucapione si può esercitare anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del bene.

Hanno efficacia interruttiva del possesso gli atti che privano materialmente il possessore del potere di fatto sulla cosa o gli atti giudiziali diretti a ottenere questa privazione.

Si ha interruzione dell’usucapione in presenza di un’iniziativa assunta dal titolare del diritto, ad esempio, quando il proprietario dell’immobile esercita l’azione giudiziale di rivendica del bene, quando il possessore dell’immobile è stato privato del possesso per oltre un anno (ex art. 1167 cod. civ.), senza che, entro questo periodo di tempo, lo stesso abbia recuperato il possesso esercitando l’azione di reintegrazione in tribunale, quando il possessore riconosce espressamente il diritto del proprietario, in caso di notifica dell’atto di citazione con il quale il proprietario richieda la materiale consegna dei beni immobili.

L’interruzione dell’usucapione si ottiene se c’è la collaborazione del possessore e i rapporti con il titolare sono pacifici, sarà sufficiente fare firmare a costui una dichiarazione con la quale egli riconosce espressamente all’effettivo proprietario i diritti sul bene, ammettendo di poterne disporre  in virtù del consenso del primo.

Se non c’è la collaborazione del possessore, si dovrà notificare a costui un atto apposito, con il quale il proprietario chiede la restituzione del proprio bene.

Si tratta dell’atto che serve per intraprendere la normale causa in tribunale, anche se, in questo caso, non c’è bisogno di proseguire il giudizio e di iscriverlo a ruolo.

Non si dovranno pagare il contributo unificato relativo all’avvio della domanda giudiziale, ci si potrà fermare alla semplice notifica.

L’importante è che l’atto sia redatto da un avvocato e notificato dall’ufficiale giudiziario.

Si deve sapere che l’atto interruttivo non impedisce definitivamente l’usucapione, ma fa in modo che i termini inizino a decorrere da capo.

Quando è vicina la successiva scadenza degli stessi, si dovrà porre in essere un altro atto interruttivo.

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