Unioni civili e modalità di scelta del cognome comune

Scarica PDF Stampa
Due persone dello stesso sesso hanno deciso che è arrivato il momento di riconoscere in modo legale il loro rapporto.

Non hanno molte informazioni sull’istituto giuridico che le unisce civilmente, e non sanno che cosa si debba fare  e dove.

Quando si tratta di unione civile e scelta del cognome comune è importante presentarsi preparati in Municipio.

In relazione alla determinazione del regime patrimoniale la formazione personale permetterà di fare la scelta giusta e lo stesso dovrebbe essere il relazione al cognome da adottare.

Se la scelta tra comunione o separazione dei beni non determina nessuna questione, il fatto del cognome comune è diverso, rappresentando un’etichetta alla quale non si è molto abituati e della quale non si parla molto.

L’argomento è complesso e necessita una specifica trattazione, ricordando che di recente la Corte Costituzionale ha risolto le interpretazioni sollevate dalla giurisprudenza.

In che cosa consiste l’unione civile

Circa trent’anni dopo la prima proposta di introduzione in Italia delle unioni civili, le stesse sono state giuridicamente riconosciute nel 2016.

Nel nostro ordinamento giuridico , l’unione civile è l’istituto che tutela i diritti e stabilisce i doveri delle coppie formate da persone dello stesso sesso (L. 76/2016).

Ad eccezione dell’obbligo di fedeltà e della possibilità di adozione, l’unione civile è il riconoscimento formale più vicino al matrimonio.

La coppia omosessuale che si vorrà unire civilmente vedrà modificato il suo stato civile.

Nel 2016 insieme a questo istituto, è nato anche quello della convivenza, che a differenza delle unioni civili, non è riservato in modo esclusivo a coppie dello stesso sesso, ma anche a coppie eterosessuali.

La convivenza non ha nessuna registrazione, diventa obbligatoria se i membri volessero stipulare un contratto di convivenza per fini patrimoniali.

L’unione civile permette di accedere a molti più diritti rispetto a quelli, minimi, che garantisce la convivenza.

Volume consigliato

Unioni civili: profili sostanziali e procedurali – eBook in pdf

L’eBook affronta la disciplina delle unioni civili, così come delineata a livello nazionale, tenuto conto del contesto e delle influenze europee.Vengono esaminati diritti e doveri scaturenti dall’unione civile, nonché gli aspetti di differenze e uguaglianze rispetto all’unione matrimoniale.Completano il lavoro schemi di atti e accordi relativi alla materia, utilizzabili come modello nell’ambito dei procedimenti giudiziali e stragiudiziali.

Manuela Rinaldi | 2020 Maggioli Editore

12.90 €  10.97 €

L’unione civile e le sue fasi

Per costituire l’istituto giuridico dell’unione civile, si deve incontrare un ufficiale dello Stato civile in via preventiva e durante il colloquio la coppia procederà alla compilazione della dichiarazione di unione civile.

Al primo incontro farà seguito un secondo, che si svolgerà sempre in forma privata, durante il quale l’ufficiale procederà con la lettura del verbale di costituzione civile.

Il documento comprova che i membri della coppia sono in possesso dei requisiti per accedere all’unione civile.

Non si devono avere altri vincoli di unione civile o matrimoniali, non si deve essere interdetti per infermità di mente, non deve intercorrere nessun vincolo di parentela, si deve essere consapevoli di volere costituire un’unione civile.

Una volta che trascorrono trenta giorni dalla sottoscrizione del verbale di costituzione, la coppia si potrà unire civilmente davanti a un Ufficiale dello Stato e alla presenza di due testimoni.

La scelta del cognome comune

La scelta del cognome comune è un momento importante del legame giuridico che si instaura tra due persone e avviene al momento della sottoscrizione della dichiarazione per la costituzione di un’unione civile.

Il modulo viene firmato da entrambi i componenti della coppia presso l’Ufficio anagrafe e stato civile del Comune di residenza.

Una volta completata la richiesta con alcune informazioni, si sceglie il regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni) e, subito dopo, la volontà di adottare o non adottare il cognome comune.

Nel modulo si deve indicare quale dei due cognomi verrà utilizzato e se verrà anteposto o posposto al cognome anagrafico (art. 1 comma 10 L. n. 76/2016).

In alternativa, il campo può essere lasciato in bianco e i componenti della coppia manterranno il loro cognome.

In che cosa consiste il cognome comune

Il cognome comune non ha quasi niente a che a che fare con il cognome anagrafico.

Senza considerare la tradizione radicata nel costume sociale di assegnare alla nascita il cognome paterno, si deve ricordare che lo stesso caratterizza le schede anagrafiche individuali, le quali, intestate a ogni singolo cittadino, riportano le informazioni su un’eventuale responsabilità genitoriale, il lavoro svolto, il titolo di studio e il numero di carta d’identità.

Il cognome comune non ha valenza anagrafica (art. 3 lett. c), n.2, D. lgs. 5/2017) e non è suscettibile di modifiche alle schede predisposte dal Municipio (art. 20, comma 3, DPR 223/1989).

La disciplina normativa attuale riconosce il cognome comune a tre soggetti:

Le donne coniugate, le vedove, le parti  costituiscono l’unione civile.

Per ognuno dei casi, la scheda anagrafica individuale prevede l’utilizzo del cognome anagrafico e non di quello comune, il quale utilizzo è limitato alla durata dell’unione civile.

L’adozione del cognome comune non comporta l’obbligo di variazione dei documenti di identità, la comunicazione agli enti sanitari e previdenziali, eventuali modifiche a contratti in corso.

Le presunte incostituzionalità in relazione al cognome comune

Una parte della giurisprudenza ha sollevato dei dubbi sulla costituzionalità della disciplina del cognome comune.

Ha messo in evidenza la distanza siderale, amministrativa e giuridica, che intercorre rispetto al cognome anagrafico.

 

Flessibilità e transitorietà del cognome comune

Nel 2018, la Corte Costituzionale, facendo leva sulla flessibilità del cognome comune, ha respinto qualsiasi presunta incostituzionalità, in relazione alla sua natura paritaria e temporanea, confermando la validità del cognome anagrafico (C. Cost. sent. n. 212/2018).

Ha respinto la possibilità che adottando il cognome comune si potesse dare luogo all’emersione di un’altra identità legata all’utilizzo di un altro antroponimico.

Siccome è un provvedimento reversibile, l’adozione del doppio cognome rispetta la dignità di entrambi i membri della coppia.

In proposito, si afferma che il cognome comune non conflagra né con i principi costituzionali né con i diritti sanciti dalle dichiarazioni universali.

La Consulta ha anche rilevato che se l’utilizzo del cognome comune non godesse delle tre caratteristiche in precedenza individuate, si potrebbero avere dei pregiudizi nell’intero complesso giuridico.

In conclusione, si può affermare che il cognome comune è una disposizione transitoria e temporanea capace di soddisfare due necessità.

Da un lato, quella di una coppia che si vuole sentire riconosciuta a livello legale e nell’ambito delle relazioni sociali.

Da un altro lato, la deliberazione sul cognome comune si inserisce nel complesso tema del diritto di famiglia, senza tradire nessun principio di carattere costituzione o sovranazionale.

Volume consigliato

Unioni civili: profili sostanziali e procedurali – eBook in pdf

L’eBook affronta la disciplina delle unioni civili, così come delineata a livello nazionale, tenuto conto del contesto e delle influenze europee.Vengono esaminati diritti e doveri scaturenti dall’unione civile, nonché gli aspetti di differenze e uguaglianze rispetto all’unione matrimoniale.Completano il lavoro schemi di atti e accordi relativi alla materia, utilizzabili come modello nell’ambito dei procedimenti giudiziali e stragiudiziali.

Manuela Rinaldi | 2020 Maggioli Editore

12.90 €  10.97 €

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento